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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11361/2022 del 07/04/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Gli ottavo e nono motivi di ricorso denunciavano, rispettivamente: (1) violazione degli artt. 6 e 104 del codice del consumo e nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., sostenendo che la sola apposizione del marchio "19V69" in luogo della denominazione sociale non sarebbe sufficiente a informare il consumatore sull'identità del produttore; (2) violazione dell'art. 7 del d.lgs. n. 70/2003 perché la Corte territoriale avrebbe ritenuto che la denominazione sociale fosse resa disponibile nel sito web nella sezione "contatti" invece che in modo diretto, facile e permanente (es. home page). I ricorrenti chiedevano quindi una diversa interpretazione dell'accordo conciliativo e un diverso rilievo delle norme a tutela dei consumatori.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato i motivi inammissibili, ritenendo che essi si risolvessero in un tentativo di ottenere una diversa interpretazione dell'accordo conciliativo rispetto a quella già compiuta dai giudici di merito. In particolare: (a) non si è ravvisata contrarietà alle norme richiamate nel fatto che il marchio "19V69" fosse apposto al posto della denominazione sociale, posto che le norme consumistiche non vietano in astratto l'inserimento nei prodotti del solo marchio e non della denominazione sociale; (b) quanto alla reperibilità della denominazione sociale sul sito web, la Corte ha ritenuto legittima la limitazione posta dall'accordo conciliativo e ha osservato che le norme che impongono l'accessibilità della denominazione sociale non autorizzano agganci impropri al marchio altrui da parte di società concorrenti. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato; i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali, liquidate in euro 8.200,00 (di cui euro 200,00 per esborsi), e si è dato atto dell'obbligo del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del dPR n. 115/2002, come modificato.

Norme richiamate

  • codice del consumo (d.lgs. n. 206/2005) - art. 6

    richiamato in relazione alle regole di informazione al consumatore; la Corte ha ritenuto che l'apposizione del marchio non contrasti automaticamente con gli obblighi informativi previsti dal codice del consumo

  • codice del consumo (d.lgs. n. 206/2005) - art. 104

    invocato insieme all'art. 6; la Corte non ha ritenuto sussistente una violazione che invalida la decisione impugnata

  • codice di procedura civile - art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    richiamato nella censura di nullità per interpretazione dell'accordo conciliativo; la Corte ha ritenuto che il motivo mirasse a ottenere una diversa interpretazione dell'accordo già effettuata dai giudici di merito e pertanto inammissibile

  • d.lgs. n. 70/2003 - art. 7

    norma che richiede che la denominazione sociale sia resa accessibile in modo diretto, facile e permanente sul sito web; la Corte ha osservato che tale obbligo va interpretato alla luce dell'accordo conciliativo e non autorizza un uso improprio del marchio altrui da parte di concorrenti

  • codice del consumo - art. 140

    richiamato in tema di tutela dei consumatori e pratiche commerciali; la Corte ha sottolineato che le disposizioni a tutela dei consumatori non autorizzano agganci impropri al marchio altrui

  • d.P.R. n. 115/2002 - art. 13, comma 1 quater (nella versione introdotta dalla legge n. 228/2012)

    norma richiamata in ordine all'obbligo di versamento di un ulteriore contributo unificato da parte dei ricorrenti, constatata la sussistenza dei presupposti processuali

Massime di principio

  • La semplice apposizione di un marchio al posto della denominazione sociale non è automaticamente contraria alle norme a tutela del consumatore: occorre valutare caso per caso l'effettiva capacità del marchio di informare il consumatore sull'identità del produttore.
  • Le prescrizioni relative alla visibilità della denominazione sociale sul sito (art. 7 d.lgs. n. 70/2003) devono essere bilanciate con eventuali accordi conciliativi o limiti stabiliti tra le parti; non sempre l'obbligo di 'home page' è assoluto se un accordo legittimamente limita l'uso.
  • I ricorsi che consistono in una mera richiesta di diversa interpretazione di un accordo conciliativo già valutato dai giudici di merito sono frequentemente dichiarati inammissibili dalla Corte di legittimità.
  • Le norme a tutela dei consumatori non possono essere utilizzate per giustificare comportamenti di 'aggancio' o sfruttamento del marchio altrui da parte di concorrenti: la tutela del consumatore non legittima appropriazioni improprie di segni distintivi.
  • La soccombenza comporta condanna alle spese e può determinare l'obbligo di versamento di contributi aggiuntivi (contributo unificato) secondo le norme vigenti.

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