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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27922/2023 del 27/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza di condanna per diffamazione deducendo tre motivi principali: 1) violazione di legge e vizio di motivazione perché le querele sarebbero state tardive rispetto alle missive del 31/07/2015 e una querela (Della Gatta) sarebbe priva di autenticazione della sottoscrizione (artt. 337, 529 c.p.p., 124 c.p., art. 606 c.p.p.); 2) violazione dei diritti di libertà di espressione e di segnalazione (whistleblowing), invocando art. 51 c.p. e art. 10 CEDU: la Nappa sostiene di aver legittimamente esercitato critica e segnalazione rispettando continenza e verità; 3) vizio procedurale relativo alla presa di prova testimoniale (teste Adelin Tristaru) e alla declaratoria di decadenza dalla prova, per cui si invocano artt. 125, 181 co.4, 190, 507 c.p.p. e art. 10 CEDU.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la decisione di merito. Sul primo motivo la Corte ha rilevato che le querele erano state effettivamente depositate in termini e con firme autenticate (querela di Fioretti 14/08/2015 con autenticazione; querela di Della Gatta 16/09/2015 con autenticazione), dunque la eccezione di tardività e irregolarità è infondata. Sul secondo motivo la Corte ha riconosciuto il diritto di critica e la possibilità di segnalare comportamenti illeciti, ma ha precisato che tale diritto è delimitato dalla verità fattuale e dal principio di continenza: la Nappa ha usato espressioni e generalizzazioni offensive (ad es. la frase "uno dei tanti che indossata una divisa, crede di spaventare gli inermi detenuti! ... Solo con la divisa e con la pistola d'ordinanza si sentono di aver il mondo ai loro piedi!") non funzionali alla denuncia e quindi diffamatorie. La Corte ha inoltre osservato che il fatto che indagini amministrative successive non abbiano accertato responsabilità non esclude la valutazione della veridicità e della contenutezza del contenuto al momento della propalazione; tuttavia il post factum non esclude automaticamente la responsabilità ma la valutazione resta ancorata al momento della esternazione. Sul terzo motivo non emergevano elementi tali da ritenere che la declaratoria di decadenza dalla prova testimoniale avesse inciso sul giudizio in modo da giustificare l'accoglimento del ricorso. Conseguenze economiche: condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili, liquidate in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.p.

    Invocato dalla ricorrente per censurare la tempestività/ritualità delle querele; la Corte ha verificato dagli atti che le querele erano tempestive e rituali, rigettando la censura

  • art. 529 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa in tema di vizi procedurali; la Corte non ha ritenuto sussistere il vizio dedotto con riferimento alla tempestività/autenticazione delle querele

  • art. 124 c.p.

    Richiamato nel ricorso (collegato alla rilevanza penale della condotta); la Corte ha comunque ritenuto configurabile la diffamazione per frasi non pertinenti e offensive

  • art. 606 c.p.p. (lett. b, c, e)

    Indica i motivi di ricorso per cassazione; le doglianze formulate sono state esaminate e dichiarate inammissibili o infondate nei termini esposti dalla Corte

  • art. 51 c.p.

    Invocato come causa di giustificazione (esercizio del diritto di critica/segnalazione); la Corte ha chiarito che l'esimente richiede verità e continenza e non copre affermazioni gratuite e lesive dell'altrui reputazione

  • art. 10 CEDU

    Richiamato dalla difesa per la libertà di espressione/whistleblowing; la Corte ha riconosciuto il valore della libertà di espressione ma ha affermato che essa incontra limiti quando l'espressione non è veritiera o travisa i fatti e oltrepassa la continenza necessaria

  • art. 125 c.p.p.

    Richiamato con riferimento all'acquisizione e utilizzazione della prova; la censura sulla gestione della prova testimoniale non ha portato ad accoglimento del ricorso

  • art. 181 c.p.p. co. 4

    Richiamato in tema di irreperibilità del teste e modalità di ricerca: la Corte non ha ritenuto che la presunta carenza di ricerche giustificasse l'annullamento della sentenza

  • art. 190 c.p.p.

    Richiamato in relazione alle formalità della prova testimoniale; nessuna nullità rilevante è stata riconosciuta dalla Corte

  • art. 507 c.p.p.

    Riferito alle modalità di proposizione dei motivi in appello/ricorso; le censure sono state esaminate e dichiarate inammissibili ove prive dei requisiti richiesti

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato dalla Corte per la condanna della ricorrente alle spese e al versamento alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile

Massime di principio

  • Il diritto di critica e la segnalazione (whistleblowing) sono tutelati, ma non sono causa generale di esclusione della responsabilità quando le affermazioni eccedono la verità o la continenza e assumono carattere offensivo o gratuitemente diffamatorio
  • La valutazione della legittimità della denuncia/critica si riferisce alla situazione di conoscenza e alle circostanze esistenti al momento della comunicazione: elementi sopravvenuti (accertamenti successivi) non annullano automaticamente la responsabilità penale se all'atto della propagazione le affermazioni erano infondate o inutilmente offensive
  • Le eccezioni procedurali (tardività di querela, mancata autenticazione, vizi di notifiche o ricerche di testimoni) vanno provate documentalmente; la mera deduzione non è sufficiente se dagli atti risulta la regolarità
  • La Corte di cassazione può valutare in primo luogo la materialità e l'offensività delle frasi contestate e verificare se il contenuto abbia oltrepassato i limiti della legittima critica
  • Un ricorso manifestamente inammissibile o non fondato può comportare condanne alle spese e al versamento alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare il rischio economico prima di proporre ricorso

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