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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23/2023 del 02/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva l'applicazione della disciplina della continuazione tra reati giudicati con due sentenze di condanna (Corte d'appello Catanzaro 27/02/1997 e 28/09/2009) e, in subordine, l'inclusione nel cumulo della pena di una sentenza della Corte d'assise d'appello di Catanzaro del 10/12/1985, con relativo scomputo della detenzione preventiva. La Corte territoriale, con ordinanza dell'08/11/2021, aveva rigettato la richiesta di riconoscimento della continuazione ritenendo che la questione fosse già stata esaminata e decisa dal giudice della cognizione (con valutazione negativa per la 'lontananza dei fatti e la parziale difformità soggettiva') e aveva omesso di decidere sulla richiesta sub iudice relativa al cumulo e scomputo, ritenendo la relativa istanza improcedibile in sede esecutiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto infondato che la decisione della Corte d'appello del 28/09/2009 fosse rimessa alla fase esecutiva: la giurisprudenza considera 'espressa' l'esclusione della continuazione anche quando il giudice della cognizione non accolga o non motivi una richiesta formale, pertanto il giudice dell'esecuzione era precluso dal riesaminare la questione per il divieto posto dall'art. 671 c.p.p. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto inammissibile la domanda relativa al cumulo e allo scomputo, osservando che le questioni di esecuzione di pene concorrenti devono essere prospettate al pubblico ministero e, se del caso, trattate con incidente di esecuzione; una istanza diretta al giudice dell'esecuzione era ab origine improcedibile.

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p.

    Norma sostanziale sulla partecipazione a associazione di tipo mafioso; richiamata per identificare la natura dei reati che hanno formato oggetto delle sentenze coinvolte nella domanda di continuazione.

  • art. 74 d.P.R. 309/1990

    Norma sostanziale sul traffico di stupefacenti; citata in relazione ai reati contestati nella sentenza del 1997.

  • art. 629, comma 2 c.p.

    Norma relativa all'omicidio e alle aggravanti; richiamata come parte della contestazione nella sentenza del 2009.

  • art. 7 legge n. 203/1991

    Norma aggravante collegata a talune contestazioni; citata tra le qualificazioni delle imputazioni nella sentenza impugnata.

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    Forma di rimessione in cassazione per violazione di legge lamentata dal ricorrente; utilizzata quale parametro di impugnazione per i motivi dedotti.

  • art. 671 c.p.p.

    Preclusione del giudice dell'esecuzione a riesaminare questioni sulle quali si è formato giudicato; richiamata come motivo per cui il giudice dell'esecuzione non poteva rivalutare la continuazione già esclusa dal giudice della cognizione.

  • art. 665, comma 2 c.p.p.

    Norma processuale collegata alle materie di competenza del giudice dell'esecuzione; qui richiamata nel contesto della correttezza procedurale delle istanze esecutive.

  • art. 78 c.p.

    Normativa sul cumulo delle pene e sulla determinazione della pena complessiva; richiamata in relazione alla richiesta del ricorrente di includere una precedente pena nel cumulo e ottenere lo scomputo della detenzione subita.

Massime di principio

  • Se il giudice della cognizione ha già escluso la continuazione tra reati, anche con motivazione che evidenzia lontananza temporale o difformità soggettiva, il giudice dell'esecuzione è generalmente precluso dal riesaminare la stessa questione a causa del divieto previsto dall'art. 671 c.p.p.
  • La 'esclusione espressa' della continuazione può essere desunta non solo da un'esplicita negazione ma anche dall'atteggiamento del giudice della cognizione che disattende o respinge la domanda, anche se formulata soltanto in discussione; ciò produce giudicato sulla questione.
  • Le istanze riguardanti il cumulo di pene, l'esecuzione di pene concorrenti e lo scomputo di periodi di detenzione preventiva devono essere prospettate nei modi e nelle sedi procedurali corrette (ad es. al pubblico ministero e, se necessario, tramite incidente di esecuzione); una richiesta generica direttamente al giudice dell'esecuzione può risultare inammissibile.
  • Una domanda esecutiva che appaia manifestamente improponibile, generica o infondata non vincola il giudice all'obbligo di motivarne il mancato accoglimento; il giudice può omettere una decisione su istanze ab origine inammissibili.
  • In situazioni simili, il ricorrente deve verificare preliminarmente se la questione è già stata decisa in sede di cognizione e, nel caso di controversie esecutive su cumulo o scomputo, seguire la procedura prevista (istanza al p.m. e, se occorre, incidente di esecuzione) per evitare l'inammissibilità dell'istanza.

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