Cassazione Penale, Sentenza n. 661/2024 del 09/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava il rigetto, da parte della Corte territoriale, della richiesta di sostituzione della pena detentiva con la misura sostitutiva del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 56-bis, legge n. 689/1981 (natura e modalità del lavoro di pubblica utilità; scelta dell'ente presso il quale svolgere l'attività). La difesa deduceva errata applicazione della norma introdotta dal d.lgs. n. 150/2022 e vizio motivazionale, rilevando che l'associazione ARCI APS di Sestri Ponente aveva statuto e una convenzione con il Tribunale che ne legittimavano l'idoneità a ricevere lavori di pubblica utilità e che la motivazione della Corte di appello era sommaria e contraddittoria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente alla questione della sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità: ha annullato la sentenza impugnata nella parte relativa a tale statuizione e ha rinviato per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Genova. I motivi: la Corte territoriale, pur ritenendo astrattamente sostituibile la pena, ha rigettato la proposta della difesa circa l'ente individuato (ARCI APS) con una motivazione stringata e apodittica, non considerando adeguatamente lo statuto dell'associazione e la convenzione con il Tribunale che potevano dimostrare la finalità di utilità sociale; la valutazione sulla selezione dell'ente e sulle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità rientra nel potere discrezionale del giudice, ma deve essere adeguatamente motivata alla luce dei criteri di cui all'art. 133 c.p. La riforma intervenuta con il d.lgs. n. 150/2022 è stata richiamata quale cornice normativa applicabile. La condanna sostanziale rimane per gli altri profili (la cassazione ha limitato l'annullamento alla sola statuizione concernente la misura sostitutiva).
Norme richiamate
art. 56-bis, legge 24 novembre 1981, n. 689
«Il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, le Città metropolitane, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato. L'attività viene svolta di regola nell'ambito della regione in cui risiede il condannato e comporta la prestazione di non meno di sei ore e non più di quindici ore di lavoro settimanale...»
Definisce il perimetro del lavoro di pubblica utilità (chi può riceverlo: Pubbliche amministrazioni, enti di assistenza sociale e di volontariato) e le modalità orarie; la Corte ha rilevato che la qualificazione dell'ente ricevente deve essere adeguatamente valutata e motivata.
art. 545-bis, cod. proc. pen.
«Quando è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale, subito dopo la lettura del dispositivo, il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne dà avviso alle parti.»
Norma procedurale che obbliga il giudice a verificare e comunicare la possibilità di sostituzione con pene previste dalla legge n. 689/1981; la valutazione sulla sostituibilità è rimessa al giudice ma va svolta secondo i criteri normativi.
d.lgs. 15 settembre 2022, n. 150 (Riforma Cartabia)
Ha riformulato e introdotto nell'ordinamento disposizioni sulle pene sostitutive (art. 20-bis c.p., riforme alla legge 689/1981) e disposizioni transitorie applicabili ai procedimenti pendenti; ha creato il raccordo nel sistema delle pene e dei sostitutivi per le pene detentive brevi.
art. 20-bis, cod. pen. (introdotto dal d.lgs. n. 150/2022)
Colloca le pene sostitutive nel titolo delle pene del codice penale e rende sistematico il riferimento alle misure alternative alla detenzione breve.
art. 95, d.lgs. n. 150/2022 (norma transitoria)
«Le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del presente decreto.»
Stabilisce che la nuova disciplina delle pene sostitutive si applica ai procedimenti pendenti se più favorevole, legittimando l'applicazione dell'art. 56-bis e degli istituti riformati anche ai casi come quello in esame.
art. 133, cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena e per la valutazione prognostica del reo; la Corte ricorda che la scelta discrezionale di sostituire la pena deve tener conto degli obiettivi rieducativi e dei criteri di cui all'art. 133 c.p.
art. 128, d.lgs. n. 112/1998
Definisce i "servizi sociali" come tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi o prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà della persona.
Fornisce una definizione ampia di servizi sociali che viene richiamata per identificare le attività che possono rientrare fra quelle di utilità sociale utili alla previsione del lavoro di pubblica utilità.
legge quadro n. 328/2000
Delinea il sistema integrato dei servizi sociali e il ruolo degli enti non profit e delle associazioni nella gestione e offerta dei servizi sociali; utile per valutare se associazioni come ARCI possano essere idonee a ricevere lavori di pubblica utilità.
d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore)
Ricognizione normativa degli enti del Terzo settore e delle attività di interesse generale; aiuta a qualificare quando un'associazione privata persegue finalità di utilità sociale e dunque può essere ritenuta idonea per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità.
art. 186, comma 9-bis, codice della strada (giurisprudenza richiamata)
Citato in giurisprudenza quale precedente che ha affermato la discrezionalità del giudice nell'applicare la sostituzione con lavoro di pubblica utilità, in analogia alla disciplina ora considerata.
Massime di principio
- La sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, ma la discrezionalità deve essere esercitata alla luce dei criteri dell'art. 133 c.p. e motivata in modo adeguato.
- La scelta dell'ente o dell'organizzazione presso cui svolgere il lavoro di pubblica utilità non è neutra: il giudice deve valutare e motivare l'idoneità dell'ente rispetto alla definizione normativa di attività in favore della collettività (pubbliche amministrazioni, enti di assistenza sociale, organizzazioni di volontariato e soggetti del Terzo settore).
- La sussistenza di uno statuto, di convenzioni con l'autorità giudiziaria o dell'iscrizione/riconoscimento quale ente del Terzo settore è rilevante e va presa in considerazione dal giudice nella valutazione di idoneità dell'ente ricevente; la mancata considerazione di tali elementi può determinare l'annullamento della decisione sul punto.
- La motivazione della decisione che nega la sostituzione non può limitarsi ad affermazioni apodittiche (es. "attività ricreative e culturali" incompatibili di per sé con finalità di utilità sociale) ma deve spiegare perché, nel caso concreto, le attività dell'ente non soddisfano i requisiti richiesti dalla legge.
- Nei casi di riforma normativa (es. d.lgs. n. 150/2022) le norme più favorevoli si applicano ai procedimenti pendenti; ciò richiede attenzione da parte del giudice di merito nell'applicare il nuovo quadro normativo e nel motivare le valutazioni sulla sostituibilità della pena.
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