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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17710/2026 del 18/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero non consentiti in sede di legittimità perché meramente ripetitivi di questioni già decise dai giudici di merito e correttamente disattese. Conseguentemente ha applicato le statuizioni conseguenti all'inammissibilità previste dall'art. 616 c.p.p., senza entrare nel merito della condanna o delle singole censure.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 25/03/2025. Dalla motivazione emerge che i motivi erano due: con il primo si contestava l'omessa esclusione della recidiva; con il secondo si lamentava la mancata applicazione di pene sostitutive. La Corte di cassazione rileva che le doglianze erano sostanzialmente riproduttive di censure già esaminate e respinte nel merito, con motivazione giuridicamente corretta, puntuale e immune da manifeste incongruenze logiche, e quindi non deducibili in sede di legittimità nei termini proposti.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze processuali previste dalla norma, richiamate espressamente dalla Corte.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili motivi che si risolvano nella mera riproposizione di censure già esaminate e respinte dai giudici di merito, quando la decisione impugnata sia sorretta da motivazione corretta, puntuale e priva di manifesta illogicità.
  • La censura sulla recidiva, se già scrutinata dal giudice di merito con argomentazioni congrue, non può essere riproposta in cassazione come semplice dissenso valutativo.
  • La doglianza sulla mancata applicazione di pene sostitutive deve confrontarsi con la motivazione del giudice di merito; se il ricorso si limita a reiterare contestazioni già disattese, esso è inammissibile.
  • All'inammissibilità del ricorso seguono le conseguenze processuali previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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