Sentenza n. 509/2026 - Bari, Sezione 2
per l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal MASE e, per quanto di loro competenza, dalle altre amministrazioni resistenti, sull’istanza presentata in data 1° settembre 2022 dalla ricorrente ai sensi dell’art. 27 del d.lgs. n. 152/2006, e successivamente integrata il 29 settembre 2023, per il rilascio del provvedimento unico ambientale (PUA), comprendente l’istanza di valutazione di impatto ambientale (VIA), l’autorizzazione paesaggistica, l’autorizzazione culturale e l’autorizzazione ad operare in aree soggette a vincolo idrogeologico, per la realizzazione ed esercizio di un progetto eolico da ubicarsi nei Comuni di Troia (FG) e Orsara di Puglia (FG), denominato “Cancarro”, di potenza nominale pari a 36 MW, comprensivo delle relative opere di connessione (ID VIP 8896); per la declaratoria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 31 e 117 c.p.a. e 2 della l. n. 241/1990, dell’obbligo del MASE e, per quanto di loro competenza, delle amministrazioni resistenti, di provvedere in modo espresso rilasciando il provvedimento unico ambientale (PUA), comprendente i titoli abilitativi della valutazione di impatto ambientale (VIA), autorizzazione paesaggistica e autorizzazione ad operare in aree soggette a vincolo idrogeologico; per la nomina di un Commissario ad acta nel caso di perdurante inerzia del MASE e delle restanti amministrazioni resistenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di rilascio del provvedimento unico ambientale, comprendente VIA e ulteriori autorizzazioni ambientali e culturali, per un progetto eolico
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore energetico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha presentato il 1° settembre 2022 un'istanza per il rilascio del provvedimento unico ambientale ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. n. 152/2006, relativa alla realizzazione e all'esercizio di un impianto eolico di 36 MW nei Comuni di Troia e Orsara di Puglia, con le opere di connessione. Dopo richieste di integrazione documentale, la documentazione è stata dichiarata completa e l'istanza procedibile il 3 marzo 2023. La conferenza di servizi è stata convocata e si è svolta nella prima seduta il 28 settembre 2023; il 29 settembre 2023 la ricorrente ha inoltre trasmesso la documentazione per l'autorizzazione culturale. Nonostante il decorso dei termini previsti dagli artt. 25 e 27 del d.lgs. n. 152/2006, il procedimento non è stato concluso e risultava ancora pendente presso la Commissione tecnica PNRR-PNIEC. La ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 3 e 97 Cost., degli artt. 1, 2 e 2-bis della l. n. 241/1990, degli artt. 7-bis, 8, 25 e 27 del d.lgs. n. 152/2006, dei principi di buon andamento e imparzialità, del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili, del regolamento UE 2022/2057, della direttiva 2009/28/CE e dell'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Le amministrazioni hanno contestato l'illegittimità dell'inerzia richiamando i criteri di priorità nella trattazione delle procedure VIA.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha accertato l'illegittimità del silenzio-inadempimento. Ha ritenuto perentori i termini relativi ai procedimenti VIA e PUA previsti dagli artt. 25, comma 7, e 27, comma 8, del d.lgs. n. 152/2006. I criteri di priorità nella trattazione dei progetti non possono derogare ai termini legislativi, né il numero elevato delle istanze o le disfunzioni organizzative interne possono giustificare il mancato rispetto del termine di conclusione. Per la VIA, il giudice ha individuato la scansione temporale prevista dall'art. 25, comma 2-bis, precisando che il concerto del Ministero della cultura interviene in una fase successiva rispetto alla stasi relativa alla mancata determinazione della Commissione tecnica PNRR-PNIEC. Quanto al PUA, ha ricostruito i termini dell'art. 27, commi 4-8, e ha ritenuto che, a decorrere dalla seduta della conferenza di servizi e dall'integrazione documentale del 29 settembre 2023, il procedimento dovesse concludersi entro 210 giorni, ossia entro il 26 aprile 2024. Ha quindi ordinato alle amministrazioni, ciascuna per quanto di competenza, di provvedere espressamente sull'istanza entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. La nomina del commissario ad acta è stata riservata a un'eventuale istanza di parte successiva all'inutile decorso del termine. Le amministrazioni sono state condannate in solido al pagamento delle spese di lite, liquidate in 1.500 euro oltre accessori e rifusione del contributo unificato, se versato.
Norme richiamate
art. 31 c.p.a.
Consente l'azione per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio e dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere.
art. 117 c.p.a.
Disciplina il rito avverso il silenzio della pubblica amministrazione e consente al giudice di ordinare la conclusione del procedimento.
art. 2 l. n. 241/1990
Impone all'amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine previsto.
art. 2-bis l. n. 241/1990
È richiamato tra le disposizioni poste a tutela della tempestiva conclusione del procedimento e della responsabilità da ritardo.
art. 3-bis d.lgs. n. 152/2006
Le norme in materia ambientale "possono essere derogate, modificate o abrogate solo per dichiarazione espressa da successive leggi della Repubblica, purché sia comunque sempre garantito il rispetto del diritto europeo, degli obblighi internazionali e delle competenze delle Regioni e degli Enti locali".
La disciplina ambientale non può essere derogata implicitamente; i termini legislativi restano vincolanti salvo espressa modifica normativa.
art. 8 d.lgs. n. 152/2006
I criteri di priorità nella gestione delle procedure VIA non consentono di eludere o sospendere i termini di conclusione del procedimento.
art. 25, comma 2-bis, d.lgs. n. 152/2006
Stabilisce la scansione temporale per l'espressione della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, l'adozione del provvedimento VIA e l'acquisizione del concerto del Ministero della cultura.
art. 25, comma 7, d.lgs. n. 152/2006
I termini del procedimento di VIA sono considerati perentori.
art. 27, commi 4-8, d.lgs. n. 152/2006
Disciplina le fasi e i termini del procedimento PUA, prevedendo che la conferenza di servizi concluda i propri lavori entro 210 giorni.
art. 21 d.lgs. n. 42/2004
Rileva quale base normativa dell'autorizzazione culturale richiesta nell'ambito del PUA.
Massime di principio
- I termini previsti dagli artt. 25 e 27 del d.lgs. n. 152/2006 per la conclusione dei procedimenti di VIA e di provvedimento unico ambientale hanno natura perentoria e la loro scadenza consente di configurare l'illegittimità del silenzio dell'amministrazione competente.
- I criteri di priorità nella trattazione delle procedure VIA non possono giustificare il superamento dei termini legislativi di conclusione del procedimento, né possono pregiudicare il rispetto dei termini stabiliti per i progetti rientranti nel PNRR o finanziati dal fondo complementare.
- Il numero elevato delle istanze pendenti e le disfunzioni organizzative interne dell'amministrazione non escludono l'obbligo di concludere tempestivamente il procedimento e non possono essere opposti al privato per giustificare il silenzio-inadempimento.
- Nel procedimento PUA, una volta completata la verifica documentale e avviata la conferenza di servizi, il termine di 210 giorni previsto dall'art. 27, comma 8, del d.lgs. n. 152/2006 vincola l'amministrazione alla conclusione del procedimento con un provvedimento espresso.
- Accertata l'illegittimità del silenzio, il giudice amministrativo ordina alle amministrazioni competenti di provvedere entro un termine congruo; la nomina del commissario ad acta può essere disposta, su istanza di parte, solo in caso di ulteriore inerzia dopo la scadenza del termine giudiziale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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