Cassazione Penale, Ordinanza n. 11657/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha ritenuto che i motivi fossero manifestamente infondati e privi di specificità perché meramente riproduttivi di questioni già affrontate e disattese in appello. Non ha inciso sul merito della condanna già pronunciata nei gradi di merito, che resta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la responsabilità per una vicenda di truffa. I motivi erano tre: 1) violazione di legge e vizio di motivazione apparente, sostenendo che il giudizio di responsabilità fosse fondato su un'errata valutazione di alcune risultanze processuali; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto; 3) violazione di legge e vizio di motivazione per l'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Cassazione ha ritenuto tutte le doglianze non specifiche, riproduttive di censure già dedotte in appello e già esaminate e disattese dal giudice di merito, oltre che manifestamente infondate. In particolare ha valorizzato, quanto alla responsabilità, l'accredito dell'ingiusto profitto su una carta prepagata intestata all'imputato e da lui attivata, nella sua disponibilità, in assenza di denuncia di furto o smarrimento della carta o dei documenti necessari all'attivazione; quanto all'art. 131-bis c.p., ha ritenuto corretta la valutazione della non esiguità del danno, delle modalità della condotta e dell'abitualità desunta dai precedenti, anche specifici; quanto alle attenuanti generiche, ha ritenuto sufficiente il richiamo a modalità della condotta e precedenti specifici.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando il giudice di merito motivi in base a non esiguità del danno, modalità della condotta e abitualità desunta da precedenti penali, anche della stessa indole.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili le censure che si limitano a riproporre questioni già dedotte in appello e già congruamente esaminate e disattese, se prive di specificità autonoma.
- La partecipazione consapevole e volontaria a una truffa può essere desunta da elementi oggettivi significativi, come l'accredito del profitto su uno strumento finanziario intestato all'imputato, da lui attivato e nella sua disponibilità, specie se manca una denuncia di furto o smarrimento dei documenti o della carta.
- Il diniego della particolare tenuità del fatto è legittimo quando il giudice valorizzi, in modo non illogico, la non esiguità del danno, le modalità della condotta e l'abitualità del comportamento criminoso risultante dai precedenti penali.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere sorretto dal richiamo alle modalità del fatto e ai precedenti specifici dell'imputato; il giudice non è tenuto a confutare analiticamente ogni elemento allegato, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
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