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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35324/2022 del 22/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato in Cassazione la sentenza della Corte d'assise d'appello di Reggio Calabria del 26/10/2020, che in appello aveva confermato e parzialmente riformato le condanne di primo grado per l'omicidio volontario di Giuseppe Canale (12/08/2011) e reati connessi (ricettazione, detenzione/porto di armi, ricettazione di ciclomotore, detenzione di artifici pirotecnici, porto di coltelli). I motivi di ricorso contestavano, a vario titolo: la valutazione dell'attendibilità e della convergenza delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (presunta circolarità, progressione dichiarativa, contraddizioni e resoconti de relato); l'erronea applicazione o inesistenza dell'aggravante dell'art. 416-bis.1 c.p. (sia nella sua componente modale sia in quella teleologica); violazioni procedurali (reformatio in peius nel calcolo della pena); difetti di motivazione o mancanza di riscontri individualizzanti; vizi nel riconoscimento/sottrazione delle attenuanti generiche; censure sui reati «satellite» (ricettazione, armi, pezzi di ciclomotore, artifici pirotecnici) e su singole contestazioni materiali (calibro dell'arma, luogo di rinvenimento del motorino, disponibilità locale).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili alcuni ricorsi (tra cui quelli di Callea, Figliuzzi e Zappia) e, quanto agli altri, li ha rigettati come infondati. In sintesi: la Suprema Corte ha ritenuto corretta la valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori da parte dei giudici di merito (considerando resoconti autonomi, riscontri esterni e la diversa partecipazione dei dichiaranti alle fasi del fatto), ha confermato l'applicabilità dell'aggravante dell'art. 416-bis.1 (interpretata come aggravante soggettiva/dolo specifico o «intenzionale» che non richiede il conseguimento dell'agevolazione), ha respinto le censure circa la reformatio in peius e il calcolo della pena ove il giudice d'appello abbia seguito la corretta sequenza di operazioni (valutazione delle circostanze e poi applicazione di attenuanti speciali), ha ritenuto prive di interesse o infondate le doglianze relative alle aggravanti dei reati satelliti e ha confermato i rilievi sui reati di detenzione/porto di armi e sugli altri reati contestati. Nel complesso i ricorsi sono stati respinti e la decisione di merito è stata in gran parte confermata.

Norme richiamate

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    L'aggravante è stata trattata come di natura soggettiva (dolo specifico/“intenzionale”): non è richiesto che l'associazione ottenga concretamente un vantaggio dall'atto, basta che il compartecipe sia consapevole della finalità agevolativa perseguita dagli altri partecipi

  • art. 416-bis cod. pen.

    Riferimento organico all'istituto delle associazioni di tipo mafioso: la Corte ha ritenuto compatibile la valutazione di una "stato nascente" o sottocosca come ambito di agevolazione

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai motivi non proposti in sede di appello (inammissibilità per doglianze nuove non già sollevate in appello)

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti di trattazione dei motivi in cassazione su ricorso derivante da rito abbreviato: richiamato per i limiti di esposizione dei motivi

  • art. 133 cod. pen.

    Norma sulle attenuanti generiche: la Corte ha ricordato che il diniego è ampiamente motivabile in relazione alla personalità e al ruolo nel fatto e che l'incensuratezza di per sé non impone il riconoscimento

  • art. 4 legge 18 aprile 1975 n. 110

    Norma sul divieto di porto di armi da punta o taglio: la Corte ha sottolineato che l'onere di allegare subito un giustificato motivo del porto grava sull'interessato e la mancata giustificazione immediata legittima la condanna

  • art. 192, comma 3, cod. proc. pen. (richiamato giurisprudenzialmente)

    Richiami giurisprudenziali sulla necessità di riscontri esterni alle dichiarazioni dei collaboratori: la Cassazione ha confermato la liceità della "libertà dei riscontri" purché esterni e non autoreferenziali

Massime di principio

  • Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia devono essere valutate nel loro complesso: la mera circostanza della "progressione dichiarativa" o del fatto che un collaboratore abbia iniziato a collaborare in fasi successive non comporta automaticamente inattendibilità se esistono riscontri esterni o elementi autonomi e specifici riferibili a ciascun dichiarante
  • La presenza di inesattezze su dettagli tecnici (es. calibro di un'arma, colore di indumento, luogo di rinvenimento) non è necessariamente decisiva per escludere la credibilità del collaboratore quando l'impianto probatorio complessivo trova riscontri oggettivi
  • L'aggravante dell'art. 416-bis.1 c.p. va intesa nella prospettiva del "dolo specifico/intenzionale": non è necessario che l'agevolazione dell'associazione si realizzi materialmente, basta che la finalità di agevolazione sia rappresentata e conosciuta da (almeno) alcuni partecipi
  • Le censure sulla reformatio in peius e sul calcolo della pena vanno vagliate con attenzione: il giudice d'appello può ricalcolare la cornice edittale purché non infligga una pena in concreto più alta rispetto a quella applicata dal giudice di cui è stata annullata la sentenza (limite della tutela contro la reformatio in peius)
  • Le aggravanti riferite a reati «satellite» (meno gravi) possono risultare irrilevanti ai fini della determinazione finale della pena se non incidono sul titolo esecutivo: l'interesse a impugnare la sola perdita di aggravanti dei reati minori può quindi mancare
  • Quando armi o altri oggetti sono rinvenuti in un'abitazione o in locali chiaramente nella disponibilità dell'imputato, la prova della disponibilità è solida; deduzioni difensive che spostano la disponibilità su terzi devono essere documentate e non meramente congetturali
  • Il porto di coltelli o strumenti atti ad offendere richiede che chi li detiene giustifichi immediatamente, al momento del controllo, un motivo giustificato: la mancata allegazione immediata indebolisce la tesi difensiva
  • In cassazione i motivi devono essere chiaramente individuati e coerenti con quanto proposto in appello: doglianze nuove o non sollevate in appello sono spesso inammissibili

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