Sentenza n. 1063/2026 - Salerno, Sezione 1
per l'annullamento a – della nota prot. n. 186, del 13.01.2026, e relative tabelle allegate, con cui il Segretario Comunale del Comune di Rofrano ha dato parziale risposta alle istanze di accesso agli atti, prot. n. 8371 del 17.12.2025 e prot. n. 8519 del 29.12.2025, formulate dal Consigliere Lettieri, provvedendo a: 1. negare esplicitamente e immotivatamente l’accesso a una serie di documenti indicati come “NON CONSULTABILI” (prot. nn. 6952, 6953, 6955, 6956, 7045, 7046, 7047, 7048, 7049, 7050, 7107, 7108, 7109, 7110, 7112, 7113, 7170, 7327, 7391, 7422, 7446); 2. differire di fatto sine die l’accesso ad altri documenti, onerando illegittimamente il Consigliere di ripresentare la istanza ai singoli uffici competenti, in violazione delle norme regolamentari e con un aggravio procedimentale che si traduce in un diniego di fatto (prot. nn. 6742, 6749, 6812, 6823, 6842, 6856, 6875, 6880, 6890, 6914, 6925, 6042, 6950, 7144, 7146, 7150, 7157, 7167, 7177, 7191, 7195, 7196, 7211, 7220, 7223, 7224, 7226, 7241, 7254, 7323, 7336, 7356, 7365, 7369, 7372, 7377, 7383, 7392, 7398, 7401, 7402, 7444, 7471, 7474, 7504, 7536, 7537, 7539 e determine di affidamento, determine di liquidazione e relative fatture e mandati di pagamento, di tutti gli affidamenti fatti alla Cooperativa Sociale arl Eu-Foria dal 1.12.2023 al 29.12.2025); 3. formare il silenzio – diniego su un ulteriore gruppo di atti, non menzionati in alcun modo nella nota di riscontro (prot. nn. 6967, 6979, 6981); b – di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale; nonché per l’accertamento c – della illegittimità del silenzio – diniego serbato dall’Ente su parte della istanza di accesso agli atti, prot. n. 8371 del 17.12.2025; d – del diritto del ricorrente, nella sua qualità di Consigliere Comunale, ad ottenere l’ostensione e il rilascio di copia integrale di tutti i documenti richiesti con le istanze prot. n. 8371 del 17.12.2025 e prot. n. 8519 del 29.12.2025; e per la condanna c – del Comune di Rofrano a consentire l’accesso e a rilasciare copia integrale dei documenti richiesti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Nota del Segretario comunale che aveva dato riscontro parziale a istanze di accesso, negando o differendo l'ostensione di documenti e omettendo di pronunciarsi su ulteriori atti
Esito
Favorevole al ricorrente (consigliere comunale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, quale consigliere comunale di minoranza, ha chiesto l'accesso e il rilascio di copia di numerosi documenti ai sensi dell'art. 43, comma 2, TUEL e del regolamento comunale. Ha impugnato la nota con cui il Segretario comunale aveva indicato alcuni documenti come non consultabili, aveva di fatto differito l'accesso ad altri imponendo la ripresentazione delle istanze ai singoli uffici e non aveva menzionato ulteriori documenti, prospettando violazione dell'art. 43, comma 2, d.lgs. n. 267/2000, del regolamento comunale sul funzionamento del Consiglio e del regolamento sull'accesso, degli artt. 3 e 25 l. n. 241/1990 e dell'art. 97 Cost., nonché eccesso di potere per sviamento, travisamento, aggravamento del procedimento e difetto assoluto di motivazione. Il Comune ha eccepito l'improcedibilità per mancata impugnazione di una successiva nota, l'acquiescenza e l'inammissibilità per presentazione dell'istanza a ufficio incompetente, deducendo comunque l'infondatezza del ricorso.
