Cassazione Civile, Ordinanza n. 38473/2021 del 06/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un soggetto aveva chiesto alla Corte d'appello l'equo indennizzo per l'irragionevole durata di un precedente giudizio di equa riparazione. La Corte d'appello, accogliendo l'opposizione del Ministero, ha dichiarato inammissibile la domanda perché proposta oltre il termine semestrale previsto dalla legge. Nel ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 4 della L. n. 89/2001, sostenendo che il termine per proporre la domanda dovesse decorrere non dal deposito dell'ordinanza che definiva il giudizio presupposto, ma dalla definizione del procedimento di correzione dell'errore materiale relativo a tale ordinanza, poiché la procedura di correzione farebbe parte del processo e dovrebbe quindi incidere anche sul dies a quo per l'equa riparazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondata la tesi del ricorrente e ha rigettato il ricorso. Ha affermato che il procedimento di correzione dell'errore materiale, pur dovendo essere computato nella durata complessiva del processo ai fini della verifica della ragionevole durata, non sposta il termine perentorio di sei mesi per proporre la domanda di equa riparazione, termine che decorre dalla definizione del giudizio presupposto. Ha quindi confermato la declaratoria di inammissibilità della domanda resa dalla Corte d'appello e ha condannato il ricorrente alle spese, dando atto altresì dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2
Rileva come norma attributiva del diritto all'equa riparazione per irragionevole durata del processo; la Corte ne esclude una lettura idonea a far decorrere il termine di proposizione della domanda dalla definizione della correzione dell'errore materiale.
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4
Stabilisce il termine perentorio di sei mesi per proporre la domanda di equa riparazione; la Corte afferma che tale termine decorre dalla definizione del giudizio presupposto e non è inciso dalla pendenza del procedimento di correzione dell'errore materiale.
art. 380-bis c.p.c.
Richiamato per la proposta di definizione del relatore in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Fondamento per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale parametro del contributo unificato cui si riferisce il raddoppio previsto dal comma 1-quater.
Massime di principio
- Nel giudizio di equa riparazione, il procedimento di correzione dell'errore materiale della decisione presupposta può essere computato nel tempo complessivo del processo ai fini della valutazione della sua ragionevole durata, ma non altera il dies a quo del termine per proporre la domanda indennitaria.
- Il termine perentorio di sei mesi per chiedere l'equa riparazione decorre dalla definizione del giudizio presupposto e non subisce sospensioni o differimenti per la mera pendenza di rimedi straordinari o accessori, quali la correzione dell'errore materiale; diversamente, il termine verrebbe svuotato di contenuto.
- Ai fini della decorrenza del termine di cui alla L. n. 89/2001, è irrilevante che il provvedimento presupposto sia ancora astrattamente modificabile mediante correzione dell'errore materiale, poiché tale rimedio è proponibile senza limiti di tempo e non può incidere sulla perentorietà del termine per l'equa riparazione.
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