Sentenza del 19/02/2019 n. 394 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
F.G. aveva impugnato una cartella di pagamento di euro 14.503,07 per IRPEF e ILOR, sostenendone la carenza di motivazione e invocando il condono previsto dall'art. 12 della legge n. 289/2002. La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso e annullato la cartella. L'Agenzia delle Entrate ha appellato la decisione, contestando sia l'inesistenza del difetto di motivazione sia la rilevanza del condono. In appello ha inoltre prodotto documentazione relativa agli accertamenti fiscali precedenti, divenuti definitivi.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto integralmente l'appello dell'Agenzia delle Entrate, riformando la sentenza di primo grado e rigettando il ricorso di F.G. La cartella di pagamento è stata quindi confermata. Il Collegio ha ritenuto legittima la produzione di nuovi documenti in appello nel processo tributario, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 546/1992, e ha escluso il difetto di motivazione della cartella, poiché essa traeva origine da precedenti accertamenti fiscali definitivi e il contribuente aveva comunque dimostrato di conoscere i presupposti della pretesa. Ha inoltre stabilito che la definizione agevolata prevista dall'art. 12 della legge n. 289/2002 richiede il pagamento integrale dell'importo dovuto: l'omesso o tardivo pagamento delle rate successive alla prima impedisce il perfezionamento del condono. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 345 c.p.c.
Divieto di ammissione di nuovi mezzi di prova e produzione di nuovi documenti in appello, secondo la disciplina processuale civile.
Nel processo tributario la disciplina generale dell'art. 345 c.p.c. è derogata dalla normativa speciale, che consente la produzione di nuovi documenti in appello.
Art. 58 del D.Lgs. n. 546/1992
Consente specificamente la produzione di documenti nuovi nel giudizio tributario di appello.
Le parti possono produrre nuovi documenti anche per la prima volta in appello, purché sia garantito il contraddittorio e la possibilità per la controparte di replicare.
Art. 24 della Costituzione
La possibilità di produrre documenti nuovi in appello nel processo tributario non viola il diritto di difesa, secondo l'interpretazione richiamata della Corte costituzionale.
Art. 12 della legge n. 289/2002
Definizione dei carichi inclusi nei ruoli mediante il pagamento del 25% dell'importo iscritto a ruolo, oltre alle eventuali spese sostenute dal concessionario.
La disposizione introduce una speciale sanatoria applicabile alle cartelle relative a IRPEF e ILOR. Il condono si perfeziona solo con l'integrale e tempestivo pagamento dell'importo dovuto.
Art. 16 della legge n. 289/2002
Disciplina una distinta forma di definizione delle liti fiscali.
La sanatoria prevista dall'art. 16 è strutturalmente diversa da quella dell'art. 12: riguarda un accertamento straordinario del rapporto tributario e non la semplice definizione agevolata di un carico già iscritto a ruolo.
Sentenza della Corte costituzionale n. 199 del 14 luglio 2017
Ha avvalorato la compatibilità con il diritto di difesa della produzione per la prima volta in appello di documenti nel processo tributario.
Massime di principio
- Quando una cartella di pagamento segue accertamenti fiscali già notificati, impugnati e divenuti definitivi, il suo obbligo di motivazione è meno rigoroso: non è normalmente necessario ripetere integralmente le ragioni dell'accertamento originario.
- La contestazione della cartella può dimostrare che il contribuente conosceva i presupposti della pretesa; in tal caso, un eventuale difetto formale di motivazione potrebbe non comportare automaticamente la nullità dell'atto.
- Nel processo tributario d'appello è generalmente possibile produrre nuovi documenti, anche se già disponibili in precedenza, purché sia rispettato il contraddittorio.
- Le definizioni agevolate e i condoni richiedono il rispetto puntuale delle condizioni previste dalla legge. Per il condono ex art. 12 della legge n. 289/2002, il pagamento parziale o tardivo delle rate può impedire definitivamente il perfezionamento della sanatoria.
- Le difficoltà o gli errori del commercialista o di altro intermediario non sono normalmente opponibili all'Amministrazione finanziaria per giustificare il mancato o tardivo pagamento dovuto dal contribuente.
- La possibilità di impugnare una cartella non comporta necessariamente la riapertura del merito dell'accertamento fiscale presupposto quando quest'ultimo è già divenuto definitivo.
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