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Sentenza

Sentenza n. 1603/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Napoli n. 6085/2024, depositata e resa pubblica il 25.09.2024, Sez. Lavoro e Previdenza.

Giustizia amministrativa202506400

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli n. 6085/2024 relativa all'assegnazione della carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, che aveva accertato il suo diritto al beneficio economico di 500 euro annui tramite la carta elettronica del docente e condannato il Ministero all'erogazione della prestazione, per un importo complessivo di 2.000 euro. La sentenza era passata in giudicato, non essendo stata impugnata, ed era stata notificata all'amministrazione il 10 ottobre 2024. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento del Ministero, precisando che era decorso anche il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha chiesto l'assegnazione della carta elettronica, la condanna al pagamento di quanto dovuto, la nomina di un commissario ad acta e l'applicazione della penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito senza fornire prova dell'avvenuto adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei termini indicati in motivazione. Ha ritenuto ammissibile l'azione di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario e verificato il rispetto dei termini processuali, nonché il decorso infruttuoso dei 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. In assenza di prova dell'adempimento, ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, mediante assegnazione della carta elettronica per gli anni scolastici indicati nel titolo giudiziale, con obbligo di depositare la prova dell'adempimento tramite il processo amministrativo telematico. Ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il titolare della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega. Il commissario, in caso di ulteriore inerzia, dovrà provvedere entro 60 giorni dalla comunicazione della scadenza del termine assegnato al Ministero, ponendo in essere anche gli atti contabili necessari; l'insufficienza degli stanziamenti o la mancanza di cassa non costituiscono impedimento legittimo all'esecuzione del giudicato. Ha inoltre accolto la domanda di astreinte, determinandola nella misura degli interessi legali sulla somma dovuta in base al giudicato, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza, fino all'adempimento spontaneo, anche se tardivo, e con limite massimo pari al 10% dell'importo dovuto. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 1.200 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

    Consente di agire davanti al giudice amministrativo per ottenere l'adempimento, da parte di una pubblica amministrazione, dell'obbligo di conformarsi a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Il termine per proporre l'azione di ottemperanza è stato ritenuto rispettato.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di imporre una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; la misura deve essere non manifestamente iniqua e proporzionata alla funzione compulsoria.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni; nel caso concreto il termine era decorso senza adempimento.

  • art. 1 l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.

  • D.P.C.M. 28 novembre 2016

    Disciplina le modalità di assegnazione e utilizzo della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo.

  • art. 1 c.p.a.

    È richiamato quale fondamento del principio di effettività della tutela, cui assolve anche la penalità di mora.

  • art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6

    Individua la Direzione generale presso il Ministero cui appartiene il titolare nominato commissario ad acta.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è esperibile ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione, da parte di una pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, limitatamente all'obbligo dell'amministrazione di conformarsi a quanto deciso.
  • Quando l'amministrazione non dimostra l'avvenuto adempimento di un giudicato che impone l'erogazione di una prestazione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione integrale entro un termine assegnato e imporre il deposito della prova dell'adempimento.
  • La nomina preventiva di un commissario ad acta è ammissibile nel giudizio di ottemperanza, con previsione di un termine ulteriore per l'intervento sostitutivo in caso di persistente inerzia dell'amministrazione; il commissario può essere autorizzato a compiere anche gli atti contabili necessari all'esecuzione.
  • L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, un legittimo impedimento all'esecuzione di un giudicato avente a oggetto il pagamento o l'erogazione di somme, dovendo l'amministrazione adottare le iniziative necessarie per reperire e impegnare le risorse.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata nella misura degli interessi legali sulla somma dovuta in base al giudicato, con decorrenza dalla scadenza del termine assegnato per l'adempimento, fino all'adempimento spontaneo anche tardivo, e con un limite massimo necessario a evitare una locupletazione sproporzionata del privato; nel caso concreto il limite è stato fissato al 10% dell'importo dovuto.
  • La sopravvenuta nomina del commissario ad acta non esclude il potere dell'amministrazione di adempiere spontaneamente: fino all'effettivo adempimento sussiste un esercizio concorrente del potere tra amministrazione e commissario.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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