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Sentenza

Sentenza del 26/01/2017 n. 64 - Comm. Trib. Prov. Benevento

Riscossione - Ricorso avverso comunicazione preventiva di Iscrizione Ipotecaria. IRPEF, IVA, IRAP, TARSU/TIA, diritti annuale CCIAA, imposta pubblicità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, relativa a debiti per IRPEF, IVA, IRAP, TARSU/TIA, diritti annuali CCIAA e imposta sulla pubblicità, sostenendo l'impugnabilità autonoma dell'atto. La questione centrale era stabilire se tale comunicazione fosse un atto autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 546/1992 e se sostituisse il precedente avviso di mora nell'ambito della procedura di riscossione.

La decisione

La CTP di Benevento ha ritenuto la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria autonomamente impugnabile. Secondo il giudice, l'avviso di mora è stato superato, a partire dal 2000, dall'avviso di intimazione previsto dalla disciplina della riscossione. La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria costituisce quindi il nuovo atto previsto dall'art. 50 del DPR 602/1973 e svolge la funzione precedentemente assolta dall'avviso di mora, consentendo al contribuente di contestare la pretesa prima dell'iscrizione dell'ipoteca.

Norme richiamate

  • Art. 19 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è stata considerata un atto autonomamente impugnabile, in quanto idoneo a incidere concretamente sulla posizione patrimoniale del contribuente e riconducibile agli atti della riscossione impugnabili davanti al giudice tributario.

  • Art. 50 del DPR 29 settembre 1973, n. 602

    La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è stata qualificata come il nuovo atto della procedura esecutiva e di riscossione che ha sostituito il precedente avviso di mora, assumendo una funzione assimilabile all'avviso di intimazione.

  • DPR 29 settembre 1973, n. 602, disciplina dell'avviso di intimazione

    Per le cartelle emesse dal 2000 in poi, l'avviso di intimazione ha superato il modello dell'avviso di mora e precede l'adozione di ulteriori misure esecutive o cautelari, tra cui l'iscrizione ipotecaria.

Massime di principio

  • Una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria non è necessariamente un semplice atto informativo: può essere autonomamente impugnata quando preannuncia una misura cautelare e consente di contestare la pretesa prima della sua esecuzione.
  • Nella disciplina della riscossione successiva al 2000, occorre verificare la presenza e la regolarità dell'avviso di intimazione, che ha sostituito il precedente avviso di mora.
  • Il contribuente può contestare, in sede di impugnazione della comunicazione, sia i vizi propri dell'atto sia, nei limiti consentiti, la validità e la notificazione degli atti presupposti, come le cartelle di pagamento.
  • La qualificazione dell'atto deve dipendere dalla sua funzione concreta: se l'atto preannuncia direttamente l'iscrizione ipotecaria e rende attuale il rischio di una misura patrimoniale, può essere riconosciuta la sua autonoma impugnabilità.
  • La decisione riguarda la specifica impostazione della CTP di Benevento e non esclude che, in casi concreti, rilevino successive modifiche normative o diversi orientamenti giurisprudenziali.

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