Cassazione Penale, Ordinanza n. 17710/2026 del 18/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero non consentiti in sede di legittimità perché meramente ripetitivi di questioni già decise dai giudici di merito e correttamente disattese. Conseguentemente ha applicato le statuizioni conseguenti all'inammissibilità previste dall'art. 616 c.p.p., senza entrare nel merito della condanna o delle singole censure.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 25/03/2025. Dalla motivazione emerge che i motivi erano due: con il primo si contestava l'omessa esclusione della recidiva; con il secondo si lamentava la mancata applicazione di pene sostitutive. La Corte di cassazione rileva che le doglianze erano sostanzialmente riproduttive di censure già esaminate e respinte nel merito, con motivazione giuridicamente corretta, puntuale e immune da manifeste incongruenze logiche, e quindi non deducibili in sede di legittimità nei termini proposti.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
L'inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze processuali previste dalla norma, richiamate espressamente dalla Corte.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili motivi che si risolvano nella mera riproposizione di censure già esaminate e respinte dai giudici di merito, quando la decisione impugnata sia sorretta da motivazione corretta, puntuale e priva di manifesta illogicità.
- La censura sulla recidiva, se già scrutinata dal giudice di merito con argomentazioni congrue, non può essere riproposta in cassazione come semplice dissenso valutativo.
- La doglianza sulla mancata applicazione di pene sostitutive deve confrontarsi con la motivazione del giudice di merito; se il ricorso si limita a reiterare contestazioni già disattese, esso è inammissibile.
- All'inammissibilità del ricorso seguono le conseguenze processuali previste dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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