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Sentenza

Sentenza n. 3120/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'annullamento del Decreto Direttoriale n. 255 dell’1.08.2023 del Parco Archeologico di Pompei, avente ad oggetto “Approvazione del regolamento di fruizione e ingresso al Parco Archeologico di Pompei”, con il quale è stato approvato l’allegato Regolamento, recante le “Condizioni generali e Regolamento di accesso del Parco Archeologico di Pompei”; delle citate “Condizioni generali e Regolamento di accesso del Parco Archeologico di Pompei”, con particolare riguardo all’articolo 3, in virtù del quale “È vietato l’accesso al Parco archeologico di Pompei con strumenti di audioguida, ad eccezione di quelli messi a disposizione dai concessionari ufficiali del Parco o dai soggetti da quest’ultimo debitamente autorizzati”; del Parere positivo dell’Ufficio Legislativo del Ministero della Cultura, circa la possibilità d’introdurre nel proprio regolamento di fruizione e ingresso una norma, che vieti l’accesso al Parco Archeologico di Pompei con strumenti di audioguida, ad eccezione di quelli messi a disposizione dai concessionari ufficiali del Parco o dai soggetti, da quest''''ultimo debitamente autorizzati, atto di cui non si conoscono né gli estremi né il contenuto, acquisito dal Parco Archeologico di Pompei con nota, prot. 7304 del 12.07.2023, se ed in quanto lesivo per la ricorrente, con riserva di motivi aggiunti; d’ogni altro atto, anche endoprocedimentale, comunque non conosciuto, consequenziale, connesso, preordinato e presupposto, se ed in quanto lesivo delle ragioni della ricorrente;

Giustizia amministrativa202304043

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto direttoriale che ha approvato il regolamento di fruizione e ingresso al Parco Archeologico di Pompei, limitatamente al divieto di accesso con audioguide non fornite o autorizzate dal Parco

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione culturale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il regolamento del Parco Archeologico di Pompei, in particolare l’art. 3, che vieta l’accesso con strumenti di audioguida diversi da quelli messi a disposizione dai concessionari ufficiali o da soggetti autorizzati dal Parco. Con il primo motivo ha dedotto la violazione del d.lgs. 42/2004, sostenendo che la valorizzazione dei beni culturali non sarebbe riservata esclusivamente all’amministrazione, poiché gli artt. 6, comma 3, e 111, comma 2, del Codice dei beni culturali ammettono e favoriscono l’iniziativa privata. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 41 Cost., della libertà di impresa, della concorrenza e della normativa sulle liberalizzazioni, deducendo che il divieto avrebbe limitato sine die e con effetto immediato l’attività commerciale della società. Nel corso del giudizio, dopo il rigetto della domanda cautelare, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, chiedendo la declaratoria di improcedibilità. Il Collegio ha comunque esaminato sommariamente la fondatezza dei motivi ai fini della soccombenza virtuale.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Ai fini della soccombenza virtuale, il Collegio ha ritenuto infondato il primo motivo: l’iniziativa privata nella valorizzazione dei beni culturali non consente l’introduzione arbitraria di servizi turistico-divulgativi non previamente vagliati dall’amministrazione. Ai sensi dell’art. 115 d.lgs. 42/2004, la gestione delle attività di valorizzazione dei beni culturali pubblici avviene in forma diretta oppure indiretta, mediante concessione o affidamento di appalti pubblici, secondo una scelta dell’amministrazione e previa valutazione dei servizi offerti dai privati. È stato ritenuto infondato anche il secondo motivo: il divieto non elimina l’offerta turistica, ma mira a garantire il controllo sulla correttezza scientifica e logistica dei contenuti divulgativi e a tutelare gli operatori concessionari o autorizzati. La limitazione è stata ritenuta non illogica né sproporzionata, anche perché l’operatore può ottenere l’autorizzazione del Parco ove il dispositivo non presenti le criticità che la disciplina intende prevenire. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, per soccombenza virtuale.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 3, d.lgs. 42/2004

    La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale.

    La norma favorisce la partecipazione privata, ma non attribuisce ai privati un diritto a svolgere autonomamente e senza controllo dell’amministrazione servizi divulgativi all’interno di un bene culturale pubblico.

  • art. 111, comma 2, d.lgs. 42/2004

    La valorizzazione è ad iniziativa pubblica o privata.

    L’iniziativa privata nella valorizzazione non esclude la necessità che le modalità di gestione e i servizi offerti nel bene culturale siano previamente valutati e autorizzati dall’amministrazione.

  • art. 115 d.lgs. 42/2004

    Le attività di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica sono gestite in forma diretta o indiretta. La gestione diretta è svolta per mezzo di strutture organizzative interne alle amministrazioni [...] La gestione indiretta è attuata tramite concessione a terzi ovvero mediante l’affidamento di appalti pubblici di servizi.

    La gestione indiretta dei servizi di valorizzazione deve avvenire tramite concessione o affidamento di appalti pubblici, previa scelta e valutazione dell’amministrazione; l’iniziativa privata non può tradursi nell’introduzione arbitraria di un servizio commerciale non vagliato dal Parco.

  • art. 41 Cost.

    La libertà di iniziativa economica non impedisce limitazioni funzionali alla tutela del patrimonio culturale e al controllo sulla correttezza scientifica e logistica dei servizi divulgativi.

  • art. 3 d.l. 138/2011, convertito dalla l. 148/2011

    L'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge nei soli casi di [...] disposizioni indispensabili per la [...] conservazione [...] del patrimonio culturale.

    La libertà economica ammette restrizioni indispensabili alla conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale; il divieto regolamentare è stato ritenuto giustificato dall’esigenza di controllare i contenuti delle audioguide.

  • art. 31, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, dopo la rinuncia sostanziale della ricorrente alla decisione.

Massime di principio

  • La partecipazione dei privati alla valorizzazione dei beni culturali, prevista dagli artt. 6 e 111 del d.lgs. 42/2004, non comporta una libertà incondizionata di introdurre o commercializzare all’interno di un bene culturale pubblico servizi divulgativi non previamente valutati dall’amministrazione competente.
  • Ai sensi dell’art. 115 del d.lgs. 42/2004, la gestione indiretta delle attività di valorizzazione dei beni culturali pubblici deve essere realizzata mediante concessione o affidamento di appalti pubblici, secondo una scelta dell’amministrazione; l’iniziativa privata spontanea non può sostituire tali modalità di gestione.
  • Un regolamento di accesso a un sito culturale può vietare l’introduzione di strumenti divulgativi privati non autorizzati quando il divieto sia diretto a consentire il controllo sulla correttezza scientifica dei contenuti e sull’esattezza delle informazioni logistiche relative alla fruizione del sito.
  • La limitazione dell’attività economica privata connessa all’erogazione di servizi turistico-divulgativi è legittima, e non viola la libertà di impresa o la concorrenza, quando non escluda in assoluto l’operatore, persegua finalità di tutela del patrimonio culturale e consenta l’autorizzazione dei dispositivi previamente verificati dall’amministrazione.
  • La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse; il giudice può comunque valutare sommariamente la fondatezza delle censure ai fini della regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.

Come è indicizzato

MaterieArcheologia e vincoli archeologiciRegolamenti e atti amministrativi generaliEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaConcorrenza ed evidenza pubblicaSopravvenuta carenza di interessePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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