Cassazione Penale, Ordinanza n. 21806/2026 del 12/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che aveva confermato la condanna per resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto di indicazioni sulla propria identità e lesioni personali. Dal testo emerge che i motivi dedotti erano già stati affrontati dai giudici di merito e si fondavano, in modo ritenuto generico e riproduttivo, sulla contestazione della capacità di intendere e di volere dell'imputato, assumendo un disturbo di personalità idoneo a incidere sulla imputabilità anche in termini di vizio parziale di mente. Inoltre, il ricorso contestava la configurabilità dell'aggravante comune di cui all'art. 61, primo comma, n. 10, c.p., sostenendo l'assorbimento nella fattispecie di cui all'art. 337 c.p.; la Corte ha però richiamato il proprio orientamento secondo cui il particolare disvalore delle lesioni volontarie commesse nei confronti di pubblici ufficiali esclude tale assorbimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze fossero generiche e meramente riproduttive di censure già esaminate e disattese con argomenti giuridici corretti dai giudici di merito. In particolare, ha valorizzato l'accertamento peritale che aveva escluso un disturbo della personalità tale da incidere sulla capacità di intendere e di volere, anche sotto il profilo del vizio parziale di mente. Quanto all'aggravante comune di cui all'art. 61, primo comma, n. 10, c.p., ha confermato che il particolare disvalore delle lesioni volontarie ai danni di pubblici ufficiali impedisce l'assorbimento nella resistenza a pubblico ufficiale. Conseguentemente, è seguita la declaratoria di inammissibilità con le statuizioni previste dall'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
fattispecie di resistenza a pubblico ufficiale nella quale, secondo la Corte, non si assorbe automaticamente il più grave disvalore delle lesioni volontarie commesse nei confronti del pubblico ufficiale
art. 651 c.p.
reato per il quale la condanna era stata confermata in appello
art. 582 c.p.
lesioni personali volontarie contestate e confermate nei gradi di merito
art. 61, primo comma, n. 10, c.p.
aggravante comune che, nel caso di lesioni volontarie nei confronti di pubblici ufficiali, non viene assorbita nella resistenza a pubblico ufficiale
art. 616 c.p.p.
norma richiamata per le conseguenze processuali dell'inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riprodurre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata.
- La deduzione di un vizio della capacità di intendere e di volere deve essere supportata da elementi idonei a superare l'accertamento peritale e la valutazione congruamente motivata dei giudici di merito; in difetto, la censura resta generica.
- L'aggravante comune del particolare disvalore del fatto può concorrere con la resistenza a pubblico ufficiale quando la condotta comprenda lesioni volontarie ai danni di pubblici ufficiali, poiché tale ulteriore offesa non si assorbe nella sola fattispecie di cui all'art. 337 c.p.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze processuali previste dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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