Cassazione Penale, Ordinanza n. 18298/2025 del 15/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando dunque la condanna pronunciata in appello. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale mediante minaccia o violenza a pubblico ufficiale?; dalla motivazione emerge però solo che il ricorso investiva il giudizio di responsabilità e il rigetto della richiesta di definizione del processo nelle forme del giudizio abbreviato condizionato. La Suprema Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché, da un lato, riproponeva censure già adeguatamente esaminate dai giudici di merito e, dall'altro, era generico e non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
artt. 337 c.p., 582 c.p. e 391-ter c.p.
Richiamati come norme incriminatrici poste a base della sentenza di condanna impugnata; la Corte non ne sviluppa l'interpretazione nel merito, perché si limita a dichiarare inammissibile il ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già esaminate e disattese in appello, senza offrire una critica specifica alla motivazione impugnata.
- Il motivo di ricorso deve confrontarsi in modo puntuale con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la censura meramente assertiva o generica non è scrutinabile nel merito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la condanna di merito resta ferma e il ricorrente può essere gravato delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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