Cassazione Penale, Sentenza n. 32306/2023 del 25/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di riesame proposta nei confronti dell'ordinanza del GIP del Tribunale di Enna del 22/02/2022. La prima istanza di riesame era stata già dichiarata inammissibile perché trasmessa via PEC a un indirizzo diverso da quello indicato nell'elenco ufficiale degli indirizzi degli uffici, e la difesa ha ripresentato la stessa richiesta sostenendo la tempestività e che la prima inammissibilità era solo un vizio formale dovuto all'indirizzo PEC errato, chiedendo che la nuova istanza fosse esaminata nel merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la decisione del Tribunale del riesame. Ha ritenuto applicabile il principio di unicità dell'impugnazione: una volta esercitato il diritto di impugnazione dal difensore e decisa l'inammissibilità, il diritto risulta consumato e non può essere riproposto dallo stesso soggetto con identica istanza. La Corte ha richiamato la giurisprudenza che ammette eccezioni in casi peculiari (es. istanza presentata dall'indagato personalmente), ma ha ritenuto tali circostanze non configurate nel caso concreto. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende di euro 3.000, ai sensi dell'art. 616 cod. pen.
Norme richiamate
art. 87-bis, comma 7, lett. c) del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150
introdotto dall'art. 5-quinquies legge 30 dicembre 2022 n. 199
Stabilisce a pena di inammissibilità che quando l'impugnazione è proposta a mezzo posta elettronica certificata essa sia inviata ad uno degli indirizzi riferibili all'ufficio di destinazione come riportati nell'elenco ufficiale; il mancato invio al corretto indirizzo comporta inammissibilità.
art. 616 cod. pen.
Norma invocata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 309 cod. proc. pen.
Consente sia al difensore sia all'indagato l'esercizio del diritto di impugnazione contro le ordinanze cautelari; è stato richiamato in relazione alla possibilità, in casi particolari, che l'indagato impugni anche se il difensore ha già proposto impugnazione.
Sentenza Corte costituzionale n. 317 del 2009
Richiamata per il principio secondo cui, in relazione al diritto a un processo equo e alla ragionevole durata, il principio di unicità dell'impugnazione può essere temperato quando l'esercizio del diritto da parte di un terzo (es. il difensore) possa precludere ingiustamente il titolare del diritto.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione: Sez. 1, n. 2952 del 23/10/2013 (Tripodi)
Esempio favorevole all'applicazione del principio di unicità dell'impugnazione: inammissibilità dell'impugnazione proposta dal secondo difensore dopo che quella del primo era stata dichiarata inammissibile.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione: Sez. 5, n. 20539 del 22/01/2019 (Giacoppo)
Ha ammesso, in circostanze peculiari, la richiesta di riesame proposta dall'indagato dopo l'inammissibilità della richiesta presentata dal difensore, temperando il principio di unicità alla luce della tutela dei diritti fondamentali del titolare.
Massime di principio
- La presentazione di una impugnazione via PEC a un indirizzo diverso da quelli ufficialmente indicati comporta inammissibilità a pena; lo stesso atto ripresentato dallo stesso soggetto, identico nella sostanza, è generalmente inammissibile per consumo del diritto di impugnazione (principio di unicità).
- Esiste una eccezione giurisprudenziale quando l'impugnazione viene proposta direttamente dall'indagato dopo che quella del difensore è stata dichiarata inammissibile: in casi particolari il diritto fondamentale dell'indagato può giustificare l'ammissione della nuova impugnazione.
- La tempestività della ripresentazione non è di per sé sufficiente a superare l'inammissibilità originaria; va valutata la titolarità del diritto e le ragioni che giustificano una deroga al principio di unicità.
- In pratica, per evitare il rischio di inammissibilità, è fondamentale inviare le impugnazioni agli indirizzi PEC ufficiali indicati dal Ministero e, se sorgono problemi tecnici, valutare alternative di deposito o far depositare l'istanza direttamente dall'indagato quando possibile e opportuno.
- Se un'impugnazione è stata dichiarata inammissibile per vizi formali imputabili al difensore, valutare tempestivamente se sussistono ragioni costituzionali o situazioni di impossibilità che possano giustificare una riesamina o un deposito da parte del titolare del diritto.
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