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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34670/2025 del 23/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 15/11/2024, con tre motivi: 1) violazione di legge per mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione; 2) contraddittorieta' o manifesta illogicita' della motivazione in relazione alla confermata affermazione di responsabilita'; 3) illogicita' della motivazione per mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i second o e terzo motivo non consentiti nell'ipotesi di concordato in appello, poiche' sono inammissibili le doglianze su questioni rinunciate o sulla qualificazione giuridica del fatto quando concordata. Sul primo motivo, ha osservato che, sebbene in linea di principio la prescrizione maturata anteriormente alla sentenza di concordato in appello possa essere dedotta in cassazione, qui la censura era formulata in modo generico e priva della necessaria rappresentazione cronologica e degli eventi di sospensione/interruzione/processuali, per cui e' inammissibile per aspecificita'. Il ricorrente e' stato condannato alle spese processuali e ad una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Disciplina il concordato in appello; la cassazione contro la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis e' ammessa soltanto per vizi relativi alla formazione della volonta' delle parti di accedere al concordato, al consenso del Procuratore generale e al contenuto difforme della pronuncia del giudice

  • art. 131-bis cod. pen.

    Norma sulla diminuzione di pena per collaborazione o altri istituti di favore; nel caso di concordato in appello le doglianze sulla mancata applicazione non sono ammissibili se attengono a elementi oggetto di rinuncia o concordati tra le parti

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Prevede condizioni di proscioglimento; le questioni relative a valutazioni ricollegabili a rinunce delle parti nel concordato non sono consentite in cassazione avverso sentenza 599-bis

  • art. 157, comma 7, cod. proc. pen.

    Stabilisce che la rinuncia alla prescrizione deve essere espressa; l'accordo tra parti non implica rinuncia tacita alla prescrizione e quindi questa non puo' essere desunta implicitamente dal calcolo della pena

  • art. 611, comma 1, cod. proc. pen.

    Prevede la trattazione scritta; richiamata come regola procedurale adottata nel procedimento di cassazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria per ricorso inammissibile; applicata per liquidare oneri a carico del ricorrente

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata per il riassunto dei motivi in sede di cassazione; utilizzata per la sintesi dei ricorsi

  • art. 62, n. 6, cod. pen.

    Circostanza attenuante (giovane eta') eventualmente considerata nel calcolo della pena nell'accordo, ma rilevante solo se non rinunciata dalle parti

Massime di principio

  • In caso di concordato in appello (art. 599-bis), la cassazione e' limitata: sono ammissibili solo i ricorsi che riguardino la formazione del consenso delle parti, il consenso del Procuratore generale e la difformita' della pronuncia rispetto all'accordo
  • Le doglianze su questioni oggetto di rinuncia in sede di appello sono inammissibili in cassazione; pertanto bisogna valutare attentamente cosa si rinuncia al momento dell'accordo
  • La prescrizione puo' essere dedotta in cassazione anche contro sentenze di concordato in appello, ma la relativa eccezione deve essere formulata con precisione e corredarsi della completa ricostruzione cronologica e processuale (interruzioni, sospensioni, atti rilevanti)
  • Non si puo' desumere la rinuncia alla prescrizione implicitamente dall'accordo o dal calcolo della pena; serve una manifestazione espressa di rinuncia
  • Formulare motivi generici o aspecifici rispetto alla prescrizione o ad altre questioni processuali espone il ricorrente al rischio di inammissibilita' e a sanzioni pecuniarie e spese

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