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Sentenza

Sentenza del 30/12/2015 n. 26091 - Corte di Cassazione

Non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio che aveva negato il rimborso dell'ICI versata per gli anni 2000-2003. Sosteneva che gli immobili fossero utilizzati per finalità istituzionali senza scopo di lucro e che l'attività di assistenza e consulenza ai propri associati in materia di contrattazione del lavoro potesse rientrare nell'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 504/1992, anche se l'attività non era direttamente assistenziale in favore di soggetti bisognosi. Il ricorso, tuttavia, formulava quesiti di diritto astratti e non collegati alle specifiche ragioni della decisione impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per violazione dell'art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis. I quesiti proposti non criticavano specificamente l'affermazione della CTR secondo cui l'attività di assistenza e consulenza sindacale agli associati non era assimilabile alle attività assistenziali agevolate dalla norma sull'esenzione ICI. La precedente decisione, quindi, è rimasta ferma e non è stato riconosciuto il rimborso dell'ICI. Non è stata disposta la liquidazione delle spese di cassazione perché il Comune non si era costituito.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i)

    Esenzione per gli immobili utilizzati dai soggetti indicati dall'art. 87, comma 1, lett. c), del TUIR, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui alla L. n. 222/1985, art. 16, lett. a).

    L'esenzione ICI richiede sia la presenza di un soggetto avente i requisiti previsti sia la destinazione esclusiva dell'immobile a una delle attività tassativamente o specificamente indicate dalla norma. La mera assenza di lucro o il perseguimento di finalità istituzionali non sono sufficienti.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 87, comma 1, lett. c)

    La disposizione è richiamata per individuare la categoria dei soggetti cui può spettare l'esenzione, ma la qualifica dell'ente non sostituisce la necessità di verificare la concreta attività svolta nell'immobile.

  • Codice di procedura civile, art. 366-bis

    Nel regime applicabile al caso, il motivo di ricorso per cassazione doveva concludersi con un quesito di diritto specifico, pertinente e collegato alla concreta ratio decidendi della sentenza impugnata. Quesiti astratti o meramente generali determinano l'inammissibilità del ricorso.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3

    Consente di denunciare la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ma la censura deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della decisione impugnata e indicare quale errore interpretativo o applicativo sia stato commesso.

Massime di principio

  • Per ottenere un'esenzione tributaria collegata all'attività non lucrativa non basta dimostrare l'assenza di lucro o la natura istituzionale dell'ente: occorre provare che l'immobile sia utilizzato in modo esclusivo e concreto per una delle attività previste dalla legge.
  • Le attività di assistenza o consulenza rivolte agli associati, come quelle in materia sindacale o di contrattazione del lavoro, non rientrano automaticamente nelle attività assistenziali agevolate; la loro qualificazione deve essere valutata alla luce del contenuto effettivo e dei destinatari dell'attività.
  • Le norme di esenzione, in quanto derogatorie rispetto all'obbligo tributario, richiedono un'interpretazione rigorosa e non possono essere estese sulla sola base della generica appartenenza all'area non profit.
  • Nel ricorso per cassazione il motivo deve attaccare esattamente la ragione decisiva della sentenza impugnata. Quesiti generali sulla finalità sociale o sull'assenza di lucro, privi di collegamento con il concreto uso dell'immobile e con la motivazione del giudice, possono comportare l'inammissibilità del ricorso senza esame del merito.

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