Cassazione Civile, Ordinanza n. 21818/2022 del 11/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
Un difensore della parte ricorrente ha chiesto la correzione materiale di una precedente ordinanza della Corte di cassazione, deducendo che nell'intestazione del provvedimento era stato omesso il proprio nominativo, pur risultando dagli atti la sua nomina unitamente a un altro avvocato quale difensore della medesima parte. La richiesta mirava quindi a integrare l'epigrafe dell'ordinanza con l'indicazione del secondo difensore. L'INPS è rimasto intimato. La questione decisa riguarda esclusivamente l'esistenza di un errore materiale e il relativo rimedio di correzione ex artt. 287 e 391-bis c.p.c.
La decisione
La Corte ha riconosciuto l'errore materiale, ha disposto la correzione dell'ordinanza precedente ordinando l'inserimento, nell'epigrafe, del nominativo dell'avvocato omesso dopo l'indicazione dell'altro difensore della parte ricorrente. Ha inoltre precisato che nel procedimento di correzione degli errori materiali non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali. La cancelleria è stata incaricata di annotare la correzione sull'originale del provvedimento.
Norme richiamate
art. 287 c.p.c.
norma applicata al procedimento di correzione degli errori materiali del provvedimento giudiziario
art. 391-bis c.p.c.
norma applicata alla correzione degli errori materiali in sede di legittimità
Massime di principio
- Nel procedimento di correzione degli errori materiali è emendabile l'omissione nell'epigrafe del provvedimento del nominativo di un difensore quando dagli atti risulti la sua effettiva nomina e rappresentanza della parte.
- La correzione materiale può incidere sull'intestazione del provvedimento per renderla conforme agli atti di causa, senza comportare una nuova decisione sul merito.
- Nel procedimento di correzione degli errori materiali non è consentita una pronuncia sulle spese processuali.
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