Cassazione Penale, Sentenza n. 35324/2022 del 22/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato in Cassazione la sentenza della Corte d'assise d'appello di Reggio Calabria del 26/10/2020, che in appello aveva confermato e parzialmente riformato le condanne di primo grado per l'omicidio volontario di Giuseppe Canale (12/08/2011) e reati connessi (ricettazione, detenzione/porto di armi, ricettazione di ciclomotore, detenzione di artifici pirotecnici, porto di coltelli). I motivi di ricorso contestavano, a vario titolo: la valutazione dell'attendibilità e della convergenza delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (presunta circolarità, progressione dichiarativa, contraddizioni e resoconti de relato); l'erronea applicazione o inesistenza dell'aggravante dell'art. 416-bis.1 c.p. (sia nella sua componente modale sia in quella teleologica); violazioni procedurali (reformatio in peius nel calcolo della pena); difetti di motivazione o mancanza di riscontri individualizzanti; vizi nel riconoscimento/sottrazione delle attenuanti generiche; censure sui reati «satellite» (ricettazione, armi, pezzi di ciclomotore, artifici pirotecnici) e su singole contestazioni materiali (calibro dell'arma, luogo di rinvenimento del motorino, disponibilità locale).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili alcuni ricorsi (tra cui quelli di Callea, Figliuzzi e Zappia) e, quanto agli altri, li ha rigettati come infondati. In sintesi: la Suprema Corte ha ritenuto corretta la valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori da parte dei giudici di merito (considerando resoconti autonomi, riscontri esterni e la diversa partecipazione dei dichiaranti alle fasi del fatto), ha confermato l'applicabilità dell'aggravante dell'art. 416-bis.1 (interpretata come aggravante soggettiva/dolo specifico o «intenzionale» che non richiede il conseguimento dell'agevolazione), ha respinto le censure circa la reformatio in peius e il calcolo della pena ove il giudice d'appello abbia seguito la corretta sequenza di operazioni (valutazione delle circostanze e poi applicazione di attenuanti speciali), ha ritenuto prive di interesse o infondate le doglianze relative alle aggravanti dei reati satelliti e ha confermato i rilievi sui reati di detenzione/porto di armi e sugli altri reati contestati. Nel complesso i ricorsi sono stati respinti e la decisione di merito è stata in gran parte confermata.
Norme richiamate
art. 416-bis.1 cod. pen.
L'aggravante è stata trattata come di natura soggettiva (dolo specifico/“intenzionale”): non è richiesto che l'associazione ottenga concretamente un vantaggio dall'atto, basta che il compartecipe sia consapevole della finalità agevolativa perseguita dagli altri partecipi
art. 416-bis cod. pen.
Riferimento organico all'istituto delle associazioni di tipo mafioso: la Corte ha ritenuto compatibile la valutazione di una "stato nascente" o sottocosca come ambito di agevolazione
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai motivi non proposti in sede di appello (inammissibilità per doglianze nuove non già sollevate in appello)
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti di trattazione dei motivi in cassazione su ricorso derivante da rito abbreviato: richiamato per i limiti di esposizione dei motivi
art. 133 cod. pen.
Norma sulle attenuanti generiche: la Corte ha ricordato che il diniego è ampiamente motivabile in relazione alla personalità e al ruolo nel fatto e che l'incensuratezza di per sé non impone il riconoscimento
art. 4 legge 18 aprile 1975 n. 110
Norma sul divieto di porto di armi da punta o taglio: la Corte ha sottolineato che l'onere di allegare subito un giustificato motivo del porto grava sull'interessato e la mancata giustificazione immediata legittima la condanna
art. 192, comma 3, cod. proc. pen. (richiamato giurisprudenzialmente)
Richiami giurisprudenziali sulla necessità di riscontri esterni alle dichiarazioni dei collaboratori: la Cassazione ha confermato la liceità della "libertà dei riscontri" purché esterni e non autoreferenziali
Massime di principio
- Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia devono essere valutate nel loro complesso: la mera circostanza della "progressione dichiarativa" o del fatto che un collaboratore abbia iniziato a collaborare in fasi successive non comporta automaticamente inattendibilità se esistono riscontri esterni o elementi autonomi e specifici riferibili a ciascun dichiarante
- La presenza di inesattezze su dettagli tecnici (es. calibro di un'arma, colore di indumento, luogo di rinvenimento) non è necessariamente decisiva per escludere la credibilità del collaboratore quando l'impianto probatorio complessivo trova riscontri oggettivi
- L'aggravante dell'art. 416-bis.1 c.p. va intesa nella prospettiva del "dolo specifico/intenzionale": non è necessario che l'agevolazione dell'associazione si realizzi materialmente, basta che la finalità di agevolazione sia rappresentata e conosciuta da (almeno) alcuni partecipi
- Le censure sulla reformatio in peius e sul calcolo della pena vanno vagliate con attenzione: il giudice d'appello può ricalcolare la cornice edittale purché non infligga una pena in concreto più alta rispetto a quella applicata dal giudice di cui è stata annullata la sentenza (limite della tutela contro la reformatio in peius)
- Le aggravanti riferite a reati «satellite» (meno gravi) possono risultare irrilevanti ai fini della determinazione finale della pena se non incidono sul titolo esecutivo: l'interesse a impugnare la sola perdita di aggravanti dei reati minori può quindi mancare
- Quando armi o altri oggetti sono rinvenuti in un'abitazione o in locali chiaramente nella disponibilità dell'imputato, la prova della disponibilità è solida; deduzioni difensive che spostano la disponibilità su terzi devono essere documentate e non meramente congetturali
- Il porto di coltelli o strumenti atti ad offendere richiede che chi li detiene giustifichi immediatamente, al momento del controllo, un motivo giustificato: la mancata allegazione immediata indebolisce la tesi difensiva
- In cassazione i motivi devono essere chiaramente individuati e coerenti con quanto proposto in appello: doglianze nuove o non sollevate in appello sono spesso inammissibili
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