Cassazione Civile, Ordinanza n. 22476/2024 del 08/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta di pagamento di un credito maturato dalla società ricorrente nei confronti di una procedura fallimentare. Il giudice delegato aveva negato il pagamento, rilevando che, pur risultando il credito dal rendiconto finale dell'attività, il curatore si era opposto al pagamento per la possibile esistenza di controcrediti della fallita da accertare anche in sede penale. Il tribunale, in sede di reclamo ex art. 26 l.f., aveva confermato il rigetto osservando che, in presenza di contestazione, il credito doveva essere accertato con il procedimento di verifica del passivo, mentre il pagamento fuori riparto era possibile solo per crediti prededucibili, esigibili e non contestati ai sensi dell'art. 111-bis l.f. La società aveva quindi proposto revocazione contro il decreto del tribunale, deducendo errore di fatto nella considerazione della contestazione del credito e dolo del curatore. Anche la revocazione era stata dichiarata inammissibile, perché il provvedimento impugnato era ritenuto non decisorio. Contro l'ordinanza della Cassazione che aveva a sua volta dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso quella declaratoria, la società ha proposto il presente ricorso per revocazione, lamentando errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c. e sostenendo che la Corte non avrebbe esaminato alcuni motivi del precedente ricorso e avrebbe travisato il contenuto delle censure, in particolare quanto alla decisorietà del decreto del tribunale fallimentare.
La decisione
La Corte ha respinto preliminarmente l'istanza di interruzione per sopravvenuto fallimento della ricorrente, rilevando che nel giudizio di cassazione il fallimento di una parte non determina interruzione per l'impulso d'ufficio del procedimento. Nel merito, ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione: la ricorrente non ha indicato quali motivi del precedente ricorso per cassazione sarebbero stati omessi dall'esame della Corte, ma si è limitata a riproporre le medesime argomentazioni già svolte. La censura non riguardava una svista percettiva o un errore di fatto revocatorio, bensì la valutazione e l'interpretazione data dalla Corte ai motivi di ricorso e alla decisione impugnata, quindi un errore di giudizio estraneo al rimedio revocatorio. È stata quindi confermata l'inammissibilità del ricorso, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 26 l.f.
Richiamato come base del reclamo avverso il provvedimento del giudice delegato in sede fallimentare.
art. 93 l.f.
Indicato come disciplina del procedimento di accertamento del credito insinuato al passivo, necessario quando il credito è contestato.
art. 111-bis l.f.
Il pagamento al di fuori del riparto è ritenuto possibile solo per crediti prededucibili, esigibili e non contestati.
art. 111 Cost.
Richiamato dalla ricorrente quale base del ricorso straordinario per cassazione avverso il decreto ritenuto decisorio.
art. 395 c.p.c.
La revocazione è ammessa solo per errore di fatto revocatorio, consistente in una svista percettiva decisiva, non per errori di giudizio.
art. 391-bis c.p.c.
Richiamato quale norma che disciplina la revocazione delle decisioni della Corte di cassazione per errore di fatto.
art. 112 c.p.c.
Invocato come parametro di violazione per ultrapetizione/extrapetizione nel ricorso originario, ma la Corte non lo ritiene decisivo ai fini della revocazione.
art. 360 c.p.c.
Richiamato come parametro dei motivi del precedente ricorso per cassazione, poi ritenuti dalla Corte diretti a riproporre questioni di merito.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 51 l.f.
Citato solo nel riferimento alle Cassazioni richiamate sull'interruzione nel giudizio di cassazione, non come ratio autonoma della decisione.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto contro una decisione della Corte di cassazione è ammessa solo quando vi sia una svista percettiva immediatamente verificabile dagli atti, consistente nell'avere supposto o escluso un fatto incontrovertibile che non sia stato oggetto di effettiva decisione.
- Non integra errore revocatorio la censura che miri a contestare la valutazione dei motivi di ricorso o l'interpretazione data dal giudice al contenuto delle doglianze: in tal caso si denuncia un errore di giudizio, non un errore di fatto.
- Se il giudice di legittimità ha effettivamente deciso sul motivo, anche con motivazione sintetica o non aderente a tutte le argomentazioni svolte, la revocazione non può essere usata per ottenere una rivalutazione del merito o una rilettura delle difese.
- Nel giudizio di cassazione, il sopravvenuto fallimento di una parte non determina interruzione del processo, poiché la fase di legittimità è retta dall'impulso d'ufficio.
- In materia fallimentare, quando il credito è contestato dal curatore, il suo accertamento deve seguire il procedimento di verifica dello stato passivo; il pagamento fuori riparto è riservato ai soli crediti prededucibili, esigibili e non contestati.
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