Cassazione Civile, Ordinanza n. 02809/2024 del 30/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Alcuni medici, dopo la laurea in medicina, si erano iscritti a scuole di specializzazione tra il 1982 e il 1991 e lamentavano di non avere percepito alcuna remunerazione durante la frequenza. Sostenevano che le direttive comunitarie 75/362/CEE e 75/363/CEE, come modificate dalla direttiva 82/76/CEE, imponessero agli Stati membri di prevedere una adeguata retribuzione per gli specializzandi, e che l'Italia avesse dato attuazione tardiva e parziale solo con la l. n. 257/1991. Chiedevano quindi il risarcimento del danno da ritardata attuazione delle direttive. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello aveva rigettato l'appello principale della Presidenza del Consiglio e accolto quello incidentale degli attori, anche correggendo la quantificazione del danno. In Cassazione la Presidenza del Consiglio ha dedotto: 1) che il risarcimento non spettasse a chi si era iscritto prima del 1982, o in subordine spettasse solo per il periodo successivo al 1° gennaio 1983; 2) che la liquidazione del danno fosse errata perché operata sulla misura prevista dal d.lgs. n. 257/1991 invece che su quella della l. n. 370/1999; 3) che fosse errata la statuizione sul danno da mora; 4) ha inoltre chiesto la decisione nel merito sulla mora.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il quarto; ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e ha rinviato la causa ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che il diritto al risarcimento spetta anche a chi si sia iscritto a corsi di specializzazione anteriormente all'anno accademico 1982-1983, ma solo per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1983 e la conclusione del corso. Ha inoltre ribadito che, per tali situazioni, la quantificazione va operata secondo il criterio dell'adempimento parziale soggettivo e quindi secondo la misura indennitaria della l. n. 370/1999, non già secondo la remunerazione del d.lgs. n. 257/1991. Il motivo sulla mora è stato assorbito perché il giudice di rinvio dovrà rideterminare ex novo la liquidazione complessiva, anche quanto alla qualificazione del credito e ai profili di aestimatio e taxatio.
Norme richiamate
Direttiva 75/362/CEE
Rientra nel quadro delle direttive comunitarie che imponevano una remunerazione adeguata per gli specializzandi, poi oggetto di attuazione interna tardiva.
Direttiva 75/363/CEE
Concorre, insieme alla direttiva 75/362/CEE, a fondare l'obbligo di adeguata retribuzione degli specializzandi.
Direttiva 82/76/CEE
La Corte, recependo la giurisprudenza della Corte di giustizia, ne colloca gli effetti futuri per i medici iscritti prima della sua entrata in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1983.
L. 8 agosto 1991, n. 257
Costituisce la tardiva e parziale attuazione interna delle direttive in materia di specializzandi, ma non è il parametro di liquidazione per i periodi anteriori al 1991.
L. 370/1999, art. 11
L'aestimatio del danno prevista da questa norma viene letta come atto di adempimento parziale soggettivo, applicabile anche a soggetti non espressamente ricompresi nella norma.
D.Lgs. 257/1991, art. 6
Non si applica alle situazioni anteriori al 1991, perché il decreto regola le situazioni future con decorrenza dall'anno accademico 1991/1992 e con condizioni più impegnative rispetto al periodo precedente.
art. 366 n. 6 c.p.c.
Richiamato per evidenziare che la questione proposta non era nuova, poiché i fatti rilevanti risultavano già allegati e riprodotti nel ricorso.
Massime di principio
- In tema di risarcimento per tardiva attuazione delle direttive sulla formazione medica specialistica, il diritto spetta anche a chi abbia iniziato il corso prima del 1982, ma limitatamente al periodo successivo alla scadenza del termine di trasposizione della direttiva 82/76/CEE, cioè dal 1° gennaio 1983 fino alla conclusione della formazione.
- La quantificazione del danno per gli specializzandi non deve essere automaticamente ancorata alla remunerazione prevista dalla disciplina interna successiva del d.lgs. n. 257/1991 quando la situazione è anteriore a tale disciplina; per tali ipotesi opera il diverso criterio dell'adempimento parziale soggettivo ricavato dall'art. 11 della l. n. 370/1999.
- Una questione di diritto fondata su fatti già allegati dalle parti non è nuova e può essere scrutinata in cassazione anche se non specificamente dibattuta nei precedenti gradi, quando essa rientri nel devolutum dell'impugnazione e non richieda nuovi accertamenti di fatto.
- Quando la cassazione interviene sulla liquidazione del danno, il giudice di rinvio deve procedere a una nuova stima complessiva, riesaminando qualificazione del credito, aestimatio e taxatio, con possibile assorbimento delle censure meramente consequenziali, come quelle sul danno da mora.
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