Deliberazione n. 153 del 07/03/2024
Provvedimento del 7 marzo 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica un provvedimento d’urgenza adottato nei confronti di Telegram FZ-LLC ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy, a seguito di una segnalazione relativa a materiale audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. L’intervento mira a impedire l’eventuale diffusione del materiale sulla piattaforma Telegram e a conservarne, se acquisito in chiaro, una copia per fini probatori per 12 mesi con misure idonee a evitare la diretta identificabilità degli interessati. Non vengono applicate sanzioni pecuniarie: il provvedimento ha natura urgente e confermativa.
Telegram FZ-LLC: ratifica di un provvedimento d’urgenza per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn
Telegram FZ-LLC: ratifica di provvedimento urgente per prevenire la diffusione di contenuti sessualmente espliciti
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato un provvedimento urgente adottato nei confronti di Telegram FZ-LLC nell’ambito della procedura prevista dall’art. 144-bis del Codice privacy per i casi di c.d. revenge porn. L’intervento è stato attivato su segnalazione della persona interessata, che ha chiesto tutela rispetto a materiale a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e suscettibile di diffusione tramite piattaforme digitali senza consenso.
Presupposti normativi e attivazione della procedura
Il provvedimento richiama:
- l’art. 144-bis del Codice, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni in tali casi e a decidere entro 48 ore;
- l’art. 143 e l’art. 144 del Codice, richiamati per l’adozione degli interventi conseguenti;
- l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente l’adozione d’urgenza da parte del dirigente competente, con successiva ratifica dell’Autorità.
La segnalazione è stata ritenuta compatibile con il perimetro della norma e ha dato avvio all’intervento urgente presso la piattaforma indicata dalla persona interessata.
Misure urgenti impartite a Telegram FZ-LLC
Con determinazione n. 86 del 28 febbraio 2024, il dirigente facente funzioni del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha disposto nei confronti di Telegram FZ-LLC:
- l’immediata adozione di misure per impedire la diffusione, sulla piattaforma Telegram, del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro dalla piattaforma, per soli fini probatori, per un periodo di 12 mesi decorrenti dal ricevimento del provvedimento;
- l’adozione di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- la tempestiva comunicazione all’Autorità dell’eventuale acquisizione del materiale.
Ratifica del provvedimento d’urgenza
Il Garante, preso atto della documentazione in atti e delle osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, ha ratificato il provvedimento d’urgenza adottato il 28 febbraio 2024. La decisione conferma quindi l’efficacia delle misure cautelari e conservative disposte per prevenire la diffusione del contenuto segnalato.
Profili applicativi per i destinatari
Il provvedimento evidenzia il meccanismo accelerato di tutela previsto per i casi di diffusione o rischio di diffusione di materiale sessualmente esplicito senza consenso. Per i gestori di piattaforme, il caso ribadisce l’obbligo di pronta collaborazione con l’Autorità e di attivazione immediata delle misure richieste, anche in forma urgente, quando il contenuto segnalato rientri nell’ambito dell’art. 144-bis del Codice.
Punti principali
Origine del procedimento e base normativa
Il procedimento nasce da una segnalazione presentata da una persona interessata, che ha ritenuto di rientrare nell’ipotesi di cui all’art. 144-bis del Codice privacy, relativa a registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati e suscettibili di essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi tramite piattaforme digitali senza consenso. Il Garante richiama il proprio potere di intervenire entro 48 ore dalla ricezione della segnalazione e la possibilità di adottare, in via d’urgenza, misure affidate al dirigente competente, con successiva ratifica dell’Autorità.
Misure urgenti adottate nei confronti di Telegram
Con determinazione n. 86 del 28 febbraio 2024, il dirigente facente funzioni del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha ingiunto a Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione, sulla piattaforma, del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash. Alla società è stata inoltre prescritta la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro dalla piattaforma, per 12 mesi dal ricevimento del provvedimento, esclusivamente a fini probatori e mediante misure idonee a impedirne la diretta identificabilità, con obbligo di tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica del Garante
Il Garante, esaminate la documentazione e le osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento n. 1/2000, ratifica ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 il provvedimento d’urgenza adottato il 28 febbraio 2024 nei confronti di Telegram FZ-LLC.
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