Cassazione Penale, Ordinanza n. 01845/2026 del 16/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, escludendo che vi fosse assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda i ricorsi per cassazione proposti da due imputati avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia del 18 febbraio 2025. Dal testo emerge che i ricorrenti avevano dedotto tre censure: la prima sulla identificazione di uno degli imputati, contestando l'individuazione personale; la seconda sulla sussistenza dell'elemento psicologico in capo all'altro imputato; la terza sul trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione rileva che tutti e tre i motivi erano generici, in fatto e sostanzialmente ripetitivi di doglianze già esaminate e disattese in appello, senza vizi logici o giuridici, e che la questione dell'identificazione era stata affrontata sulla base delle risultanze della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria a carico del ricorrente in caso di inammissibilità presuppone che non possa riconoscersi l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva in motivi generici, meramente riproduttivi di censure di merito e privi di specifica critica alle ragioni della sentenza impugnata.
- La doglianza che attacca l'apprezzamento delle risultanze probatorie è inammissibile quando la sentenza di merito abbia motivato in modo coerente, logico e giuridicamente corretto, specie se la valutazione si fonda su una rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.
- La censura sul trattamento sanzionatorio non può essere accolta se si limita a riproporre critiche già esaminate dal giudice di merito senza evidenziare concreti vizi di legge o manifesta illogicità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella sua determinazione, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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