La decisione
Il Collegio ha dichiarato cessata la materia del contendere per tutti i documenti già consegnati nel corso del giudizio, ritenendo integralmente soddisfatta la pretesa ostensiva su tali atti. Ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse la domanda relativa al protocollo n. 7223, del quale il Comune aveva dichiarato l'inesistenza giuridica in quanto generato per errore e annullato. Ha respinto le eccezioni in rito: la nota successiva non riguardava le istanze oggetto del giudizio; non vi era acquiescenza, non essendo emersi comportamenti chiari e inequivoci di definitiva accettazione; la presentazione dell'istanza a un ufficio incompetente non rendeva inammissibile il ricorso, poiché l'amministrazione deve trasmetterla all'ufficio competente e non può imporre la riproposizione dell'istanza. Nel merito, ha precisato che, secondo il regolamento comunale, la richiesta di accesso a specifici atti avrebbe dovuto essere indirizzata al responsabile del servizio, e non al Segretario comunale. Tuttavia, tale erronea individuazione dell'ufficio non esonerava il Comune dall'obbligo di trasmettere l'istanza internamente e di provvedere tempestivamente. Poiché il Comune non aveva fornito prova certa dell'effettiva consegna integrale dei protocolli nn. 6925, 6981 e 7241, il ricorso è stato accolto limitatamente a tali documenti, con ordine al Comune di ostenderli entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 43, comma 2, d.lgs. n. 267/2000
Riconosce al consigliere comunale il diritto di ottenere dagli uffici le informazioni e di consultare gli atti utili all'espletamento del mandato, secondo le modalità applicabili.
art. 6, comma 2, d.P.R. n. 184/2006
La richiesta di accesso presentata all'amministrazione o all'ufficio non competente deve essere trasmessa all'ufficio o all'amministrazione competente, dandone comunicazione all'interessato; la presentazione a un ufficio incompetente non giustifica l'imposizione di una nuova istanza.
art. 97 Cost.
I principi di pubblicità, trasparenza, snellezza, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa impediscono che un errore nell'individuazione dell'ufficio si traduca in un aggravamento procedimentale per il richiedente.
art. 1 l. n. 241/1990
Impone che l'azione amministrativa sia improntata, tra gli altri, a economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza.
art. 16, comma 4, del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale
Prevede che le informazioni e la consultazione degli atti relativi ai diritti consiliari siano richieste direttamente al Segretario comunale, ma non disciplina con tale modalità l'accesso a tutti gli specifici documenti, per il quale opera il regolamento comunale sull'accesso.
art. 9, comma 1, del Regolamento per l'accesso agli atti, notizie ed informazioni da parte dei Consiglieri Comunali
Stabilisce che la richiesta di visione o estrazione di copia di atti e documenti deve essere presentata direttamente al responsabile del servizio competente.
Massime di principio
- La presentazione di un'istanza di accesso a un ufficio incompetente della stessa amministrazione non determina l'inammissibilità della domanda né esonera l'amministrazione dal provvedere: l'istanza deve essere trasmessa tempestivamente all'ufficio competente e non può essere imposto al richiedente di ripresentarla, salvo il solo ritardo tecnico necessario alla trasmissione.
- Nell'accesso richiesto da un consigliere comunale occorre distinguere tra la richiesta di informazioni o di elenchi di deliberazioni, indirizzabile secondo la disciplina regolamentare al Segretario comunale, e la richiesta di visione o copia di specifici documenti, soggetta alle modalità previste dal regolamento sull'accesso e normalmente indirizzata al responsabile del servizio competente.
- L'amministrazione che intenda sostenere l'avvenuta ostensione deve fornire prova certa della consegna effettiva e integrale dei documenti richiesti; una ricevuta generica che rinvii a tabelle contenenti numerosi protocolli, consegnati da uffici diversi e in tempi diversi, non è sufficiente in presenza di una contestazione specifica.
- L'acquiescenza tacita a un provvedimento amministrativo richiede comportamenti chiari e assolutamente inequivoci di definitiva accettazione, incompatibili con la volontà di impugnare o proseguire il giudizio; non bastano condotte di mera tolleranza o scelte volte a ridurre il pregiudizio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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