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Ordinanza

Ordinanza n. 2699/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Del provvedimento prot. n°AGEA.AGA.2026.13198, del 16.02.2026, notificato da AGEA in pari data all’Az. Ag. Caeran Antonio, avente ad oggetto “Regime quote latte –Ricalcolo del prelievo supplementare imputato ai sensi dell’art. 10-bis, commi 1,2 e 3 del Decreto Legge 13 giugno 2023, n°69, convertito con modificazioni dalla Legge 10 agosto 2023, n°103 (di seguito anche L. 103/23)”, con tutti i suoi allegati, con cui veniva comminato all’azienda destinataria, a seguito del ricalcolo del prelievo, in ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato, il pagamento per l’annata 1995/1996 della somma di € 2.534,88 a titolo di capitale ed € 20,18 a titolo di interessi, per l’annata 96/97 la somma di € 9.181,21 a titolo di capitale e di € 1.195,42 a titolo di interessi, per l’annata 97/98 la somma di € 8.357,79 a titolo di capitale e di € 856,98 a titolo di interessi, per l’annata 98/99 la somma di € 21.815,76 a titolo di capitale e di € 2.695,60 a titolo di interessi e per l’annata 00/01 la somma di € 11.990,17 a titolo di capitale e di € 1.703,56 a titolo di interessi (doc. 1), nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, compresa la compensazione nazionale, anche se non conosciuto al momento della notifica del presente atto.

Giustizia amministrativa202604667

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento AGEA di ricalcolo del prelievo supplementare relativo alle annate lattiero-casearie 1995/1996, 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999 e 2000/2001, con richiesta di pagamento di capitale e interessi

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L'azienda agricola ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui AGEA, in ottemperanza a sentenze del Consiglio di Stato e ai sensi dell'art. 10-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 69/2023, convertito dalla legge n. 103/2023, ha ricalcolato il prelievo supplementare relativo a diverse annate lattiero-casearie e ha richiesto il pagamento di complessivi importi a titolo di capitale e interessi, nonché gli atti connessi, inclusa la compensazione nazionale. Dalla motivazione dell'ordinanza emergono profili contestati o comunque meritevoli di approfondimento riguardanti il questionario redatto ai sensi del regolamento CE n. 536/1993, che si assume utilizzato da AGEA per il ricalcolo, i dati impiegati, le modalità progressive e paritarie di ricalcolo tra gli aventi diritto e la compatibilità di tali modalità con il criterio proporzionale imposto dalle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea in materia. Il giudice ha inoltre ritenuto necessario acquisire ulteriori chiarimenti dall'amministrazione, senza definire in questa fase la fondatezza dei motivi né le questioni preliminari.

La decisione

Il TAR non ha sospeso l'efficacia dei provvedimenti impugnati e non ha deciso nel merito la controversia. Ha ritenuto che le esigenze cautelari potessero essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita fissazione dell'udienza pubblica di merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., lasciando impregiudicata l'efficacia degli atti impugnati. Contestualmente ha disposto un incombente istruttorio a carico di AGEA, assegnandole novanta giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per depositare memorie illustrative sui profili relativi al questionario utilizzato, ai dati acquisiti, alle modalità di ricalcolo progressivo e paritario e alla loro compatibilità con il criterio proporzionale derivante dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. Ha fissato l'udienza pubblica del 28 ottobre 2026 per la trattazione del merito, riservando ogni ulteriore valutazione in rito, nel merito e sulle spese. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 10-bis, commi 1, 2 e 3, d.l. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla l. 10 agosto 2023, n. 103

    La disposizione è indicata quale base normativa del ricalcolo del prelievo supplementare effettuato da AGEA; l'ordinanza non ne definisce l'interpretazione.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente tutelate mediante una sollecita fissazione dell'udienza di merito, il giudice può fissare tale udienza senza sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato.

  • art. 55 c.p.a.

    È richiamato quale disciplina generale della tutela cautelare; nella fattispecie il giudice ha adottato una misura di accelerazione della definizione nel merito, anziché la sospensione dell'atto.

  • regolamento CE n. 536/1993

    È richiamato in relazione al questionario utilizzato per il ricalcolo del prelievo supplementare, la cui individuazione e i cui dati devono essere ulteriormente chiariti dall'amministrazione.

Massime di principio

  • Quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente soddisfatte mediante la sollecita fissazione dell'udienza pubblica di merito, il giudice amministrativo può non sospendere l'efficacia dell'atto impugnato e disporre la trattazione accelerata della causa ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.
  • In una controversia sul ricalcolo del prelievo supplementare nel settore lattiero-caseario, l'amministrazione deve fornire chiarimenti verificabili sul questionario utilizzato, sui dati posti a base del calcolo e sulle concrete modalità applicative del ricalcolo, quando tali elementi siano rilevanti per verificare il rispetto del criterio proporzionale imposto dalla giurisprudenza dell'Unione europea.
  • Quando la legittimità di un ricalcolo amministrativo dipende dalla compatibilità tra una modalità progressiva e paritaria applicata agli aventi diritto e un criterio proporzionale derivante da decisioni giurisdizionali, il giudice può disporre un approfondimento istruttorio prima di pronunciarsi sulla domanda cautelare e sul merito.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareIncompetenzaOnere della prova e principio dispositivo

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