Sentenza n. 1030/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione e rimessione in pristino relativa a una piscina e a un annesso rustico, adottata mentre era pendente un'istanza di condono edilizio
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'interessato ha appellato la sentenza del TAR Veneto che aveva respinto il ricorso contro l'ordinanza comunale di demolizione. In primo grado erano stati dedotti: la violazione dell'art. 39, comma 4, della legge n. 724/1994, per l'adozione dell'ordinanza senza un previo espresso rigetto dell'istanza di condono; la violazione degli artt. 35, comma 9, e 40, comma 1, della legge n. 47/1985, richiamati dall'art. 39 della legge n. 724/1994, perché il Comune non avrebbe invitato il richiedente a integrare la documentazione incompleta e perché il rigetto avrebbe richiesto l'accertamento del carattere dolosamente infedele delle omissioni o inesattezze; il difetto di motivazione del rigetto dell'istanza di condono; il difetto di motivazione dell'ordinanza di demolizione, in ragione del tempo trascorso e della conseguente necessità di motivare specificamente la permanenza dell'interesse pubblico alla rimozione dell'abuso. In appello sono stati riproposti tre motivi, qualificati come errori in giudicando: mancata considerazione dell'assenza di un provvedimento di rigetto del condono; illegittimità del rigetto dell'istanza, che avrebbe potuto essere integrata, con particolare riferimento alla qualificazione del manufatto come abitazione del coltivatore anziché annesso rustico; omessa motivazione dell'ordine di demolizione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto infondate le censure sulla motivazione dell'ordinanza di demolizione, richiamando il principio secondo cui l'ordine di demolizione di un immobile abusivo privo di titolo è espressione di attività vincolata e non richiede una motivazione specifica sulle ragioni di interesse pubblico ulteriori rispetto al ripristino della legalità violata, anche se adottato a distanza di tempo. Ha inoltre escluso la fondatezza delle censure relative al mancato preavviso di rigetto dell'istanza di condono. Il procedimento di condono non si era concluso perché l'interessato non aveva dato riscontro alle reiterate richieste comunali di completamento della documentazione. Il Comune aveva comunque invitato l'interessato a integrare gli atti, esaminando anche la documentazione tardivamente depositata e annullando in autotutela un primo diniego. Il Collegio ha valorizzato, inoltre, il fatto che l'interessato aveva sostituito un precedente manufatto abusivo di minori dimensioni con uno più grande, anch'esso abusivo, mentre era pendente l'istanza relativa al primo manufatto; secondo la giurisprudenza richiamata, non è condonabile un abuso realizzato su un precedente abuso oggetto di istanza non ancora definita. Infine, l'abuso insisteva su un'area sottoposta a vincolo paesaggistico e forestale e non era ammissibile la compatibilità paesaggistica postuma per opere di maggiore consistenza. Nulla è stato disposto sulle spese, stante la mancata costituzione del Comune e del controinteressato.
Norme richiamate
art. 39, comma 4, l. 724/1994
La disposizione è stata invocata per sostenere che l'ordine di demolizione non potesse essere adottato prima di un espresso rigetto dell'istanza di condono; il giudice ha respinto la censura, rilevando che il procedimento di condono non si era concluso per il mancato completamento della documentazione richiesta.
art. 35, comma 9, l. 47/1985
La norma è stata richiamata in relazione all'integrazione della documentazione dell'istanza di condono; il giudice ha rilevato che il Comune aveva effettivamente invitato l'interessato a integrare gli atti.
art. 40, comma 1, l. 47/1985
La norma è stata invocata per sostenere la necessità di accertare il carattere dolosamente infedele delle omissioni o inesattezze; la censura è stata ritenuta infondata nel quadro della mancata definizione del procedimento di condono e delle ulteriori ragioni ostative riscontrate.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in epigrafe quale disposizione processuale applicata alla trattazione della causa.
Massime di principio
- L'ordine di demolizione di un manufatto abusivo privo di titolo edilizio, anche se adottato a distanza di tempo dalla realizzazione dell'abuso, è espressione di attività vincolata e non richiede una motivazione specifica sulle ragioni di interesse pubblico ulteriori rispetto all'esigenza di ripristinare la legalità edilizia violata.
- Il mero decorso del tempo non determina un legittimo affidamento del responsabile dell'abuso sulla sua conservazione, poiché l'abuso edilizio costituisce una situazione permanentemente contra legem.
- La mancata definizione dell'istanza di condono imputabile all'interessato, che non abbia fornito la documentazione richiesta dall'amministrazione, non impedisce l'adozione dell'ordine di demolizione; il Comune può procedere quando il procedimento di condono non si sia concluso per l'incompletezza non regolarizzata della domanda.
- Non è condonabile un manufatto abusivo realizzato in sostituzione o ampliamento di un precedente manufatto abusivo per il quale sia già pendente un'istanza di condono non ancora definita.
- La disponibilità dell'amministrazione a esaminare documentazione tardivamente prodotta e l'annullamento in autotutela di un precedente diniego escludono, in presenza degli ulteriori elementi indicati dal giudice, che l'interessato possa fondatamente lamentare la mancata considerazione delle integrazioni documentali.
- Per opere abusive di maggiore consistenza realizzate in area sottoposta a vincolo paesaggistico e forestale non è ammessa la compatibilità paesaggistica postuma.
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