Sentenza n. 398/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: dell’ordinanza del comune di Casalnuovo di Napoli IX Settore condono, urbanistica, antiabusivismo, n. 7 del 29/8/2024, reg. gen. n. 182, successivamente notificata, alla sig.ra Clelia Di Palo, in data 18/09/2024, e alla sig.ra Marianna Di Palo, in data 05/09/2024, avente ad oggetto la repressione dei reati di abusivismo edilizio per lottizzazione abusiva territorio comunale di Casalnuovo di Napoli; atti presupposti e conseguenti; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Di Palo Clelia il 22\4\2025: relazione prot. 7220 del 24.2.2025, depositata in data 27.2.2025 e relativi allegati, in ottemperanza all’ordinanza 2414/2024, ove e per quanto lesivi degli interessi delle ricorrenti; atti presupposti, conseguenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di repressione della lottizzazione abusiva cartolare, con sospensione dell'attività edilizia, divieto di disporre dei suoli e avviso dell'acquisizione al patrimonio comunale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza adottata ai sensi dell'art. 30 d.P.R. 380/2001, deducendo violazione degli artt. 2, 3, 7 e 10 l. 241/1990, dell'art. 30 d.P.R. 380/2001 e dell'art. 18, comma 5, l. 47/1985, nonché dei principi di legalità, buon andamento, correttezza, proporzionalità e affidamento. Hanno lamentato omessa comunicazione di avvio del procedimento, difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento dei fatti, manifesta ingiustizia e mancata considerazione dell'interesse pubblico. Nel merito hanno sostenuto che il frazionamento dell'originaria particella agricola era stato depositato presso il Comune e da questo asseritamente approvato, che sui terreni non erano state realizzate opere né opere di urbanizzazione, che la destinazione agricola era rimasta invariata e che il mancato rispetto del lotto minimo non dimostrava l'intento edificatorio. Hanno inoltre dedotto la propria estraneità al frazionamento, essendo divenute proprietarie per donazione dal padre, e la buona fede dell'acquisto. Con motivi aggiunti hanno impugnato la relazione comunale depositata in esecuzione dell'ordinanza cautelare, deducendo censure sostanzialmente sovrapponibili a quelle del ricorso principale.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso principale e dichiarato inammissibili i motivi aggiunti. Quanto all'ordinanza ex art. 30 d.P.R. 380/2001, il Collegio ha ritenuto sufficiente la motivazione e adeguata l'istruttoria, valorizzando il frazionamento dell'originaria particella agricola in quattro lotti, le dimensioni molto inferiori al lotto minimo di 5.000 mq, la successiva vendita a soggetti diversi, l'assenza di qualifiche agricole in capo agli acquirenti e la collocazione dei terreni in prossimità di aree intensamente urbanizzate e interessate da insediamenti abusivi. Tali elementi sono stati considerati idonei a dimostrare, anche senza la realizzazione di opere, un quadro indiziario non equivoco dell'intento edificatorio e quindi una lottizzazione abusiva cartolare. Il deposito del frazionamento presso il Comune non è stato ritenuto espressivo di approvazione, essendosi l'ente limitato alla ricezione degli atti senza istruttoria tecnica. La mancanza di opere materiali non è ostativa, poiché la fattispecie contestata è di tipo cartolare-negoziale. La buona fede e l'estraneità delle attuali proprietarie al frazionamento originario non impediscono l'adozione della misura, poiché l'illecito ha natura oggettiva e permanente ed è trasferibile propter rem, salva la tutela civilistica nei rapporti con i danti causa. Il ricorso per motivi aggiunti è stato dichiarato inammissibile per carenza d'interesse, poiché la relazione tecnica depositata dal Comune in esecuzione dell'ordinanza istruttoria non aveva natura provvedimentale né autonoma attitudine lesiva. Spese compensate per la peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 30 d.P.R. 380/2001
"si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi ... nonché quando tale trasformazione viene predisposta mediante il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che per le loro caratteristiche ... denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio"
La lottizzazione abusiva può essere materiale oppure cartolare-negoziale. Quest'ultima ricorre quando il frazionamento e gli atti di trasferimento, valutati in relazione alle caratteristiche dei lotti, alla loro destinazione urbanistica, all'ubicazione e agli acquirenti, rivelano in modo non equivoco una predisposizione edificatoria.
art. 30, comma 7, d.P.R. 380/2001
Consente, nell'ambito della repressione della lottizzazione abusiva, di imporre il divieto di disporre dei suoli e di stipulare atti tra vivi, con l'avvertimento dell'acquisizione di diritto delle aree al patrimonio comunale decorso il termine previsto.
artt. 7 e 10 l. 241/1990
Le censure relative alla mancata comunicazione di avvio e alla partecipazione procedimentale non hanno condotto all'annullamento dell'ordinanza, ritenuta adeguatamente motivata e istruita.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Ha consentito al Collegio, nella fase cautelare, di fissare sollecitamente l'udienza di merito disponendo il deposito comunale di una relazione documentata sulla situazione urbanistica ed edilizia dell'intorno.
art. 18, comma 5, l. 47/1985
Il mero deposito del frazionamento presso il Comune, con apposizione del timbro di ricezione e senza istruttoria tecnica, non equivale ad approvazione o consenso dell'amministrazione al frazionamento.
Massime di principio
- La lottizzazione abusiva cartolare-negoziale può essere accertata anche in assenza di opere materiali, quando il frazionamento e la successiva vendita dei lotti, considerati unitariamente con dimensioni, destinazione urbanistica, ubicazione, opere di urbanizzazione ed elementi soggettivi degli acquirenti, rivelino in modo non equivoco una destinazione edificatoria.
- Ai fini dell'accertamento della lottizzazione abusiva cartolare non è necessario che ricorrano tutti gli indici sintomatici elaborati dalla giurisprudenza: è sufficiente un quadro indiziario complessivo adeguato e, secondo la pronuncia, anche un solo indizio particolarmente significativo, quale la vendita frazionata di un terreno in lotti di dimensioni incompatibili con un'effettiva utilizzazione agricola a soggetti privi di qualifiche agricole.
- Il deposito di un tipo di frazionamento presso il Comune, ove l'amministrazione si sia limitata alla ricezione formale degli atti senza svolgere un'istruttoria tecnica e senza compilare la parte riservata all'approvazione, non costituisce approvazione amministrativa né impedisce il successivo accertamento della lottizzazione abusiva.
- La lottizzazione abusiva costituisce un illecito di natura oggettiva e permanente: la buona fede degli acquirenti e la loro estraneità all'originario frazionamento non escludono l'applicazione delle misure urbanistiche, ferma la possibilità di far valere la buona fede nei rapporti civilistici con i danti causa.
- Una relazione tecnica predisposta dall'amministrazione in esecuzione di un'ordinanza istruttoria del giudice, priva di autonoma natura provvedimentale e di autonoma attitudine lesiva, non è direttamente impugnabile con motivi aggiunti per carenza di interesse.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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