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Legge

L.R. Piemonte 2/2004

"Modificazioni alla legge regionale 5 novembre 1987, n. 55 (Requisiti minimi dei laboratori di analisi di cui al D.P.C.M. 10 febbraio 1984 )".

Normativa regionaleL.R. Piemonte 2/2004

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale modifica la l.r. 55/1987 sui requisiti minimi dei laboratori di analisi: consente fino a due punti prelievo decentrati nel territorio regionale, ne prevede l’autorizzazione temporanea e revocabile, attribuisce al direttore la responsabilità organizzativa e ammette il prelievo a domicilio per i pazienti impossibilitati a recarsi in laboratorio.

Modifiche alla disciplina regionale dei laboratori di analisi e dei punti prelievo

Modifiche alla disciplina dei laboratori di analisi e dei punti prelievo

La legge regionale interviene sulla l.r. 55/1987, aggiornata in materia di requisiti minimi dei laboratori di analisi. La disciplina riguarda la Regione indicata nel titolo dell’atto e modifica soprattutto l’organizzazione dei punti di prelievo e alcuni profili informativi e di responsabilità.

Punti di prelievo esterni al laboratorio

È consentito, oltre al punto prelievo ubicato nella sede di esecuzione delle analisi coincidente con la sede del laboratorio, autorizzare su domanda fino a due punti prelievo come strutture decentrate, ubicabili in qualsiasi स्थान del territorio regionale. L’autorizzazione all’attivazione di tali punti è espressamente temporanea e può essere revocata con provvedimento motivato, sentita la competente commissione consiliare.

Responsabilità organizzativa e funzionale

Il direttore del laboratorio è responsabile anche della funzionalità e dell’organizzazione dei punti di prelievo dipendenti dal laboratorio. Tale responsabilità riguarda in particolare il corretto prelievo dei campioni, il loro adeguato e tempestivo trasporto e la sollecita consegna dei referti.

Prelievo a domicilio

La legge ammette il prelievo a domicilio per i pazienti che siano impossibilitati a recarsi presso il laboratorio o presso i punti di prelievo.

Aggiornamenti informativi e documentali

Le modifiche coordinano anche gli obblighi relativi all’indicazione della sede del laboratorio e dei punti di prelievo nei provvedimenti e nelle comunicazioni previste dalla l.r. 55/1987. In particolare, deve risultare la sede del laboratorio e degli eventuali punti di prelievo.

Rilievo pratico della disciplina

L’atto ha portata operativa per l’organizzazione delle strutture di analisi nel territorio regionale e per i relativi procedimenti autorizzativi. Non contiene termini transitori o scadenze riferite a esercizi finanziari o eventi conclusi; disciplina invece in via generale l’assetto dei punti di prelievo e delle responsabilità connesse.

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