Sentenza n. 1836/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, Sezione Lavoro, n. 2187/2025, recante condanna al pagamento del beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti beneficiari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno agito per l’ottemperanza alla sentenza n. 2187/2025 del Tribunale di Palermo, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il loro diritto al beneficio economico di 500 euro annui mediante la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente. Il titolo aveva riconosciuto a un ricorrente 1.500 euro per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23, a un altro 2.000 euro per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21 e 2021/22 e al terzo 1.500 euro per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23, oltre agli accessori di legge. L’amministrazione non aveva provveduto al pagamento, nonostante la notifica del titolo e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. I ricorrenti hanno quindi chiesto l’esecuzione integrale della sentenza e l’adozione delle misure sostitutive necessarie.
La decisione
Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti per l’ottemperanza, in particolare il passaggio in giudicato della sentenza azionata e l’inutile decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione delle condanne pecuniarie nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Ha accolto il ricorso e ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore, al puntuale e integrale pagamento delle somme riconosciute dal titolo, comprensive degli accessori di legge. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dello stesso ufficio, da attivarsi su istanza di parte entro ulteriori sessanta giorni. Il commissario deve considerare obbligatorio il munus conferito, non può rifiutarlo per disposizioni interne dell’amministrazione e deve depositare gli atti esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico. Il TAR ha inoltre precisato che i ritardi nell’esecuzione del titolo e della sentenza possono comportare responsabilità amministrativa. Le amministrazioni resistenti sono state condannate al pagamento delle spese di lite, liquidate in 857 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie, inclusa la nomina di un commissario ad acta, quando l’amministrazione non esegue il titolo.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il decorso infruttuoso del termine previsto per l’adempimento delle condanne pecuniarie nei confronti delle amministrazioni pubbliche costituisce, insieme al passaggio in giudicato e alla notifica del titolo, presupposto per l’azione di ottemperanza.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La regola sull’assenza di compenso per il commissario ad acta, quando viene nominato un dirigente dell’amministrazione soccombente, è applicabile analogicamente anche alle condanne pecuniarie diverse da quelle derivanti dai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001.
art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015
È richiamata quale disposizione che ha previsto l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, applicato analogicamente alla nomina del commissario ad acta.
art. 26 c.p.a.
Concorre a fondare la regolazione delle spese del giudizio secondo il principio della soccombenza.
art. 91 c.p.c.
È richiamato per la condanna dell’amministrazione soccombente al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza a una condanna pecuniaria nei confronti della pubblica amministrazione è ammissibile quando il titolo sia passato in giudicato, sia stato notificato all’amministrazione e sia inutilmente decorso il termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per l’adempimento integrale del titolo e, per il caso di ulteriore inerzia, nominare un commissario ad acta incaricato di provvedere in via sostitutiva su istanza della parte interessata.
- Il munus di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato né ostacolato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
- La regola secondo cui il dirigente dell’amministrazione nominato commissario ad acta non ha diritto a un compenso ulteriore, poiché l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, può essere applicata analogicamente anche ai giudizi di ottemperanza relativi a condanne pecuniarie diverse da quelle derivanti da decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001.
- Il commissario ad acta deve depositare gli atti e i documenti del procedimento esclusivamente mediante il Processo Amministrativo Telematico, utilizzando l’apposita modulistica per gli ausiliari del giudice.
- Il ritardo nell’esecuzione del titolo giudiziale e della sentenza di ottemperanza può integrare un’ipotesi di responsabilità amministrativa.
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