Cassazione Penale, Sentenza n. 19929/2024 del 20/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che, rideterminando la pena per il reato di usura a anni 1 e mesi 4 di reclusione, aveva omesso di pronunciarsi sulla richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena (beneficio invocato dalla difesa se la pena fosse rimasta entro i due anni) e, secondariamente, censurava l'aumento della pena senza motivazione
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al primo motivo: ha ritenuto che la Corte d'appello doveva motivare sulla sussistenza o meno dei presupposti per la sospensione condizionale della pena (dovere del giudice di appello quando il beneficio è invocato e vi sono elementi fattuali che lo consentono) e, per l'omessa pronuncia, ha annullato la sentenza impugnata limitatamente a quel punto con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio sulla sospensione condizionale. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato; il ricorso è dichiarato inammissibile nel resto. Nulla per le spese.
Norme richiamate
art. 644 cod. pen. comma 5, n. 4
menzionata nel testo della sentenza impugnata
La normativa sull'aggravante dell'usura è stata richiamata per identificare il capo di imputazione confermato; non è stata censurata la qualificazione dell'aggravante per il capo 5)
art. 163 cod. pen. (sospensione condizionale della pena)
riferimento implicito al limite dei due anni di reclusione per la concedibilità del beneficio
Il beneficio della sospensione condizionale deve essere valutato dal giudice quando la pena inflitta rientra nei limiti previsti e la sua concessione è richiesta dall'imputato; l'omessa decisione sul punto, senza motivazione, costituisce motivo di annullamento con rinvio
Sez. U., n. 22533 del 25/10/2018 (Salerno)
La giurisprudenza delle Sezioni Unite afferma il "dovere" del giudice di appello di pronunciarsi sull'applicazione dei benefici di legge quando gli elementi di fatto lo consentono e la mancata decisione motivata comporta annullamento per violazione di legge e difetto di motivazione
Sez.2, n. 27886 del 23/06/2022 (Andrisani)
Conferma il principio secondo cui l'omessa pronuncia della corte di appello sulla sospensione condizionale determina annullamento con rinvio se nella motivazione mancano elementi prognostici di recidiva o se mancano elementi utili per valutare il beneficio in sede di legittimità
Massime di principio
- Quando l'imputato chiede la sospensione condizionale della pena e la pena inflitta rientra nei limiti previsti dalla legge (in genere fino a due anni), la corte d'appello ha il dovere di pronunciarsi espresso e motivato sulla concessione o meno del beneficio
- L'omessa decisione su un beneficio di legge, senza motivazione che giustifichi il rifiuto o l'indifferenza, costituisce motivo di annullamento con rinvio da parte della Cassazione
- Se il giudizio di legittimità non dispone di elementi sufficienti per decidere sul beneficio (es. mancano elementi sul rischio di recidiva), la Cassazione annulla e rinvia per un nuovo esame di merito
- Le questioni relative alla determinazione della pena e ai benefici sanzionatori possono essere rilevanti anche quando altre parti civili siano intervenute, ma la parte civile non ha interesse autonomo a contestare esclusivamente la concessione del beneficio personale dell'imputato
- Le censure relative a irragionevoli aumenti di pena richiedono che sia indicata la mancata motivazione: se la Corte d'appello non ha motivato un aumento, ciò può costituire ulteriore motivo di impugnazione, salvo che la censura risulti infondata nei termini della decisione
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