Cassazione Civile, Ordinanza n. 19223/2023 del 06/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla disdetta, comunicata nel 2015, della regolamentazione collettiva che riconosceva agli ex dipendenti e ai superstiti delle aziende elettriche un'agevolazione tariffaria sull'energia elettrica per uso domestico. I ricorrenti, già titolari del beneficio, hanno agito per ottenere la declaratoria di illegittimità del recesso e dell'accordo sindacale successivo che aveva previsto solo una somma una tantum subordinata alla conciliazione. In cassazione hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 2099 e 2103 c.c. e dell'art. 36 Cost., sostenendo che il beneficio avesse natura retributiva e fosse quindi irrinunciabile e non revocabile unilateralmente; 2) violazione degli artt. 1372, 1373, 1453, 1375, 1398, 1399, 1703 ss. e 1387 c.c., nonché della contrattazione collettiva applicabile, assumendo che il diritto all'agevolazione fosse già maturato in costanza di rapporto e non potesse essere inciso da accordi successivi; 3) violazione delle norme sul recesso e sulla rappresentanza, sostenendo che l'accordo fosse a tempo determinato per la vita del beneficiario e che la disdetta comunicata alle sole organizzazioni sindacali fosse inefficace verso i pensionati; 4) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in tema di spese, per l'asserita novità della questione; 5) nullità della sentenza e omesso esame, per non avere la Corte d'appello considerato la posizione di un ricorrente che aveva un accordo individuale specifico sull'energia gratuita.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso che l'agevolazione tariffaria avesse natura retributiva, ritenendola invece un beneficio di fonte collettiva non correlato alla qualità o quantità della prestazione lavorativa e quindi estraneo all'art. 36 Cost. Ha negato la configurabilità di diritti quesiti in capo agli ex dipendenti, poiché il beneficio non era già entrato nel patrimonio dei lavoratori come corrispettivo di prestazioni rese, ma costituiva una mera aspettativa fondata sulla precedente disciplina collettiva. Ha inoltre ritenuto legittimo il recesso unilaterale da un accordo collettivo a tempo indeterminato, richiamando la regola generale della recedibilità dei rapporti di durata e la necessità di evitare la perpetuità del vincolo, nel rispetto di buona fede e correttezza. È stato respinto anche il motivo sulle spese, perché la valutazione della novità della controversia e la compensazione rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito; infine è stata esclusa ogni omissione motivazionale sulla posizione del ricorrente con accordo individuale, poiché la sentenza impugnata l'aveva espressamente esaminata e ritenuta estranea al giudizio.
Norme richiamate
art. 2099 c.c.
invocato dai ricorrenti per sostenere la natura retributiva dell'agevolazione; la Corte esclude che il beneficio integri retribuzione in natura perché non correlato alla prestazione lavorativa individuale
art. 2103 c.c.
richiamato dai ricorrenti in chiave di tutela della posizione patrimoniale del lavoratore; la Corte nega che il beneficio sia un elemento retributivo consolidato
art. 36 Cost.
la Corte afferma che il beneficio non è soggetto al canone di proporzionalità e sufficienza perché non costituisce corrispettivo della prestazione di lavoro
art. 1372 c.c.
invocato per sostenere l'intangibilità del diritto maturato; la Corte ribadisce che la disciplina collettiva non si incorpora nel contratto individuale
art. 1373 c.c.
richiamato contro la legittimità del recesso; la Corte ritiene ammissibile il recesso da un accordo collettivo a tempo indeterminato
art. 1453 c.c.
richiamato dai ricorrenti ma non decisivo, poiché la controversia riguarda il recesso da una disciplina collettiva e non una risoluzione per inadempimento
art. 1375 c.c.
la Corte richiama i principi di buona fede e correttezza per affermare la legittimità del recesso e del successivo assetto transattivo
artt. 1398-1399 c.c.
richiamati per contestare la spendita della rappresentanza sindacale; la Corte non ravvisa profili utili di inefficacia verso i pensionati
artt. 1703 ss. c.c.
richiamati nel motivo, ma non rilevanti ai fini della decisione
art. 1387 c.c.
invocato sul difetto di rappresentanza; la Corte non accoglie la censura
art. 33 c.c.n.l. del 21.2.1989
norma collettiva richiamata per la disciplina dell'agevolazione tariffaria, poi superata dagli accordi successivi
accordo aziendale del 19.4.2002
considerato dalla Corte come accordo di armonizzazione a durata indeterminata, legittimamente disdettabile
art. 91 c.p.c.
richiamato per censurare la statuizione sulle spese; la Corte afferma che il regolamento delle spese segue la soccombenza e che la compensazione è discrezionale nei limiti di legge
art. 92 c.p.c.
invocato per contestare la mancata compensazione delle spese; la Corte lo ritiene insindacabile in cassazione se non è violato il divieto di porre spese a carico della parte vittoriosa
art. 112 c.p.c.
richiamato nel motivo di nullità; la Corte esclude l'omessa pronuncia perché la posizione del ricorrente specificamente indicato era stata esaminata
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
invocato per motivazione apparente o mancante; la Corte esclude il vizio
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato per la motivazione e per il richiamo ai precedenti di legittimità
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
richiamato per l'inammissibilità della deduzione di un documento non adeguatamente localizzato nel fascicolo di merito
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Le agevolazioni economiche previste dalla contrattazione collettiva non sono automaticamente retribuzione: occorre verificare se esse siano correlate alla qualità o quantità della prestazione lavorativa e se remunerino effettivamente il lavoro svolto.
- I diritti quesiti nel rapporto di lavoro sono tutelati solo quando la posizione sia già entrata nel patrimonio del lavoratore come corrispettivo di prestazioni già rese; non sono invece protette le mere aspettative di mantenimento nel tempo di una disciplina collettiva più favorevole.
- La successione di contratti collettivi consente la sostituzione della disciplina previgente, salvo che le parti collettive abbiano previsto espressamente una clausola di salvaguardia; in difetto, il precedente trattamento non si conserva per il solo principio del favore.
- Un contratto o accordo collettivo a tempo indeterminato è soggetto a recesso unilaterale, perché la perpetuità del vincolo è incompatibile con la funzione della contrattazione collettiva e con la regola generale dei rapporti di durata, nel rispetto di buona fede e correttezza.
- La qualificazione fiscale di un emolumento come reddito da lavoro non è decisiva per stabilirne la natura civilistica o lavoristica: la finalità tributaria di un'imposta non vincola la ricostruzione del rapporto di lavoro.
- In cassazione le censure sulle spese processuali sono tendenzialmente insindacabili quando si limitano a contestare la valutazione di novità della controversia o l'opportunità della compensazione, salvo violazione del principio per cui le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa.
- Il vizio di omessa pronuncia o di motivazione apparente non sussiste quando la sentenza impugnata abbia comunque affrontato, in modo espresso o implicito ma intellegibile, la questione dedotta dalla parte.
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