Sentenza del 28/01/2020 n. 1848 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
CDC ha impugnato gli avvisi di rettifica emessi dalla Dogana di Livorno relativi ad importazioni di calzature dalla Cina sottovalutate (sottofatturate) e documentazione poi risultata falsa. CDC sosteneva di aver presentato dichiarazioni doganali con documenti apparentemente genuini e di essere estranea alla frode; contestava l'applicabilità dell'art. 201 del codice doganale comunitario ritenendo più corretti gli artt. 202/203 (irregolare introduzione o sottrazione al controllo) e deduceva la propria non responsabilità per mancata consapevolezza della frode e per carenza di prova dell'amministrazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso di CDC. Ha confermato che la fattispecie rientra nell'art. 201 del codice doganale comunitario: l'obbligazione doganale è sorta al momento dell'accettazione della dichiarazione presentata in dogana per merci regolarmente introdotte, quindi il rappresentante indiretto che ha presentato la dichiarazione è debitore per i dazi non riscossi a fronte della indicazione di un valore inferiore. La Corte ha escluso l'applicabilità dell'art. 202 (irregolare introduzione) e dell'art. 203 (sottrazione al controllo) perché qui la merce è stata presentata e non sottratta al controllo. Ha inoltre ritenuto irrilevante, ai fini dell'esenzione, la mera estraneità alla frode asserita da CDC: il rappresentante professionale ha l'obbligo di diligenza e di verifica dei dati dichiarati. Il ricorso è stato rigettato e CDC condannata al pagamento delle spese e del doppio contributo unificato secondo soccombenza.
Norme richiamate
Reg. CEE n. 2913/92 (Codice doganale comunitario)
art. 201, art. 202, art. 203, art. 4, art. 5, art. 38-41, art. 177
art.201: obbligazione doganale sorge all'accettazione della dichiarazione per merci regolarmente introdotte; art.202: riguarda l'obbligazione derivante da irregolare introduzione (violazione artt.38-41 e 177) e presuppone assenza o irregolarità della presentazione; art.203: riguarda la sottrazione al controllo doganale. Art.4-5 definiscono la figura del dichiarante/rappresentante; le norme sugli artt.38-41/177 definiscono i presupposti dell'introduzione regolare vs irregolare.
Reg. CEE n. 2454/93 (Disposizioni di applicazione del codice doganale comunitario - D.A.C.)
la presentazione in dogana di una dichiarazione firmata impegna il dichiarante circa l'esattezza delle indicazioni, l'autenticità dei documenti allegati e l'osservanza degli obblighi connessi al regime doganale.
D.Lgs. 8 novembre 1990, n. 374 (norma interna)
norma interna omologa i controlli a posteriori sulle dichiarazioni doganali; richiamata dalla CTR come disposizione generale applicabile alla fattispecie.
Codice Civile
art.1176: obbligo di diligenza qualificata dell'operatore professionale; art.2697: onere della prova, qui contestato da CDC ma ritenuto rispetto alla documentazione e alla presentazione della dichiarazione.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
prevede l'ulteriore contributo unificato in favore dello Stato in caso di soccombenza del ricorrente.
Massime di principio
- Se una dichiarazione doganale viene presentata e accettata, con riferimento a merce effettivamente introdotta e non sottratta al controllo, si applica l'art.201: il dichiarante (o il rappresentante indiretto) è responsabile per i dazi determinati sulla base dei dati dichiarati, anche se le fatture o i documenti risultano poi falsi.
- L'art.202 si applica solo se l'introduzione della merce nel territorio doganale è effettivamente irregolare (violazione degli artt.38-41 e 177) ossia quando non si è adempiuto all'obbligo di presentazione in dogana o si è introdotta la merce in modo non conforme; non è applicabile al caso di dichiarazione presentata ma contenente dati inesatti.
- La prova della consapevolezza o della frode da parte del rappresentante non è sempre necessaria per far scattare la responsabilità: l'operatore professionale ha un obbligo di diligenza e verifica, e il rischio di documenti commerciali poi risultati falsi può gravare sul dichiarante/ rappresentante.
- La firma della dichiarazione e la sua accettazione vincolano il dichiarante alla veridicità e autenticità dei documenti allegati (art.199 D.A.C.); ciò giustifica l'azione di recupero dei dazi anche quando le irregolarità emergono solo a posteriori.
- In situazioni analoghe è fondamentale per il rappresentante indiretto conservare e verificare adeguatamente documentazione di supporto (fatture, certificati d'origine, packing list) e, se rilevati elementi anomali, attivare controlli supplementari per limitare il rischio di responsabilità per dazi non riscossi.
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