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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8154/2022 del 14/03/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Le controricorrenti chiesero il rimborso/agevolazione fiscale prevista dall'art. 5 L. 22.4.1982 n. 168 (applicazione in misura fissa delle imposte di registro, ipotecarie e catastali) per un terreno caduto in successione e ricompreso in un piano di recupero; l'Agenzia delle Entrate negò l'agevolazione sostenendo che l'art. 5 si applica ai trasferimenti inter vivos a favore dei soggetti che attuano il piano di recupero e non alle trasferenze mortis causa o all'imposta di successione. Dopo accoglimento del ricorso in primo grado e conferma in appello a favore delle eredi, l'Agenzia ha impugnato in Cassazione la decisione ritenendo l'agevolazione di natura eccezionale e da interpretare restrittivamente, richiedendo la presenza sia del requisito oggettivo (inserimento nel piano di recupero) sia del requisito soggettivo (l'acquirente è soggetto attuatore del recupero) al momento della registrazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ha cassato la sentenza impugnata e ha rigettato il ricorso originario delle contribuenti. La Corte ha ritenuto che l'agevolazione prevista dall'art. 5 L. 168/1982 richiede il duplice requisito oggettivo e soggettivo al momento del trasferimento e che, trattandosi di norma agevolativa derogatoria, va interpretata restrittivamente: l'agevolazione non si estende alle imposte di successione e non spetta all'erede quando manchi l'elemento soggettivo (ovvero la figura del soggetto che attua il piano) o quando il dante causa aveva già usufruito dell'agevolazione. Le spese sono compensate.

Norme richiamate

  • Legge 22 aprile 1982, n. 168, art. 5

    L'agevolazione (imposte in misura fissa per trasferimenti di immobili compresi nei piani di recupero) richiede la presenza contemporanea del requisito oggettivo (inserimento nel piano di recupero) e del requisito soggettivo (l'acquirente è soggetto che attua il recupero). Non si estende automaticamente ai trasferimenti mortis causa né all'imposta di successione.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, Tariffa, Parte Prima

    Parte Prima, Tariffa allegata

    Rilevante per la determinazione delle imposte di registro; la riduzione alla misura fissa prevista dall'art. 5 incide sulla disciplina tariffaria applicabile agli atti soggetti a registrazione.

  • Legge 5 agosto 1978, n. 457, artt. 27 e ss.

    Definisce i piani di recupero (di iniziativa pubblica o privata convenzionati) il cui inserimento degli immobili costituisce il requisito oggettivo previsto dall'art. 5 L. 168/1982.

  • Disposizioni preliminari del codice civile, art. 14

    Principio secondo cui le norme derogatorie o agevolative vanno interpretate restrittivamente; la Corte l'ha applicato per limitare l'ambito di operatività dell'agevolazione fiscale.

Massime di principio

  • L'agevolazione ex art. 5 L. 168/1982 richiede due requisiti simultanei: (1) l'immobile deve essere inserito in un piano di recupero (requisito oggettivo) e (2) l'acquirente deve essere soggetto che attua il recupero (requisito soggettivo) al momento della registrazione.
  • Le agevolazioni fiscali sono derogatorie e vanno interpretate restrittivamente: il beneficio non si estende automaticamente ai trasferimenti mortis causa né all'imposta di successione salvo chiara previsione normativa.
  • Se il dante causa aveva già usufruito dell'agevolazione per lo stesso cespite, l'erede non può normalmente ottenere nuovamente lo stesso vantaggio per le stesse opere già coperte dall'agevolazione precedente.
  • Per ottenere l'agevolazione è essenziale allegare e documentare al momento della richiesta/registrazione tutti gli elementi probatori (certificato di destinazione urbanistica, convenzioni, dichiarazioni di impegno all'attuazione del piano) che dimostrino sia l'inserimento nel piano sia il ruolo dell'acquirente come attuatore del recupero.
  • In caso di acquisto inter vivos successivo, l'agevolazione può essere riconosciuta se sussiste un concreto e nuovo bisogno di 'ulteriore' recupero o se l'acquirente dimostra di realizzare nuovi interventi rientranti nel piano; per le successioni la situazione è più problematica e va valutata caso per caso con documentazione precisa.
  • Quando si contesta il diniego di agevolazione, il contribuente ha l'onere della prova dei requisiti soggettivi e oggettivi; pertanto è opportuno attivare l'istruttoria amministrativa prima di pagare o per richiedere rimborsi, fornendo tutti i documenti urbanistici e contrattuali rilevanti.

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