Cassazione Penale, Sentenza n. 32130/2023 del 25/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Milligan impugna l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva confermato il sequestro probatorio disposto dal P.M. di Lamezia Terme su documentazione aziendale e dispositivi informatici della South East Aviation Services s.r.l., ritenuta pertinente a un presunto reato di omessa dichiarazione (art. 5 d.lgs. 74/2000) connesso all'ipotesi di una stabile organizzazione occulta di Ryanair in Italia. Il ricorso articolava quattro motivi: (1) illegittima configurazione del reato di omessa dichiarazione poiché le società coinvolte avrebbero presentato le dichiarazioni fiscali; (2) anche in ipotesi di transfer pricing o operazioni abusive, queste non integrerebbero reato penale ai sensi dell'art. 10-bis della L. 212/2000; (3) errore nella individuazione della competenza territoriale in favore di Lamezia Terme; (4) mancata pertinenzialità e proporzionalità del sequestro, sproporzionato e di tipo esplorativo, esteso a dispositivi personali di numerosi dipendenti e a periodi non pertinenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi: ha ritenuto che l'art. 5 d.lgs. 74/2000 punisce la totale omissione della dichiarazione e non la mera incompletezza o l'indicazione parziale di elementi, e che dagli atti non emergeva che la South East Aviation Services s.r.l. avesse omesso di presentare le dichiarazioni nei periodi contestati (anzi risultano presentate per il periodo 2016-2019). Inoltre non sussistevano elementi per individuare un 'soggetto economico completamente sconosciuto al Fisco' distinto dalla SEAS. Per tali ragioni la Corte ha escluso la configurabilità del reato posto a base del sequestro, ha assorbito le questioni relative a pertinenzialità e proporzionalità e ha disposto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza e del decreto di sequestro. Ne sono seguiti il dissequestro e la restituzione dei beni e la trasmissione degli atti alla Procura di Lamezia Terme per l'esecuzione della decisione. Le questioni sulla competenza territoriale sono state invece ritenute non decisionali in questa sede.
Norme richiamate
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 5
"chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore..."
La Corte interpreta la norma come riferita alla totale omissione della dichiarazione (failure to file) e non alla presentazione di una dichiarazione incompleta o parziale; dunque l'art. 5 non punisce lacune o omissioni parziali all'interno della dichiarazione presentata.
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 4
"indica in una delle dichiarazioni annuali elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo"
L'art. 4 incrimina l'indicazione di elementi attivi inferiori ed è la fattispecie distinta che sanziona dichiarazioni incomplete/infondate; questo conferma che l'omessa dichiarazione (art. 5) riguarda invece il totale mancato invio.
L. n. 212 del 2000, art. 10-bis (come modificato dal d.lgs. n. 158 del 2015)
"le operazioni abusive non danno luogo a fatti punibili ai sensi delle leggi penali tributarie"
La Corte rileva che operazioni abusive o tecniche di transfer pricing, se consistono in valutazioni o scelte di allocazione fiscale prive di sostanza economica ma non in operazioni inesistenti o simulate, non costituiscono di per sé reato penale tributario.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 1, comma 2
"La dichiarazione è unica ... e deve contenere l'indicazione degli elementi attivi e passivi necessari per la determinazione degli imponibili"
Si usa la nozione di 'dichiarazione' come documento unitario che deve riportare tutti gli elementi rilevanti; ciò rafforza la distinzione normativa tra omissione totale e dichiarazione incompleta.
D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322
Regolamento sulle modalità di presentazione delle dichiarazioni che conferma la nozione unitaria della dichiarazione IVA e reddituale.
Costituzione, artt. 13 e 14
La Corte richiama il divieto di trasformare perquisizioni e sequestri in strumenti di ricerca indifferenziata di notizie di reato, per evitare ingiustificate intrusioni nella libertà personale e nella proprietà; occorre individuazione precisa del thema probandi.
Codice di procedura penale - principi su sequestro probatorio e competenza (richiamo giurisprudenziale)
La competenza territoriale del pubblico ministero nelle indagini non rende di per sé illegittimo il sequestro probatorio in questa sede; contestazioni di attribuzione tra uffici vanno gestite con gli strumenti previsti (es. art. 54-quater c.p.p.).
Reg. esec. cod. proc. pen., art. 28
La sentenza dispone la trasmissione degli atti alla Procura competente per l'esecuzione del dissequestro, in ottemperanza a tale norma regolamentare.
Massime di principio
- L'art. 5 d.lgs. 74/2000 punisce la totale omissione della dichiarazione; la presentazione di una dichiarazione incompleta o la mancata indicazione di quadri o voci interne non integra automaticamente il reato di omessa dichiarazione.
- Quando l'accusa sostiene l'esistenza di una 'stabile organizzazione occulta' o di un 'soggetto economico sconosciuto', occorre dimostrare che tale entità sia distinta dalla società formalmente esistente e che quest'ultima non abbia adempiuto agli obblighi dichiarativi; la coincidenza tra personale/strutture e la società formale indebolisce l'ipotesi di un soggetto autonomo non dichiarato.
- Le operazioni di transfer pricing o altre operazioni abusive, se riconducibili a valutazioni fiscali o a scelte di allocazione, non sono di per sé reato penale secondo l'art. 10-bis della L. 212/2000; per qualificare reato tributario serve la simulazione, l'inesistenza dell'operazione o condotte tipicamente penalmente rilevanti.
- I sequestri probatori devono essere circoscritti nella pertinenzialità e proporzionati rispetto alla fattispecie contestata: sequestri generalizzati di dispositivi personali e aziendali o su periodi non pertinenti rischiano l'annullamento se manca una precisa individuazione del reato e degli elementi di prova specifici.
- Le questioni di competenza territoriale nell'ambito delle indagini preliminari hanno valore organizzativo interno e, salvo specifiche eccezioni, non incidono automaticamente sulla validità del sequestro probatorio dinanzi alla Cassazione; le contestazioni di attribuzione vanno normalmente esperite con i rimedi previsti nel codice.
- Se dal riesame emerga che il reato posto a base del sequestro non è configurabile per difetto di fattispecie o di elementi, la Corte di cassazione può annullare senza rinvio e disporre il dissequestro e la restituzione dei beni.
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