L.R. Piemonte 2/2004
"Modificazioni alla legge regionale 5 novembre 1987, n. 55 (Requisiti minimi dei laboratori di analisi di cui al D.P.C.M. 10 febbraio 1984 )".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale modifica la l.r. 55/1987 sui requisiti minimi dei laboratori di analisi: consente fino a due punti prelievo decentrati nel territorio regionale, ne prevede l’autorizzazione temporanea e revocabile, attribuisce al direttore la responsabilità organizzativa e ammette il prelievo a domicilio per i pazienti impossibilitati a recarsi in laboratorio.
Modifiche alla disciplina regionale dei laboratori di analisi e dei punti prelievo
Modifiche alla disciplina dei laboratori di analisi e dei punti prelievo
La legge regionale interviene sulla l.r. 55/1987, aggiornata in materia di requisiti minimi dei laboratori di analisi. La disciplina riguarda la Regione indicata nel titolo dell’atto e modifica soprattutto l’organizzazione dei punti di prelievo e alcuni profili informativi e di responsabilità.
Punti di prelievo esterni al laboratorio
È consentito, oltre al punto prelievo ubicato nella sede di esecuzione delle analisi coincidente con la sede del laboratorio, autorizzare su domanda fino a due punti prelievo come strutture decentrate, ubicabili in qualsiasi स्थान del territorio regionale. L’autorizzazione all’attivazione di tali punti è espressamente temporanea e può essere revocata con provvedimento motivato, sentita la competente commissione consiliare.
Responsabilità organizzativa e funzionale
Il direttore del laboratorio è responsabile anche della funzionalità e dell’organizzazione dei punti di prelievo dipendenti dal laboratorio. Tale responsabilità riguarda in particolare il corretto prelievo dei campioni, il loro adeguato e tempestivo trasporto e la sollecita consegna dei referti.
Prelievo a domicilio
La legge ammette il prelievo a domicilio per i pazienti che siano impossibilitati a recarsi presso il laboratorio o presso i punti di prelievo.
Aggiornamenti informativi e documentali
Le modifiche coordinano anche gli obblighi relativi all’indicazione della sede del laboratorio e dei punti di prelievo nei provvedimenti e nelle comunicazioni previste dalla l.r. 55/1987. In particolare, deve risultare la sede del laboratorio e degli eventuali punti di prelievo.
Rilievo pratico della disciplina
L’atto ha portata operativa per l’organizzazione delle strutture di analisi nel territorio regionale e per i relativi procedimenti autorizzativi. Non contiene termini transitori o scadenze riferite a esercizi finanziari o eventi conclusi; disciplina invece in via generale l’assetto dei punti di prelievo e delle responsabilità connesse.
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