Ordinanza n. 11965/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento voglia codesto Ecc.mo T.A.R. per il Lazio – sede di Velletri, previa nomina di un commissario ad acta, e, ove ritenuto opportuno e non sussistano ragioni ostative, fissazione di una somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato ex art. 114, n. 4, lett. e), ordinare al Ministero dell’Istruzione e del Merito, entro il termine congruo che piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, di dare esatta ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Velletri - sezione Lavoro n. 568/25 (v. allegato 01) nel procedimento contrassegnato con rg lavoro n. 4903/2024, pubblicata in data 15/04/2025, notificata in copia attestata conforme ex art. 475 c.p.c. in data 28/05/2025, passata in giudicato, provvedendo “al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente liquidate nella misura di € 21,50 per spese, di € 283,25 per onorari, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario”. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, da attribuirsi al sottoscritto avvocato antistatario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito, della sentenza del Tribunale di Velletri – sezione Lavoro n. 568/2025, limitatamente al pagamento delle spese di lite
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto un giudizio di ottemperanza chiedendo che il Ministero dell’Istruzione e del Merito desse esatta esecuzione alla sentenza del Tribunale di Velletri – sezione Lavoro n. 568/2025, pubblicata il 15 aprile 2025, notificata il 28 maggio 2025 e indicata come passata in giudicato. La sentenza aveva disposto il pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, liquidate in € 21,50 per spese ed € 283,25 per onorari, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Il ricorrente ha chiesto la nomina di un commissario ad acta e, ove ritenuto opportuno, la fissazione di una somma di denaro dovuta per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell’esecuzione del giudicato ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio di ottemperanza. Ritenuta opportuna l’acquisizione di ulteriori elementi sui fatti di causa e sulle censure dedotte, ha ordinato al Ministero resistente di depositare una relazione sui fatti entro 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. La camera di consiglio per il prosieguo è stata fissata al 15 dicembre 2026. Non risultano, allo stato, decisioni sulla nomina del commissario ad acta, sull’astreinte, sull’effettiva sussistenza dell’inadempimento o sulle spese di lite.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
fissazione di una somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato
La disposizione è richiamata dal ricorrente quale base della richiesta di fissazione di una somma per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell’esecuzione del giudicato; l’ordinanza non decide sull’applicazione della misura.
art. 475 c.p.c.
notificata in copia attestata conforme ex art. 475 c.p.c.
È richiamato dal ricorrente in relazione alla notificazione della sentenza civile in copia attestata conforme; l’ordinanza non svolge una specifica valutazione sulla portata della disposizione.
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