Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 26042/2026 del 10/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché proposto contro un provvedimento non impugnabile in cassazione. La declaratoria è resa de plano; conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La persona offesa ha proposto ricorso per cassazione contro un'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che aveva dichiarato inammissibile la sua opposizione alla richiesta di archiviazione del procedimento a carico di due indagati. Gli addebiti originari riguardavano i reati di falsa testimonianza o falsa dichiarazione assimilabile, favoreggiamento o falsa attestazione e, comunque, i delitti indicati negli artt. 374, 374-bis, 595 e 612 c.p. Il ricorso è stato esaminato solo sotto il profilo dell'ammissibilità, poiché la Corte rileva che il provvedimento impugnato non rientra tra quelli impugnabili con ricorso per cassazione, in ossequio al principio di tassatività delle impugnazioni.

Norme richiamate

  • art. 374 c.p.

    Norma indicata tra i reati oggetto del procedimento originario; il testo non consente di ricavare una specifica interpretazione applicativa.

  • art. 374-bis c.p.

    Norma indicata tra i reati oggetto del procedimento originario; il testo non consente di ricavare una specifica interpretazione applicativa.

  • art. 595 c.p.

    Norma indicata tra i reati oggetto del procedimento originario; il testo non consente di ricavare una specifica interpretazione applicativa.

  • art. 612 c.p.

    Norma indicata tra i reati oggetto del procedimento originario; il testo non consente di ricavare una specifica interpretazione applicativa.

  • art. 568 c.p.p.

    Richiamato per affermare che le impugnazioni sono ammissibili solo nei casi previsti dalla legge e contro i provvedimenti espressamente impugnabili.

  • art. 606 c.p.p.

    Richiamato quale norma che delimita i casi e i motivi del ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto nei casi e contro i provvedimenti espressamente previsti dalla legge: il principio di tassatività delle impugnazioni impedisce di introdurre un controllo di legittimità su atti non ricorribili.
  • Quando il ricorso è proposto avverso un provvedimento non impugnabile in cassazione, il giudizio di legittimità deve essere definito con declaratoria di inammissibilità, anche de plano.
  • L'inammissibilità dell'impugnazione per difetto di ricorribilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.