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Sentenza

Sentenza n. 413/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento della Deliberazione del Commissario ad acta n.1 del 22.09.20 con cui è stato approvato, in via definitiva, il nuovo PUG del Comune di Arnesano, pubblicato sul BURP in data 28.01.21 (n.15); della Deliberazione di Giunta Regionale del 4.9.20, con cui la Regione attestava la compatibilità del PUG, successivamente all'adozione delle modifiche proposte ed approvate in sede di Conferenza dei Servizi, trasmessa al Comune con Nota del 16.9.20; dei Verbali della pre-conferenza di co-pianificazione, ai fini della formazione del PUG di Arnesano, del 12.3.18 e dei Verbali della Conferenza dei Servizi svoltasi in sei sedute dal 7.5.19 al 6.6.19; della Deliberazione di Giunta Regionale n.2195 del 12.12.17 con cui, preliminarmente, si attestava la non compatibilità del PUG; della Delibera della Giunta Regionale di nomina del Commissario ad acta, Arch. Valentina Battaglini, n.2770 del 22.12.14; dei Verbali delle Conferenze di co-pianificazione, finalizzate alla formazione del PUG, del 16.6.09 e del 16.4.12, nonché di ogni altro atto consequenziale, connesso e presupposto e con riserva di motivi aggiunti avverso eventuali provvedimenti non conosciuti.

Giustizia amministrativa202100568

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Approvazione definitiva del PUG del Comune di Arnesano e gli atti regionali e procedimentali presupposti, con riclassificazione dei terreni da area produttiva periurbana a orti urbani – contesti periurbani di disegno territoriale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente pianificatore)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, proprietaria di terreni originariamente classificati dal PUG adottato come area produttiva periurbana, ha impugnato l'approvazione definitiva del nuovo PUG, la deliberazione regionale di compatibilità, gli atti delle conferenze di copianificazione e la nomina del commissario ad acta. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dei principi di imparzialità, compatibilità e terzietà dell'azione amministrativa, sostenendo che il funzionario regionale nominato commissario ad acta, dopo avere partecipato alla fase di pianificazione, avrebbe dovuto poi approvare lo strumento urbanistico in posizione potenzialmente confliggente con quella della Regione, suo datore di lavoro. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 11 della L.R. Puglia n. 20/2001 e l'eccesso di potere per travisamento dei fatti, sviamento e illogicità manifesta. La ricorrente ha sostenuto che la modifica della destinazione urbanistica, con eliminazione della capacità edificatoria e qualificazione dell'area come orti urbani, non fosse stata specificamente indicata dalla Regione e non fosse quindi giustificata dai verbali della conferenza di servizi. Ha inoltre contestato l'assenza di una motivazione puntuale sull'azzeramento della capacità edificatoria.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, assorbendo l'eccezione di inammissibilità per genericità nella complessiva infondatezza delle censure. Quanto al primo motivo, ha rilevato che il commissario ad acta era stato nominato nel 2014, mentre i rilievi regionali di incompatibilità del PUG erano successivi, essendo stati adottati nel 2017. Pertanto, il commissario aveva già partecipato all'approvazione del piano sottoposto al controllo regionale negativo e non era stato nominato per adeguare strumentalmente il piano alle prescrizioni regionali. Inoltre, l'art. 11, comma 9, della L.R. n. 20/2001 attribuisce alla Regione il potere di indicare le criticità e prevede che le modifiche necessarie siano definite congiuntamente nella conferenza di servizi, secondo il principio di copianificazione. Il commissario non poteva quindi determinare autonomamente l'esito della pianificazione, né sussisteva lo prospettato conflitto tra Comune e Regione. Quanto al secondo motivo, il TAR ha ribadito che le scelte urbanistiche costituiscono espressione di ampia discrezionalità tecnico-amministrativa e non richiedono, di regola, una motivazione puntuale riferita alla singola area o alla comparazione con gli interessi privati. Una motivazione rafforzata è necessaria solo in presenza di specifici affidamenti qualificati o di altre situazioni eccezionali, non ravvisate nel caso concreto. La precedente destinazione edificatoria non genera una tutela dell'aspettativa alla sua conservazione. La scelta di eliminare la capacità edificatoria, adottata nell'ambito della copianificazione per conseguire il controllo positivo regionale, non è stata ritenuta macroscopicamente illogica, irragionevole o viziata da travisamento o sviamento. Le spese sono state compensate per ragioni equitative.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 9, L.R. Puglia n. 20/2001

    Nel caso in cui la Giunta regionale o la Giunta provinciale oppure il Consiglio metropolitano deliberino la compatibilità del Piano indicando le modifiche necessarie ad attestarne la definitiva compatibilità di cui al comma 11, il Sindaco promuove, a pena di decadenza delle misure di salvaguardia di cui all’articolo 13, entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data del primo invio del PUG, una conferenza di servizi ... In sede di Conferenza di servizi le amministrazioni partecipanti, nel rispetto del principio di copianificazione, definiscono congiuntamente le modifiche necessarie ai fini del controllo positivo.

    La Regione può indicare le criticità da superare per il controllo positivo; le modifiche necessarie devono essere definite congiuntamente nella conferenza di servizi secondo il principio di copianificazione, e l'adeguamento costituisce la modalità ordinaria di superamento dei rilievi regionali.

  • art. 11, comma 11, L.R. Puglia n. 20/2001

    determinazione di adeguamento della Conferenza di servizi

    La disposizione conferma che, dopo il controllo regionale negativo o condizionato, l'adeguamento dello strumento urbanistico è formalizzato attraverso la determinazione della conferenza di servizi.

Massime di principio

  • La nomina di un funzionario regionale quale commissario ad acta per sostituire organi comunali incompatibili non è di per sé lesiva dei principi di imparzialità e terzietà quando la nomina preceda temporalmente il successivo controllo regionale sul piano urbanistico e non emerga che sia stata effettuata per imporre o agevolare l'adeguamento dello strumento alle prescrizioni regionali.
  • Nel procedimento di formazione del piano urbanistico generale disciplinato dall'art. 11 della L.R. Puglia n. 20/2001, la Regione può individuare le criticità ostative al controllo positivo, mentre le modifiche necessarie devono essere definite congiuntamente dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi, in attuazione del principio di copianificazione.
  • Le scelte di pianificazione urbanistica sono espressione di ampia discrezionalità tecnico-amministrativa e non sono sindacabili nel merito dal giudice amministrativo, salvo che risultino affette da errori di fatto, travisamento, abnormità, manifesta illogicità o irragionevolezza.
  • La destinazione urbanistica di una singola area non richiede, di regola, una motivazione specifica e puntuale riferita agli interessi del proprietario, essendo sufficiente la motivazione desumibile dai criteri generali del piano e dalla relativa relazione; una motivazione rafforzata è necessaria soltanto in presenza di un affidamento qualificato o di altre situazioni eccezionali meritevoli di specifica considerazione.
  • La precedente attribuzione di una destinazione edificatoria non crea, in assenza di un affidamento qualificato derivante da convenzioni, accordi o specifiche vicende giuridiche, una posizione tutelata alla conservazione della capacità edificatoria né impedisce la successiva riclassificazione dell'area in senso deteriore.

Come è indicizzato

MateriePiani regolatori e variantiDestinazioni d'uso e zone omogeneeConferenza di servizi
RamiUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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