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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25449/2026 del 07/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un provvedimento cautelare emesso dal Tribunale del riesame di Trieste, in riforma dell'ordinanza del G.I.P., con applicazione degli arresti domiciliari a un indagato per tentata rapina e lesioni personali. La difesa ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi. Con il primo ha dedotto violazione degli artt. 142 e 191, comma 1, c.p.p., sostenendo che il verbale di sommarie informazioni della persona offesa sarebbe stato alterato con correzioni a penna non riferibili con certezza alla stessa dichiarante; per tale ragione il verbale avrebbe dovuto ritenersi nullo e inutilizzabile, con conseguente caduta degli indizi di colpevolezza. Con il secondo motivo ha denunciato mancanza o insufficienza di motivazione sulle esigenze cautelari, in particolare sul requisito dell'attualità e concretezza del pericolo di recidiva, osservando che il Tribunale aveva valorizzato precedenti dell'indagato risalenti nel tempo.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la censura sulla supposta abusiva modifica del verbale era meramente assertiva e ipotetica; il Tribunale aveva invece spiegato in modo coerente che le correzioni riguardavano errori materiali e che la descrizione dell'aggressore resa dalla persona offesa era dettagliata e convergente con quella di un testimone e con altri elementi fattuali, tra cui il fermo dell'indagato poco dopo i fatti, nella direzione di fuga indicata, con mani sporche di sangue. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché diretto a sollecitare una rivalutazione del merito cautelare preclusa in cassazione: il controllo di legittimità non può sostituirsi alla valutazione del giudice di merito sulla persuasività della motivazione, sugli indizi e sulle esigenze cautelari. La Corte ha inoltre ribadito che, in tema di pericolo di recidiva, l'attualità non coincide con l'imminenza di specifiche occasioni di reiterazione, ma può essere desunta, anche a distanza di tempo, dalle modalità del fatto, dalla personalità dell'indagato e dal contesto complessivo. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 142 c.p.p.

    La nullità del verbale è configurabile solo in caso di assoluta incertezza sulle persone intervenute; nella specie la deduzione difensiva è stata ritenuta ipotetica e non idonea a dimostrare tale incertezza.

  • art. 191, comma 1, c.p.p.

    La difesa lo ha invocato per sostenere l'inutilizzabilità del verbale, ma la Corte ha escluso che vi fosse una prova di acquisizione illegittima o di nullità tale da renderlo inutilizzabile.

  • art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Il pericolo di reiterazione va apprezzato in chiave prognostica sulla base di modalità del fatto, personalità dell'indagato e contesto socio-ambientale; l'attualità non richiede la previsione di occasioni prossime e specifiche di recidiva.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Nel giudizio di cassazione il controllo sulla motivazione è limitato ai vizi di esistenza, logicità e manifesta illogicità, senza possibilità di nuova valutazione del materiale probatorio o del merito cautelare.

  • art. 616 c.p.p.

    A seguito del rigetto del ricorso il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

  • art. 28 reg. esec. c.p.p.

    La cancelleria è stata incaricata degli adempimenti consequenziali previsti dalla norma.

Massime di principio

  • In sede di legittimità sulle misure cautelari è consentito solo il controllo sulla tenuta logico-giuridica della motivazione, non una nuova valutazione dei fatti, dell'attendibilità delle fonti o dello spessore degli indizi.
  • La deduzione di nullità o inutilizzabilità di un verbale richiede un concreto supporto fattuale: censure meramente assertive o ipotetiche non sono sufficienti a scardinare la valutazione del giudice di merito.
  • La correzione di errori materiali in un verbale non comporta di per sé nullità o inutilizzabilità se non vi è assoluta incertezza sui partecipanti o sulla formazione dell'atto.
  • In tema di esigenze cautelari, il pericolo di recidiva può essere ritenuto attuale anche quando i fatti non siano recentissimi, purché la prognosi sia fondata in modo complessivo su modalità del fatto, gravità della condotta, personalità dell'indagato e precedenti specifici.
  • L'attualità del pericolo di reiterazione non coincide con l'imminenza di una nuova occasione criminosa, ma con una valutazione concreta della probabilità che l'indagato ripeta condotte analoghe.
  • Quando la motivazione del riesame è ampia, coerente e non manifestamente illogica, le doglianze difensive che si limitano a contrapporre una lettura alternativa degli elementi indiziari sono inammissibili in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieEsigenze cautelariImpugnazioni
RamiMisure cautelariProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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