Ordinanza n. 5572/2026 - Roma, Sezione 5B
per la declaratoria di illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall''Amministrazione ministeriale sulla domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all''estero (Spagna) per l''insegnamento nella scuola secondaria di primo grado e per l’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento del Ministero sulla domanda di riconoscimento di un titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto il riconoscimento, ai fini dell’insegnamento sul sostegno nella scuola secondaria di primo e di secondo grado e dell’iscrizione ai percorsi formativi previsti dall’art. 7 del decreto-legge n. 71 del 2024, del titolo di specializzazione conseguito in Spagna. In relazione alla persistente inerzia dell’Amministrazione, aveva promosso il giudizio sul silenzio e, successivamente, aveva depositato un’istanza ai sensi dell’art. 117, comma 4, c.p.a., deducendo l’inutile decorso del termine assegnato al commissario ad acta nominato con precedente sentenza. Prima della decisione, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda amministrativa di riconoscimento del titolo.
La decisione
Il TAR ha preso atto della rinuncia alla domanda amministrativa di riconoscimento del titolo e ha dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, l’istanza ex art. 117, comma 4, c.p.a. La rinuncia ha fatto venir meno l’interesse attuale del ricorrente alla prosecuzione dell’iniziativa processuale diretta a porre rimedio all’inerzia dell’Amministrazione, sicché non residuava una questione da decidere sull’operato del commissario ad acta.
Norme richiamate
art. 117, comma 4, c.p.a.
istanza ex art. 117, comma 4, c.p.a.
La disposizione disciplina l’iniziativa nel giudizio sul silenzio conseguente all’inosservanza del termine assegnato al commissario ad acta; nel caso concreto, l’istanza è stata dichiarata improcedibile perché la rinuncia alla domanda amministrativa ha fatto venir meno l’interesse attuale alla sua decisione.
art. 7 d.l. 31 maggio 2024, n. 71, convertito dalla l. 29 luglio 2024, n. 106
percorsi formativi di cui all’art. 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106
La norma è richiamata quale riferimento della finalità per la quale era stato richiesto il riconoscimento del titolo estero; il testo non espone una specifica interpretazione della disposizione.
Massime di principio
- La rinuncia alla domanda amministrativa oggetto di un giudizio sul silenzio fa venir meno l’interesse attuale alla prosecuzione delle iniziative processuali fondate sull’inerzia dell’amministrazione, compresa l’istanza presentata ai sensi dell’art. 117, comma 4, c.p.a.
- Quando, nel corso del giudizio sul silenzio, sopravviene la carenza di interesse determinata dalla rinuncia dell’istante alla domanda amministrativa, il giudice dichiara l’improcedibilità dell’istanza processuale senza procedere all’esame della condotta del commissario ad acta.
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