Cassazione Penale, Sentenza n. 11752/2023 del 20/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore impugna l'ordinanza del Tribunale di Palermo che aveva annullato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP del 6 luglio 2022 per i reati contestati (artt.81 cpv., 110, 512-bis, 416-bis.1 c.p.), contestando: (1) la presunta errata interpretazione delle intercettazioni (24.6.2017 e 20.6.2017) che, secondo il ricorrente, sarebbero riferite al punto vendita "Yamamay" gestito da "Intimoda Group S.r.l." e non al negozio "Wycon", e dimostrerebbero il ruolo attivo di Calvaruso nella intestazione fittizia tramite Cesare Ciulla; (2) la errata applicazione della legge penale in relazione all'art. 512-bis c.p., poiché, secondo il Procuratore, non è necessario provare la provenienza illecita delle risorse e sarebbe sufficiente dimostrare la disponibilità dei beni da parte del presunto titolare di fatto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: (a) la censura sull'interpretazione delle intercettazioni costituisce una critica di merito e non può essere riesaminata in sede di legittimità se non in presenza di manifesta illogicità, che non è stata dimostrata; (b) quanto alla disciplina dell'art.512-bis e dell'intestazione fittizia, il Collegio ha richiamato la giurisprudenza secondo la quale il reato di trasferimento fraudolento di valori può sussistere anche per beni non provenienti da delitto, ma per l'intestazione fittizia, soprattutto nella costituzione di una nuova attività societaria, è necessaria la duplice prova: che le risorse destinate ai conferimenti siano riconducibili al soggetto che intende non far apparire la propria titolarità e che vi sia la finalità di eludere l'applicazione di misure di prevenzione. Il Tribunale aveva concluso che non risultava provato il contributo di Calvaruso né alla fase genetica dell'intestazione né alla gestione della società, essendo la sua partecipazione limitata a lavori edili; le censure del Procuratore sono state giudicate generiche e rivolte a profili non decisivi.
Norme richiamate
art. 512-bis cod. pen.
Il reato può integrarsi anche se i beni non provengono da delitto, in quanto la norma mira a impedire manovre dirette a non far figurare la disponibilità di beni da parte di soggetti potenzialmente sottoponibili a misure di prevenzione; tuttavia, per l'intestazione fittizia in caso di costituzione di nuova attività societaria è necessario provare che le risorse destinate ai conferimenti siano riconducibili al soggetto occulto e la finalità di eludere misure di prevenzione.
art. 12-quinquies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in legge 7 agosto 1992, n. 356 (intestazione fittizia di beni)
Per l'integrazione della fattispecie di intestazione fittizia, quando si tratta della costituzione di una nuova attività societaria, occorre dimostrare sia la provenienza delle risorse dal soggetto occulto sia la finalità elusiva rispetto alle misure di prevenzione; non è sufficiente la mera disponibilità di fatto o contributi non finanziari salvo che divengano indici di concorso nella condotta.
Sez. 2, n. 28300 del 16/04/2019 (Russo, Rv. 276216)
richiamata nella sentenza
Affermato che l'art. 512-bis può applicarsi anche in assenza di provenienza illecita delle provviste; la ratio è prevenire la dissimulazione della titolarità di beni da parte di soggetti soggetti a misure di prevenzione.
Sez. 1, n. 42530 del 13/06/2018 (C., Rv. 274024)
richiamata nella sentenza
Per l'intestazione fittizia non è sufficiente l'accertamento della mera disponibilità del bene da parte di chi non risulti formalmente titolare; occorre verificare la provenienza delle risorse e la finalità di eludere le misure di prevenzione.
Sez. 2, n. 19649 del 03/02/2021 (Amato, Rv. 281423)
richiamata nella sentenza
Nella costituzione di una nuova attività societaria è necessaria la duplice dimostrazione della riconducibilità delle risorse al soggetto occulto e del perseguimento dello scopo di eludere le misure di prevenzione; apporti non finanziari (contributo d'opera, relazioni) non sono di per sé sufficienti.
Massime di principio
- Le contestazioni sull'interpretazione delle intercettazioni costituiscono valutazioni di fatto proprie del giudice di merito e in Cassazione possono essere sindacate solo in presenza di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione.
- Il delitto di trasferimento fraudolento di valori (art.512-bis) può trovare applicazione anche quando i beni non derivano da reato, poiché la norma mira a impedire operazioni finalizzate a eludere misure di prevenzione; tuttavia il suo accertamento richiede elementi che colleghino effettivamente le risorse al soggetto occulto.
- Per l'integrazione dell'intestazione fittizia (art.12-quinquies d.l. 306/1992) nella costituzione di una nuova impresa è necessario dimostrare sia la provenienza delle risorse dal soggetto occulto sia la finalità elusiva; la mera disponibilità di fatto o apporti non finanziari non bastano, salvo che costituiscano indizi concreti di partecipazione alla condotta.
- In sede di ricorso per cassazione il ricorrente deve focalizzarsi su vizi di legge o di motivazione manifestamente illogica; rilievi generici o ricostruzioni alternative dei fatti difficilmente saranno ritenuti ammissibili.
- È importante distinguere i casi di subentro/gestione di un'attività preesistente e quelli di costituzione di una nuova attività, perché i requisiti probatori richiesti (in particolare sulla provenienza dei fondi) possono variare.
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