Sentenza del 29/01/2018 n. 327 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IVA - violazione formale - art. 21, co. 7, d.P.R. 633/1973 - applicazione - IVA di gruppo - non consegue - maggior tributo - non è dovuto. IVA - debenza per operazioni erroneamente fatturate - interpretazione orientata in senso comunitario - deve prevalere - neutralità del tributo - va salvaguardata - debito d'imposta - non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'applicazione dell'art. 21, comma 7, del d.P.R. 633/1972 all'IVA indicata erroneamente in fattura per operazioni non imponibili o comunque non soggette a imposta. Secondo l'Amministrazione, l'IVA esposta avrebbe costituito un debito d'imposta autonomo. La società sosteneva invece che l'imposta fosse stata integralmente compensata nell'ambito delle liquidazioni IVA di gruppo previste dall'art. 73, comma 3, del d.P.R. 633/1972, senza alcun danno per l'Erario, senza intento fraudolento e con pagamento delle sanzioni amministrative per l'errore formale di fatturazione.
La decisione
La pretesa di un maggior tributo è stata esclusa. L'art. 21, comma 7, del d.P.R. 633/1972 non trova applicazione quando l'IVA erroneamente esposta in fattura sia stata compensata nel sistema di liquidazione IVA di gruppo e non abbia prodotto alcun pregiudizio per l'Erario. La norma deve essere interpretata conformemente ai principi dell'ordinamento unionale, salvaguardando la neutralità dell'IVA. In assenza di frode, rischio di perdita di gettito o danno erariale, l'IVA erroneamente fatturata non costituisce un debito d'imposta ulteriore, ferma la rilevanza dell'errore ai fini sanzionatori.
Norme richiamate
Art. 21, comma 7, d.P.R. 633/1972
Se viene emessa fattura per operazioni inesistenti, ovvero se nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relative sono indicati in misura superiore a quella reale, l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura.
La disposizione non va applicata automaticamente per imporre il pagamento dell'IVA erroneamente indicata quando l'imposta sia stata neutralizzata nell'ambito dell'IVA di gruppo, non vi sia frode né danno per l'Erario e siano state applicate le sanzioni per la violazione formale.
Art. 73, comma 3, d.P.R. 633/1972
Liquidazioni dell'imposta di gruppo.
Il sistema consente di considerare unitariamente le posizioni IVA delle società partecipanti al gruppo. La compensazione interna delle posizioni debitorie e creditorie può escludere l'esistenza di un maggior tributo dovuto quando l'Erario non abbia subito alcuna perdita.
Principio unionale di neutralità dell'IVA
Le norme nazionali sull'IVA devono essere interpretate in modo da evitare che un errore formale determini un'imposizione sproporzionata, quando non sussistano frode, evasione o rischio di perdita di gettito.
Massime di principio
- L'IVA indicata erroneamente in fattura non determina necessariamente un debito d'imposta definitivo se l'errore è privo di intento fraudolento e non comporta alcun danno o rischio di danno per l'Erario.
- Nel sistema IVA di gruppo, la verifica deve considerare l'effetto complessivo delle liquidazioni del gruppo e non soltanto la singola fattura o la posizione isolata della società emittente.
- Il principio di neutralità dell'IVA impone di distinguere tra una violazione meramente formale, sanzionabile, e un effettivo debito d'imposta, che può essere escluso quando l'imposta sia stata già compensata o versata.
- L'Amministrazione può applicare sanzioni per l'errata fatturazione, ma non può pretendere un maggior tributo se è dimostrato che non vi è stata frode, evasione o perdita di gettito.
- In casi analoghi è essenziale documentare la corretta contabilizzazione, la compensazione nell'IVA di gruppo, l'assenza di vantaggi fiscali indebiti e l'avvenuto assolvimento delle eventuali sanzioni.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 29 gen 2018Sentenza del 29/01/2018 n. 19 - Comm. Trib. Prov. Lodi
- Sentenza · 29 gen 2018Sentenza del 29/01/2018 n. 27 - Comm. Trib. Prov. La Spezia
- Sentenza · 29 gen 2018Sentenza del 29/01/2018 n. 27 - Comm. Trib. Prov. Asti
- Sentenza · 29 gen 2018Sentenza del 29/01/2018 n. 38 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
- Sentenza · 29 gen 2018Sentenza del 29/01/2018 n. 67 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 29 gen 2018Sentenza del 29/01/2018 n. 117 - Comm. Trib. Prov. Agrigento
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →