Cassazione Penale, Sentenza n. 01045/2026 del 12/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza del 11/03/2025 che li ha ritenuti corresponsabili di una spedizione punitiva sfociata nel tentato omicidio di un terzo. Contro la riqualificazione operata dalla Corte d'Appello (da lesioni aggravate a tentato omicidio per concorso anomalo ex art. 116 c.p.) sono state dedotte: vizio di motivazione e travisamento della prova (contestazione delle valutazioni sulle dichiarazioni testimoniali e sulle intercettazioni), mancata prevedibilità ex ante dell'evento più grave e quindi insussistenza del concorso anomalo, errore nella valutazione dell'aggravante di futili motivi (art. 61 n.1 c.p.), vizi nella valutazione delle attenuanti e nella dosimetria della pena, e mancata valorizzazione della consulenza tecnica (per es. prof. Introna) sulla fragilità cranica della vittima.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha confermato la ricostruzione di merito secondo cui gli imputati parteciparono a una spedizione punitiva e che, sulla base di elementi probatori (dichiarazioni, intercettazioni, filmati di videosorveglianza), potevano prevedere l'evento più grave realizzato dall'esecutore materiale. In particolare la Corte ha ritenuto fondato il giudizio di concorso anomalo ex art. 116 c.p., ha condiviso la qualificazione del fatto come tentato omicidio (riqualificazione dalla originaria contestazione di lesioni aggravate) e l'accertamento dell'aggravante dei futili motivi. Sono state respinte le censure sul travisamento della prova e sulla valutazione delle attenuanti; la Cassazione ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e disposto la liquidazione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili (liquidate, per un difensore indicato, in euro 8.000 oltre accessori).
Norme richiamate
art. 116 cod. pen.
Applicato per configurare il concorso anomalo: responsabilità per reato più grave diverso da quello voluto quando l'evento più grave fosse prevedibile concretamente dall'aderente al programma criminoso alla luce della personalità dei partecipanti e delle circostanze.
art. 110 cod. pen.
Richiamato a titolo di confronto per distinguere il concorso ordinario (doloso) dalla fattispecie del concorso anomalo; la condotta non deve essere ricondotta a concorso doloso se manca la rappresentazione dell'evento diverso.
art. 56 cod. pen.
Richiamato per la disciplina del tentativo: la fattispecie tentata mantiene autonoma struttura sanzionatoria e rileva ai fini della determinazione della pena.
art. 575 cod. pen.
Norma base sull'omicidio, richiamata nella qualificazione giuridica dell'evento (tentato omicidio rispetto alle lesioni).
art. 577 n. 4 cod. pen.
Richiamato tra le norme rilevanti per la tipizzazione e la valutazione aggravante collegata alla condotta violenta contro la persona.
art. 61 n. 1 cod. pen.
Aggravante dei futili motivi: la Corte ha ritenuto sussistente l'elemento oggettivo (sproporzione tra gesto e motivo) e soggettivo (azione come forma di vendetta non giustificabile come 'protezione genitoriale').
art. 69 cod. pen.
Norma sul bilanciamento tra attenuanti e aggravanti: la Corte ha valutato le attenuanti e le aggravanti e ha ritenuto prevalere le aggravanti, motivando la determinazione della pena.
art. 192 cod. proc. pen.
Rilevante in relazione alla valutazione delle dichiarazioni e dell'attendibilità testimoniale; la Cassazione ha ricordato i limiti di sindacato sulla valutazione di merito delle prove dichiarative.
art. 133 cod. pen.
Richiamato per i criteri di determinazione della pena base e del concreto esercizio del potere discrezionale giudiziale in materia di dosimetria.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese processuali in sede di cassazione: la Corte ha condannato i ricorrenti alle spese del presente giudizio.
artt. 12 e 16 d.m. n. 55/2014 (e successive modifiche d.m. n. 37/2018 e d.m. n. 147/2022)
Richiamati ai fini della liquidazione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili; la Corte ha applicato i criteri ministeriali per la quantificazione.
Corte Costituzionale, sent. n. 42/1965
Giurisprudenza costituzionale richiamata per i principi di interpretazione dell'art. 116 c.p. e per il criterio della prognosi postuma sulla prevedibilità dell'evento diverso.
Massime di principio
- Concorso anomalo (art. 116 c.p.) va accertato con una prognosi postuma: la prevedibilità dell'evento più grave si valuta concretamente secondo la personalità degli aderenti e le circostanze ambientali; non è sufficiente una mera possibilità teorica, ma non è richiesta la previsione certa.
- In giudizio di legittimità la Corte di Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione globale delle prove dichiarative: sono ammissibili censure di travisamento solo se sussiste una palese sfasatura tra quanto provato e quanto narrato nella motivazione (prove inesistenti o risultato di prova incontrovertibilmente diverso dalla realtà).
- La presenza e il ruolo attivo in tutte le fasi di una spedizione punitiva (organizzazione, partecipazione, comportamento durante l'aggressione e fuga) sono elementi forti per desumere adesione al progetto criminoso e, quindi, responsabilità concorsuale anche per eventi più gravi se prevedibili.
- L'accertamento dell'aggravante dei futili motivi richiede valutazione bifasica (oggettiva e soggettiva): non basta la sproporzione fra atto e motivo, bisogna anche escludere che il comportamento sia una reazione giustificabile dal punto di vista soggettivo (es.: mera protezione genitoriale).
- Nella determinazione della pena il giudice ha discrezionalità nell'adottare il metodo diretto o bifasico per il tentativo, ma deve comunque motivare adeguatamente la scelta e rispettare i vincoli di legge sulle riduzioni; contestazioni meramente confutative della dosimetria richiedono mostrare specifici errori di calcolo o violazioni di legge.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 12 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00949/2026 del 12/01/2026
- Sentenza penale · 12 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00950/2026 del 12/01/2026
- Sentenza penale · 12 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00951/2026 del 12/01/2026
- Sentenza penale · 12 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00952/2026 del 12/01/2026
- Sentenza penale · 12 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00953/2026 del 12/01/2026
- Sentenza penale · 12 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00954/2026 del 12/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →