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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48318/2022 del 20/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi: 1) errata applicazione dell'art. 341-bis cod. pen., sostenendo che non vi era prova che le espressioni offensive fossero state pronunciate in presenza di più persone; 2) violazione di legge in relazione all'art. 131-bis cod. pen., lamentando che la sentenza impugnata non abbia esaminato i principi regolatori dell'istituto della particolare tenuità del fatto.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto il motivo generico e privo di confronto con le argomentazioni della Corte distrettuale, che aveva creduto la testimonianza dell'agente penitenziario Iurizzi e dato atto della scelta del rito abbreviato; la Corte d'appello ha correttamente ritenuto provate le espressioni ingiuriose pronunciate in italiano mentre l'agente apriva un cancello per l'ingresso nella sezione, alla presenza dell'agente Berardi e di altri detenuti, applicando i requisiti ritenuti necessari per l'integrazione dell'art. 341-bis. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto anch'esso generico: l'istituto di cui all'art. 131-bis è causa di non punibilità di natura stretta e richiede offensività minima; i giudici di merito hanno escluso la particolare tenuità valutando la "versatilità criminale e l'indole violenta" del ricorrente e il contesto carcerario idoneo a suscitare emulazione. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di euro 3.000.

Norme richiamate

  • art. 341-bis cod. pen.

    La Corte ha interpretato l'art. 341-bis come integrato quando ricorrono congiuntamente: a) l'utilizzo di espressioni ingiuriose; b) la presenza di più persone (anche altri detenuti e altro agente penitenziario); c) il fatto avvenga mentre il pubblico ufficiale svolge un atto d'ufficio; d) in luogo aperto al pubblico (la struttura carceraria è stata ritenuta tale). Tutti i requisiti sono stati ritenuti presenti nel caso.

  • art. 131-bis cod. pen.

    L'art. 131-bis è considerato una causa di non punibilità in senso stretto, applicabile solo se la condotta, pur integrando il reato, ha offensività minimale che rende superflua la reazione punitiva dello Stato. La Corte ha ritenuto inapplicabile l'istituto alla luce della personalità del reo, della sua "versatilità criminale e indole violenta" e del contesto carcerario che poteva favorire emulazione, motivi che escludono la particolare tenuità.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. I. n. 176 del 2020

    La causa è stata trattata secondo la procedura di trattazione scritta prevista dalla norma, poiché non è stata richiesta entro i termini la discussione orale.

Massime di principio

  • Per integrare l'art. 341-bis è necessario valutare congiuntamente: espressioni ingiuriose, presenza di più persone (anche altri detenuti), momento in cui il pubblico ufficiale compie un atto d'ufficio e luogo aperto al pubblico; la struttura carceraria può essere considerata luogo aperto al pubblico ai fini della norma.
  • La testimonianza credibile del pubblico ufficiale e la scelta del rito abbreviato possono consolidare il convincimento del giudice sulla dinamica contestata e rendere più difficile la contestazione in cassazione.
  • L'applicazione dell'art. 131-bis è restrittiva: richiede offensività minimale e una valutazione complessiva della persona, della recidiva, dell'indole e del contesto; comportamenti che dimostrino propensione alla violenza o rischio di emulazione ostano al riconoscimento della particolare tenuità.
  • In cassazione i motivi devono confrontarsi specificamente con le ragioni di fatto e di diritto espresse dalla Corte di merito: deduzioni generiche o mera ripetizione di quanto già detto in appello possono portare all'inammissibilità del ricorso.
  • La dichiarazione di inammissibilità può comportare la condanna alle spese processuali e l'obbligo di versamento di somme in favore della Cassa delle ammende.

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