Cassazione Civile, Sentenza n. 8154/2022 del 14/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Le controricorrenti chiesero il rimborso/agevolazione fiscale prevista dall'art. 5 L. 22.4.1982 n. 168 (applicazione in misura fissa delle imposte di registro, ipotecarie e catastali) per un terreno caduto in successione e ricompreso in un piano di recupero; l'Agenzia delle Entrate negò l'agevolazione sostenendo che l'art. 5 si applica ai trasferimenti inter vivos a favore dei soggetti che attuano il piano di recupero e non alle trasferenze mortis causa o all'imposta di successione. Dopo accoglimento del ricorso in primo grado e conferma in appello a favore delle eredi, l'Agenzia ha impugnato in Cassazione la decisione ritenendo l'agevolazione di natura eccezionale e da interpretare restrittivamente, richiedendo la presenza sia del requisito oggettivo (inserimento nel piano di recupero) sia del requisito soggettivo (l'acquirente è soggetto attuatore del recupero) al momento della registrazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ha cassato la sentenza impugnata e ha rigettato il ricorso originario delle contribuenti. La Corte ha ritenuto che l'agevolazione prevista dall'art. 5 L. 168/1982 richiede il duplice requisito oggettivo e soggettivo al momento del trasferimento e che, trattandosi di norma agevolativa derogatoria, va interpretata restrittivamente: l'agevolazione non si estende alle imposte di successione e non spetta all'erede quando manchi l'elemento soggettivo (ovvero la figura del soggetto che attua il piano) o quando il dante causa aveva già usufruito dell'agevolazione. Le spese sono compensate.
Norme richiamate
Legge 22 aprile 1982, n. 168, art. 5
L'agevolazione (imposte in misura fissa per trasferimenti di immobili compresi nei piani di recupero) richiede la presenza contemporanea del requisito oggettivo (inserimento nel piano di recupero) e del requisito soggettivo (l'acquirente è soggetto che attua il recupero). Non si estende automaticamente ai trasferimenti mortis causa né all'imposta di successione.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, Tariffa, Parte Prima
Parte Prima, Tariffa allegata
Rilevante per la determinazione delle imposte di registro; la riduzione alla misura fissa prevista dall'art. 5 incide sulla disciplina tariffaria applicabile agli atti soggetti a registrazione.
Legge 5 agosto 1978, n. 457, artt. 27 e ss.
Definisce i piani di recupero (di iniziativa pubblica o privata convenzionati) il cui inserimento degli immobili costituisce il requisito oggettivo previsto dall'art. 5 L. 168/1982.
Disposizioni preliminari del codice civile, art. 14
Principio secondo cui le norme derogatorie o agevolative vanno interpretate restrittivamente; la Corte l'ha applicato per limitare l'ambito di operatività dell'agevolazione fiscale.
Massime di principio
- L'agevolazione ex art. 5 L. 168/1982 richiede due requisiti simultanei: (1) l'immobile deve essere inserito in un piano di recupero (requisito oggettivo) e (2) l'acquirente deve essere soggetto che attua il recupero (requisito soggettivo) al momento della registrazione.
- Le agevolazioni fiscali sono derogatorie e vanno interpretate restrittivamente: il beneficio non si estende automaticamente ai trasferimenti mortis causa né all'imposta di successione salvo chiara previsione normativa.
- Se il dante causa aveva già usufruito dell'agevolazione per lo stesso cespite, l'erede non può normalmente ottenere nuovamente lo stesso vantaggio per le stesse opere già coperte dall'agevolazione precedente.
- Per ottenere l'agevolazione è essenziale allegare e documentare al momento della richiesta/registrazione tutti gli elementi probatori (certificato di destinazione urbanistica, convenzioni, dichiarazioni di impegno all'attuazione del piano) che dimostrino sia l'inserimento nel piano sia il ruolo dell'acquirente come attuatore del recupero.
- In caso di acquisto inter vivos successivo, l'agevolazione può essere riconosciuta se sussiste un concreto e nuovo bisogno di 'ulteriore' recupero o se l'acquirente dimostra di realizzare nuovi interventi rientranti nel piano; per le successioni la situazione è più problematica e va valutata caso per caso con documentazione precisa.
- Quando si contesta il diniego di agevolazione, il contribuente ha l'onere della prova dei requisiti soggettivi e oggettivi; pertanto è opportuno attivare l'istruttoria amministrativa prima di pagare o per richiedere rimborsi, fornendo tutti i documenti urbanistici e contrattuali rilevanti.
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