Cassazione Penale, Sentenza n. 14356/2025 del 11/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Cillari ha impugnato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che ha rifiutato di sostituire la pena dell'ergastolo (con isolamento diurno) con la pena di 30 anni di reclusione. L'istanza si fondava sul fatto che Cillari, alla prima udienza del 22/6/2000, aveva chiesto il giudizio abbreviato (che allora avrebbe comportato la sostituzione dell'ergastolo con 30 anni), ma in seguito aveva revocato tale richiesta in conseguenza dell'entrata in vigore delle modifiche del d.l. 341/2000; tale disposizione poi dichiarata incostituzionale (Corte cost. n.210/2013). Il ricorrente sostiene che, per il principio favor rei e in applicazione della lex mitior, la revoca non può precludere il beneficio sostanziale derivante dalla norma poi ritenuta incostituzionale
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile. Ha ritenuto corretta la decisione del giudice dell'esecuzione: la revoca autonoma della richiesta di rito abbreviato costituisce atto incompatibile con la volontà di avvalersi del rito stesso e determina la preclusione, per cui le successive evoluzioni normative o pronunce costituzionali non possono 'travolgere' il legittimo affidamento dell'imputato nella scelta di rinunciare al rito abbreviato. La Corte ha inoltre escluso che il beneficio della lex mitior si estenda a modificare atti processuali già compiuti e la disciplina dell'accesso al rito (norma processuale). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende
Norme richiamate
art. 442 cod. proc. pen.
Disciplina della riduzione di pena nel rito abbreviato; nella formulazione citata la diminuzione poteva portare alla pena di 30 anni per alcuni casi di ergastolo (prima delle modifiche successive). La Corte ha ritenuto che la disposizione sostanziale non autorizzi da sola a superare la preclusione derivante dalla revoca del rito
d.l. 7 aprile 2000, n. 82, art. 4-ter, comma 2
«nei processi penali per reati puniti con la pena dell'ergastolo, in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e nei quali prima della data di entrata in vigore della legge 16 dicembre 1999, n. 479, era scaduto il termine per la proposizione della richiesta di giudizio abbreviato, l'imputato, nella prima udienza utile successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, può chiedere che il processo, ai fini di cui all'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale, sia immediatamente definito, anche sulla base degli atti contenuti nel fascicolo di cui all'articolo 416, comma 2, del medesimo codice»
Norma che consentiva l'accesso al rito abbreviato in processi per ergastolo ancora aperti; utilizzata come base della richiesta di Cillari per ottenere la definizione con la diminuente di 30 anni
d.l. 24 novembre 2000, n. 341 (art. 7 e art. 8)
«nei processi penali in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, nei casi in cui è applicabile o è stata applicata la pena dell'ergastolo con isolamento diurno, se è stata formulata la richiesta di giudizio abbreviato, ovvero la richiesta di cui al comma 2 dell'articolo 4-ter del decreto- legge 7 aprile 2000, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2000, n. 144, l'imputato può revocare la richiesta nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In tali casi il procedimento riprende secondo il rito ordinario dallo stato in cui si trovava allorché era stata fatta la richiesta.»
Norme che hanno modificato l'effetto della richiesta abbreviata rispetto all'ergastolo con isolamento diurno e hanno previsto la facoltà di revoca; la Corte ha ritenuto che l'esercizio di tale facoltà da parte dell'imputato produca effetti di preclusione non sanabili dalla successiva dichiarazione di incostituzionalità di altre disposizioni
Sentenza Corte Cost. n. 210/2013
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, del d.l. 341/2000 nella parte in cui aveva avuto effetto retroattivo, riconoscendo che alcuni imputati erano stati privati del beneficio sostanziale previgente; tuttavia la Corte di Cassazione ha ritenuto che tale pronuncia non travolga atti processuali volontariamente compiuti (revoca del rito)
Corte EDU, sentenza Scoppola
Rilevata la natura sostanziale della diminuente per il rito abbreviato; la giurisprudenza italiana ha però distinto la natura sostanziale della riduzione della pena dall'autonomia delle regole processuali di accesso al rito, escludendo che la decisione della Corte EDU imponga la trasformazione automatica di atti processuali e preclusioni
Corte EDU, Morabito (27/04/2010)
Principio tempus regit actum: le norme processuali si applicano immediatamente e la retroattività in mitius trova limiti nelle norme processuali, salvo necessità di conformazione al diritto convenzionale
art. 616 cod. proc. pen.
Ai sensi di tale norma la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare una somma alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- La revoca volontaria della richiesta di rito abbreviato costituisce un atto processuale definitivo e preclusivo: chi rinuncia al rito non può poi pretendere di ottenere i benefici collegati a quel rito sulla base di successive modifiche normative o pronunce costituzionali.
- Il principio della retroattività in mitius (lex mitior) si applica primariamente alle norme sostanziali che definiscono reato e pena; non comporta automaticamente l'azzeramento di atti processuali o delle preclusioni procedurali compiute dall'imputato.
- Le questioni circa l'accesso e la revoca di riti speciali (es. abbreviato) sono disciplinate come norme processuali: il giudice dell'esecuzione difficilmente utilizzerà pronunce successive per modificare scelte processuali già consumate in sede di merito.
- Per ottenere un risultato favorevole in casi analoghi è necessario dimostrare che la revoca della scelta processuale sia viziata (es. estorsione, errore essenziale, invalidità dell'atto) o che sussista un obbligo di applicazione della norma favorevole direttamente sovrapponibile al caso concreto; la semplice incostituzionalità di una norma successiva non è di per sé sufficiente.
- In situazioni future, è opportuno sollevare tempestivamente questioni costituzionali e convenzionali nel merito e non attendere la fase esecutiva: le scelte processuali compiute in istruttoria o in udienza sono difficili da rimettere in discussione successivamente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 11 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 14215/2025 del 11/04/2025
- Sentenza penale · 11 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 14216/2025 del 11/04/2025
- Sentenza penale · 11 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 14217/2025 del 11/04/2025
- Sentenza penale · 11 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 14219/2025 del 11/04/2025
- Sentenza penale · 11 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 14220/2025 del 11/04/2025
- Sentenza penale · 11 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 14221/2025 del 11/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →