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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46705/2023 del 21/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso deduceva quattro censure principali: 1) nullità della sentenza per non aver rinviato l'udienza d'appello a fronte di una istanza di legittimo impedimento del difensore presentata dopo l'instaurazione del rito cartolare; 2) vizio di motivazione e violazione di legge sulla qualificazione del fatto come associazione per delinquere, contestando l'esistenza di un programma criminoso stabile rispetto a un mero concorso eventuale; 3) insufficiente valorizzazione delle attenuanti generiche (ammissione di responsabilità e presunta provenienza della merce da sovrapproduzione/origine lecita); 4) errata qualificazione come continuazione di reati distinti (ricettazione e introduzione/commercio di prodotti con segni falsi) invece che assorbimento, poiché la merce sarebbe riconducibile a un unico ordine. Con motivi aggiunti si contestava inoltre la contraddittorietà nel trattamento dell'aggravante della transnazionalità e si chiedeva che fosse indicato a quale reato fine fosse riferibile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Motivi: 1) il rigetto della richiesta di rinvio è legittimo perché l'appello si è svolto con trattazione scritta e non era stata tempestivamente chiesta la trattazione orale, per cui la previsione sul legittimo impedimento del difensore non trova applicazione; 2) la qualificazione del delitto associativo è corretta: la Corte d'appello ha motivato adeguatamente l'esistenza di una struttura stabile, ruoli predeterminati e di un 'dominus' (Costabile) che manteneva i contatti con la fonte estera; 3) le attenuanti generiche sono state legittimamente negate perché l'ammissione di responsabilità riguardava solo i fatti per i quali il ricorrente era stato trovato in possesso della merce e non apportava elementi nuovi decisivi; inoltre l'accertamento dell'originalità o provenienza di singoli capi è stato valutato in base alle risultanze investigative e perizie, non sulla sola dichiarazione dell'imputato; 4) la continuazione è stata correttamente riconosciuta/negata (la Corte di merito ha individuato più spedizioni con diversi tempi, luoghi e lettere di vettura, con consumazione istantanea dei reati) e dunque non operava l'assorbimento. I motivi aggiunti sono stati considerati nuovi e inammissibili per mancanza di connessione con i motivi originari. Conseguenze pratiche: dichiarazione di inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di assistenza e difesa della parte civile.

Norme richiamate

  • art. 23-bis, L. n. 176/2020 (disciplina emergenziale sulla trattazione scritta in appello)

    La Corte ha ritenuto che, in presenza di giudizio d'appello svolto con trattazione scritta, la mancata richiesta tempestiva di trattazione orale esclude l'applicazione delle norme che impongono il rinvio per legittimo impedimento del difensore; quindi la richiesta tardiva di rinvio non è efficace

  • art. 420-ter cod. proc. pen.

    Richiamato dal Collegio in senso negativo: la norma sul legittimo impedimento a comparire del difensore non opera nel giudizio d'appello quando il rito si svolge per trattazione scritta e non è stata richiesta la trattazione orale

  • art. 474 cod. pen.

    La Corte ha richiamato la natura istantanea del reato di introduzione nel territorio nazionale di prodotti con marchi contraffatti (art. 474) e ha ritenuto che distinte spedizioni con diverse lettere di vettura costituiscono consumazioni separate

  • Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186

    Citata in relazione al principio che giustifica la liquidazione di una somma alla Cassa delle ammende in ragione degli esiti di inammissibilità del ricorso, per la determinazione delle sanzioni pecuniarie accessorie

Massime di principio

  • Se il giudizio di secondo grado si svolge con trattazione scritta, la richiesta tardiva di trattazione orale e un conseguente rinvio per legittimo impedimento del difensore sono in genere inammissibili; la richiesta di trattazione orale deve essere presentata tempestivamente per attivare la tutela del diritto di difesa
  • Per configurare l'associazione per delinquere occorrono elementi concreti di stabilità, organizzazione, ripartizione dei ruoli e un programma criminoso persistente: la mera partecipazione occasionale o il concorso eventuale non sono sufficienti
  • L'ammissione di responsabilità ha valore attenuante solo se rappresenta una confessione completa e apporta elementi nuovi e decisivi rispetto alle indagini; ammissioni limitate o parziali difficilmente giustificano le attenuanti generiche
  • La distinzione tra reati distinti e reati in continuazione dipende da elementi di tempo, luogo e maniera di consumazione: spedizioni separate, con differenti documenti di trasporto e momenti di entrata nel territorio, possono costituire fatti autonomi
  • Motivi nuovi introdotti in corso di cassazione che non siano connessi ai motivi originari (specialmente se attengono al trattamento sanzionatorio) possono essere dichiarati inammissibili; le eccezioni di carattere sostanziale devono essere tempestive e coerenti con il ricorso iniziale

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