Cassazione Penale, Sentenza n. 40509/2023 del 05/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha dedotto due motivi: 1) violazione del diritto di difesa perché l'ordinanza di convalida è stata emessa prima del decorso del termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento del Questore, comprimendo la possibilità di presentare memorie/deduzioni; 2) vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'omessa specificazione delle ragioni di necessità e urgenza e della durata triennale dell'obbligo di doppia comparizione presso la Questura.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: la convalida è stata adottata prima del decorso delle 48 ore dalla notifica (il provvedimento è stato notificato il 21/06/2022 senza indicazione oraria e la convalida è intervenuta il 22/06/2022 alle ore 15:00). Per violazione del termine dilatorio a garanzia del contraddittorio cartolare, l'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio limitatamente all'obbligo di presentazione. In conseguenza è stata dichiarata inefficace la parte del provvedimento del Questore del 10/06/2022 relativa all'obbligo di presentazione; la Corte ha ritenuto superflua la trattazione del secondo motivo.
Norme richiamate
art. 178, lett. c), cod. proc. pen.
art. 178, lett. c), cod. proc. pen.
La violazione del termine a garanzia del contraddittorio cartolare costituisce causa di nullità dell'ordinanza, ai sensi di questa disposizione
Termine di 48 ore per la richiesta di convalida
La giurisprudenza interpreta che il termine di 48 ore, spettante al P.M. per richiedere la convalida del provvedimento del Questore, determina un pari intervallo temporale a favore dell'interessato per presentare memorie/deduzioni al GIP; la convalida anteriore a detto termine pregiudica il diritto di difesa
Massime di principio
- Quando un provvedimento impositivo della Questura reca l'avviso della facoltà di produrre memorie o deduzioni al GIP, il giudice deve rispettare il termine di 48 ore decorrente dalla notifica prima di convalidare, per garantire il contraddittorio cartolare.
- La mancata osservanza del termine dilatorio di 48 ore è causa di nullità dell'ordinanza di convalida ai sensi dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., e comporta l'inefficacia della misura limitata nella parte oggetto di nullità (qui, l'obbligo di presentazione).
- Se la nullità ha natura rescindente rispetto alla misura contestata, il giudice di legittimità può annullare senza rinvio limitatamente alla parte interessata, rendendo superflua l'analisi di ulteriori censure sostanziali.
- In situazioni simili il difensore deve verificare e far constare con precisione data e ora della notifica; in mancanza o in presenza di convalida anticipata è opportuno impugnare per nullità procedurale al fine di ottenere l'annullamento della misura.
- La decisione su profili procedurali può incidere solo su parti specifiche del provvedimento: altre misure autonome (es. divieto di accesso agli impianti sportivi) possono non essere automaticamente eliminate se non colpite dalla stessa nullità.
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