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Ordinanza

Ordinanza n. 545/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del provvedimento scolastico emesso in data 30.10.2025 – prot. -OMISSIS- - dall’Istituto Scolastico Statale “-OMISSIS-” di -OMISSIS- Campania e rilasciato alla ricorrente in pari data, nonché di tutti gli eventuali atti presupposti, preparatori e/o connessi, di cui specificamente il P.E.I. (redatto sempre in data 30.10.2025) e del verbale GLO che pare invece sia stato omesso. Tali atti e/o l’atto finale amministrativo che chiude la procedura di assegnazione del sostengo scolastico, risultano parzialmente omessi, o comunque sprovvisti di qualsivoglia adeguata motivazione, e dunque risultano lesivi dell’interesse legittimo della ricorrente (che agisce per il minore disabile) ad un giusto riconoscimento di un sostegno scolastico per un numero di ore adeguato alla patologia del minore e/o comunque ad un giusto provvedimento adeguatamente motivato; nonché per il risarcimento dei danni per la mancata assegnazione, a tre mesi dall’inizio dell’anno scolastico, di un giusto, adeguato e motivato sostegno scolastico; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 26\1\2026: annullamento, previa sospensione, del provvedimento scolastico del 21.01.2026 – prot -OMISSIS- e rilasciato alla ricorrente in pari data, nonché del PEI 2025/2026 adottato in data 30.10.2025 ma oggetto di revisione 22.01.2026, laddove illegittimo il primo e contraddittorio il secondo in ordine al numero di ore riconosciute di sostegno, riconosciute e poi attribuite al minore -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202506142

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimenti scolastici di quantificazione e assegnazione delle ore di sostegno, PEI e revisione del PEI

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (genitore di studente disabile)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento scolastico del 30 ottobre 2025, il relativo PEI e gli atti presupposti o connessi, lamentandone l'omissione parziale e l'assenza di adeguata motivazione quanto alla quantificazione del sostegno scolastico spettante al minore. Ha inoltre chiesto il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata assegnazione, per circa tre mesi dall'inizio dell'anno scolastico, di un sostegno adeguato e motivato. Con motivi aggiunti ha impugnato il successivo provvedimento del 21 gennaio 2026 e il PEI dell'anno scolastico 2025/2026, oggetto di revisione il 22 gennaio 2026, deducendone l'illegittimità e la contraddittorietà in relazione al numero di ore di sostegno riconosciute e poi concretamente attribuite. Dalla revisione del PEI emergeva che il minore presentava un grave deficit linguistico incidente sulle dimensioni emotivo-sociale, comunicativo-relazionale e sui processi di apprendimento, che usufruiva di 11 ore settimanali con docente specialista e che il team docenti riteneva necessaria una figura di supporto per l'intero arco della giornata scolastica.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare ritenendo sussistenti sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora. Ha valorizzato la stessa revisione del PEI, nella quale l'amministrazione scolastica aveva riconosciuto, da un lato, la congruità di 11 ore settimanali di sostegno didattico e, dall'altro, l'esigenza di un'assistenza continuativa per l'intero orario scolastico mediante una figura ulteriore rispetto al docente di sostegno. Tale rappresentazione rendeva necessario un riesame anche della quantificazione delle ore di sostegno, considerato l'avanzato svolgimento dell'anno scolastico e l'inizio del secondo quadrimestre. È stato inoltre rilevato il mancato deposito degli atti del procedimento, in violazione dell'art. 46, comma 2, c.p.a.; il TAR ne ha ordinato il deposito in vista dell'udienza pubblica di merito, fissata alla prima udienza del gennaio 2027, non ancora calendarizzata. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 1, l. 5 febbraio 1992, n. 104

    situazione di disabilità ai sensi dell’art. 3, comma 1

    Il minore è riconosciuto in situazione di disabilità ai sensi della disposizione.

  • art. 55 c.p.a.

    Disposizione richiamata quale base della tutela cautelare incidentale.

  • art. 46, comma 2, c.p.a.

    Il mancato deposito degli atti del procedimento da parte dell'amministrazione è stato ritenuto violativo della disposizione; il TAR ha ordinato il deposito degli atti in vista dell'udienza di merito.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato per disporre l'oscuramento dei dati identificativi del minore e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, quale presupposto per l'oscuramento dei dati personali.

Massime di principio

  • Quando il PEI riconosce una disabilità e, oltre a quantificare le ore di sostegno didattico, evidenzia la necessità di un supporto continuativo per l'intero orario scolastico mediante una figura ulteriore rispetto al docente di sostegno, l'amministrazione deve riesaminare in modo coerente e adeguatamente motivato la quantificazione e l'organizzazione degli interventi di sostegno a favore dell'alunno.
  • Ai fini della tutela cautelare in materia di sostegno scolastico, il fumus boni iuris può ravvisarsi nella contraddittorietà tra la valutazione contenuta nel PEI circa il fabbisogno assistenziale continuativo e la concreta quantificazione o assegnazione delle ore di sostegno; il periculum in mora deriva dall'incidenza immediata della carenza assistenziale sul percorso scolastico del minore, soprattutto quando l'anno scolastico sia già avanzato.
  • L'amministrazione scolastica che non deposita gli atti del procedimento è in violazione dell'art. 46, comma 2, c.p.a. e può essere ordinata dal giudice a depositarli in vista della trattazione di merito.

Come è indicizzato

MaterieScuolaTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

Testo integrale

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