Cassazione Penale, Sentenza n. 27603/2026 del 22/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
La Corte d'appello aveva confermato la condanna di una commerciante al dettaglio per ricettazione di merce contraffatta (beni recanti marchi noti, acquistati a basso prezzo tramite piattaforme online e destinati alla rivendita nel proprio esercizio), con pena di un anno e quattro mesi di reclusione ed euro 400 di multa, sospesa condizionalmente, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile titolare del marchio. Il ricorso per cassazione articolava cinque motivi: 1) violazione degli artt. 49 e 648 c.p. e vizi motivazionali, assumendo che la Corte territoriale avesse contraddittoriamente escluso il falso grossolano pur descrivendo la contraffazione come evidente; 2) illogicità e contraddittorietà per avere ritenuto contraffatta l'intera merce sequestrata, benché solo una piccola parte fosse stata effettivamente esaminata da esperti, e per aver fondato la decisione su elaborati tecnici asseritamente inutilizzabili o non correttamente acquisiti; 3) violazione dell'art. 648 c.p. e difetto di motivazione sul dolo, sostenendo che al più emergesse colpa/incauta acquisto e non consapevolezza della provenienza delittuosa; 4) mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 5) violazione dell'art. 133 c.p. per aver valorizzato ai fini della pena una pregressa condanna asseritamente inesistente.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati il primo, terzo e quarto motivo, generico il secondo motivo per difetto di specificità e di confronto con la motivazione impugnata, e non consentito il quinto motivo perché concernente un profilo sanzionatorio non devoluto in appello, peraltro con pena già prossima al minimo edittale e sospesa condizionalmente. Conseguentemente, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese della parte civile liquidate in euro 3.686 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 49 c.p.
Il falso grossolano, quale possibile reato impossibile, richiede che la contraffazione sia ictu oculi riconoscibile da chiunque di comune discernimento; la verifica va compiuta ex ante e in relazione alla concreta attitudine ingannatoria del bene verso la generalità dei consociati.
art. 648 c.p.
La ricettazione richiede la consapevolezza della provenienza delittuosa del bene, desumibile da elementi fattuali anche in forma di dolo eventuale; la mera imprudenza o leggerezza nell'acquisto non basta e al più integra l'incauto acquisto.
art. 131-bis c.p.
La particolare tenuità del fatto è applicabile solo se, valutate unitariamente modalità della condotta ed esiguità del danno o del pericolo, l'offensività risulta minima e il comportamento non è abituale; il numero elevato dei beni contraffatti esclude tale giudizio.
art. 133 c.p.
La censura sul trattamento sanzionatorio non è esaminabile se non devoluta in appello; nel caso concreto la pena era già attestata sul minimo edittale con sospensione condizionale.
art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Richiamato solo per la trattazione orale in pubblica udienza del ricorso in Cassazione.
art. 359 cod. proc. pen.
Richiamato nel motivo di ricorso per contestare la qualificazione e l'utilizzabilità di elaborati tecnici resi da soggetti dipendenti di case di moda.
Massime di principio
- La grossolanità della contraffazione non coincide con la mera evidenza tecnica per gli esperti, ma sussiste solo quando il falso sia immediatamente percepibile da qualsiasi persona di comune avvedutezza; se il bene conserva un'efficacia ingannatoria verso il compratore medio, il reato presupposto non è escluso.
- In materia di ricettazione, la prova del dolo può essere tratta da un complesso di indici fattuali convergenti, quali prezzo anormalmente basso, canale di acquisto non ufficiale, generiche indicazioni documentali e qualità scadente della merce; il dolo eventuale è configurabile quando l'agente si rappresenti il rischio concreto della provenienza illecita e lo accetti.
- La distinzione tra ricettazione e incauto acquisto impone di verificare se l'agente abbia consapevolezza, anche solo eventuale, dell'origine delittuosa del bene; la mera negligenza nell'acquisto non è sufficiente a integrare l'art. 648 c.p.
- La particolare tenuità del fatto va esclusa quando la condotta presenti un'offensività non minima, apprezzata in relazione sia alla modalità dell'azione sia all'entità del danno o del pericolo; un rilevante numero di beni contraffatti destinati alla vendita è indice ostativo.
- Nel giudizio di legittimità non sono scrutinabili censure generiche o non specificamente confrontate con la motivazione della sentenza impugnata; parimenti non sono esaminabili questioni sul trattamento sanzionatorio non devolute in appello.
- Quando vi è doppia conforme e la motivazione di merito è coerente e logicamente sostenuta da plurimi elementi, la Cassazione non può sostituire la propria valutazione del fatto a quella del giudice di merito.
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