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Legge

L.R. Piemonte 5/2004

"Adesione della Regione Piemonte all'Associazione amici dell'Università di scienze gastronomiche".

Normativa regionaleL.R. Piemonte 5/2004Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina l’adesione della Regione Piemonte come socio fondatore dell’Associazione amici dell’Università di scienze gastronomiche, finalizzata a promuovere l’Università di Bra-Pollenzo e Colorno. Prevede un contributo annuo regionale, definito nella legge finanziaria, sulla base del programma e del bilancio presentati ogni anno entro il 30 novembre. Stanziamento iniziale stimato: 300.000 euro.

Adesione del Piemonte all’Associazione amici dell’Università di scienze gastronomiche

Adesione del Piemonte all’Associazione amici dell’Università di scienze gastronomiche

La legge consente alla Regione Piemonte di aderire come socio fondatore all’“Associazione amici dell’Università di scienze gastronomiche”. Il provvedimento è finalizzato a sostenere, nel territorio regionale e in raccordo con l’ambito interregionale richiamato dalla norma, la promozione delle scienze gastronomiche e della relativa iniziativa universitaria.

Finalità dell’Associazione

L’Associazione ha come obiettivo primario l’istituzione di un’Università situata a Bra, frazione Pollenzo, e a Colorno, per lo studio delle scienze gastronomiche. La sua attività è orientata a promuovere iniziative culturali nel settore dell’istruzione, con particolare attenzione a:

  • incremento della conoscenza scientifica;
  • preparazione manageriale;
  • azione imprenditoriale;
  • sviluppo culturale nel campo delle scienze gastronomiche.

La finalità è dichiaratamente rivolta sia al livello nazionale sia a quello internazionale.

Modalità di adesione e rappresentanza regionale

Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari per perfezionare l’adesione della Regione Piemonte all’Associazione. La norma attribuisce quindi all’organo esecutivo regionale il compito di formalizzare l’ingresso della Regione e gli adempimenti connessi.

Contributo regionale e gestione annuale

La Regione concorre alle spese per le attività e il funzionamento dell’Associazione mediante un contributo annuo. L’importo non è fissato in modo rigido dalla legge, ma viene determinato nell’ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge finanziaria regionale.

La disciplina del contributo è collegata a una programmazione annuale dell’Associazione:

  • entro il 30 novembre di ogni anno l’Associazione deve presentare alla Regione il programma di attività per l’anno successivo;
  • insieme al programma devono essere trasmesse la previsione di spesa e di entrata;
  • sulla base di tali documenti la Regione eroga il contributo;
  • la Regione determina anche le modalità di erogazione e di rendicontazione.

Copertura finanziaria

La legge quantifica la copertura finanziaria iniziale in 300.000 euro. Le risorse sono reperite con la legge finanziaria 2004, ai sensi della normativa regionale contabile richiamata dal provvedimento.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

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