L.R. Piemonte 5/2004
"Adesione della Regione Piemonte all'Associazione amici dell'Università di scienze gastronomiche".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina l’adesione della Regione Piemonte come socio fondatore dell’Associazione amici dell’Università di scienze gastronomiche, finalizzata a promuovere l’Università di Bra-Pollenzo e Colorno. Prevede un contributo annuo regionale, definito nella legge finanziaria, sulla base del programma e del bilancio presentati ogni anno entro il 30 novembre. Stanziamento iniziale stimato: 300.000 euro.
Adesione del Piemonte all’Associazione amici dell’Università di scienze gastronomiche
Adesione del Piemonte all’Associazione amici dell’Università di scienze gastronomiche
La legge consente alla Regione Piemonte di aderire come socio fondatore all’“Associazione amici dell’Università di scienze gastronomiche”. Il provvedimento è finalizzato a sostenere, nel territorio regionale e in raccordo con l’ambito interregionale richiamato dalla norma, la promozione delle scienze gastronomiche e della relativa iniziativa universitaria.
Finalità dell’Associazione
L’Associazione ha come obiettivo primario l’istituzione di un’Università situata a Bra, frazione Pollenzo, e a Colorno, per lo studio delle scienze gastronomiche. La sua attività è orientata a promuovere iniziative culturali nel settore dell’istruzione, con particolare attenzione a:
- incremento della conoscenza scientifica;
- preparazione manageriale;
- azione imprenditoriale;
- sviluppo culturale nel campo delle scienze gastronomiche.
La finalità è dichiaratamente rivolta sia al livello nazionale sia a quello internazionale.
Modalità di adesione e rappresentanza regionale
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari per perfezionare l’adesione della Regione Piemonte all’Associazione. La norma attribuisce quindi all’organo esecutivo regionale il compito di formalizzare l’ingresso della Regione e gli adempimenti connessi.
Contributo regionale e gestione annuale
La Regione concorre alle spese per le attività e il funzionamento dell’Associazione mediante un contributo annuo. L’importo non è fissato in modo rigido dalla legge, ma viene determinato nell’ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge finanziaria regionale.
La disciplina del contributo è collegata a una programmazione annuale dell’Associazione:
- entro il 30 novembre di ogni anno l’Associazione deve presentare alla Regione il programma di attività per l’anno successivo;
- insieme al programma devono essere trasmesse la previsione di spesa e di entrata;
- sulla base di tali documenti la Regione eroga il contributo;
- la Regione determina anche le modalità di erogazione e di rendicontazione.
Copertura finanziaria
La legge quantifica la copertura finanziaria iniziale in 300.000 euro. Le risorse sono reperite con la legge finanziaria 2004, ai sensi della normativa regionale contabile richiamata dal provvedimento.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 23 mar 2004L.R. Piemonte 7/2004
- Legge · 9 feb 2004L.R. Piemonte 2/2004
- Legge · 14 mag 2004L.R. Piemonte 9/2004
- Legge · 14 mag 2004L.R. Piemonte 10/2004
- Legge · 18 mag 2004L.R. Piemonte 11/2004
- Legge · 18 mag 2004L.R. Piemonte 12/2004
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →