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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04504/2025 del 20/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento notificato nel 2019 per l'anno d'imposta 2014, con cui l'Ufficio recuperava, tra l'altro, una maggiore addizionale IRES prevista per i soggetti operanti nel settore petrolifero ed energetico (cd. Robin Hood Tax). La contribuente impugnava l'atto solo con riguardo a tale rilievo, ottenendo accoglimento in primo e secondo grado. La commissione tributaria di secondo grado riteneva infatti che l'illegittimità costituzionale dell'art. 81, commi 16, 17 e 18, d.l. n. 112/2008, dichiarata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 10/2015, impedisse il recupero anche per il periodo d'imposta 2014, assumendo come rilevante la data del versamento del tributo e non quella del sorgere dell'obbligazione. L'Agenzia ricorreva in cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 81, commi 16, 17 e 18, d.l. n. 112/2008, come interpretato alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 10/2015, della successiva prassi amministrativa e dell'art. 3 Cost., sostenendo che la declaratoria di incostituzionalità operasse solo per il futuro e non sui periodi d'imposta già chiusi al 12 febbraio 2015, senza distinzione tra versamenti e rimborsi.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha affermato, in continuità con un consolidato orientamento, che la sentenza della Corte costituzionale n. 10/2015, pur avendo limitato temporalmente gli effetti della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'addizionale IRES, incide sul momento genetico dell'obbligazione tributaria, cioè sul verificarsi del presupposto d'imposta nel singolo periodo, e non sul successivo momento della liquidazione o del pagamento. Ne consegue che per i periodi d'imposta chiusi prima del 12 febbraio 2015 l'obbligazione tributaria resta dovuta e non sussiste diritto al rimborso dei versamenti, anche se eseguiti successivamente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa è stata decisa nel merito con rigetto del ricorso introduttivo della contribuente. Le spese di merito sono state compensate integralmente, mentre le spese di cassazione sono state poste a carico della società resistente.

Norme richiamate

  • art. 81, commi 16, 17 e 18, d.l. n. 112/2008 conv. in l. n. 133/2008

    nella formulazione ratione temporis vigente

    norma istitutiva dell'addizionale IRES cd. Robin Tax; la sua illegittimità costituzionale, dichiarata con effetti differiti, non elimina le obbligazioni relative ai periodi d'imposta chiusi prima del 12 febbraio 2015.

  • art. 3 Cost.

    richiamato nel motivo di ricorso, ma la Corte accoglie la censura in base alla disciplina dell'addizionale IRES e ai principi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità.

  • art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.

    norma processuale invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    indica la trattazione del ricorso in camera di consiglio in prossimità della quale è stata depositata memoria.

  • sentenza Corte cost. n. 10/2015

    a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione di questa sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

    la limitazione temporale opera sugli effetti della declaratoria e va riferita al sorgere dell'obbligazione tributaria, non alla data del versamento o della liquidazione.

Massime di principio

  • Quando una norma istitutiva di un tributo è dichiarata costituzionalmente illegittima con efficacia differita, il limite temporale stabilito dalla Corte costituzionale va riferito al momento genetico dell'obbligazione d'imposta, ossia al verificarsi del presupposto impositivo nel singolo periodo, e non alla successiva fase di accertamento, liquidazione o pagamento.
  • Per stabilire se una declaratoria di illegittimità costituzionale incida su un tributo, occorre verificare se il relativo periodo d'imposta fosse già chiuso alla data individuata dalla Corte costituzionale: se sì, l'obbligazione rimane dovuta e non nasce un diritto al rimborso dei versamenti eseguiti anche dopo tale data.
  • In assenza di ulteriori accertamenti in fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione impugnata e decidere nel merito rigettando il ricorso originario del contribuente.
  • La limitazione degli effetti di una pronuncia costituzionale su un'imposta non introduce una distinzione tra imposta 'accertata' e imposta 'versata', ma opera in modo unitario sull'obbligazione tributaria già sorta.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoRimborsi
RamiTributi
IstitutiGiudicato

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